Veicolo sotto sequestro parcheggiato in strada e rubato: nessun addebito al custode

Decisiva la valutazione del contesto in cui si è verificato il furto. Significative anche le indicazioni fornite nel verbale di affidamento. Azzerata definitivamente la condanna decisa in appello.

Veicolo portato via dai ladri nella notte. Nessun addebito è possibile nei confronti dell'uomo a cui era stato affidato in custodia, come da regolare sequestro amministrativo Cassazione, sentenza n. 41123, sezione Sesta Penale, depositata il 30 settembre 2016 . Contesto. A fare chiarezza in modo definitivo sono i Magistrati della Cassazione, superando il conflitto emerso tra Tribunale e Corte d'appello. In primo grado l'uomo è stato assolto. In secondo grado, invece, è stato ritenuto colpevole. E ora, nel contesto del ‘Palazzaccio', vengono condivise le valutazioni fatte in Tribunale. Decisivo il contesto in cui è avvenuto il furto. Più precisamente, il veicolo, in condizioni pessime, era parcheggiato, chiuso, sulla pubblica via e nei pressi dell’abitazione del custode. E così erano rispettate, sottolineano i Magistrati, le indicazioni contenute nel verbale di affidamento . Quel peculiare contesto avrebbe dovuto, sempre secondo i magistrati, condurre a giudicare nulla o irregolare l’attribuzione dell’obbligo di custodia . E ciò rende irrilevante ogni eventuale violazione .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 – 30 settembre 2016, n. 41123 Presidente Paoloni – Relatore Citterio Ritenuto in fatto 1. G.C. D.S. è imputato del reato ex art. 335 cod. pen. perché, avendo in custodia un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ne cagionava la sottrazione avendo omesso di custodirlo adeguatamente in locale chiuso. Il veicolo era parcheggiato, chiuso, sulla pubblica via nei pressi dell'abitazione dell'imputato. Assolto in primo grado Trib. Catania, 07.03.2013 , sull'assunto che l'obbligo assunto risultava dal verbale di affidamento quello di custodia presso l'abitazione e sulla pubblica via, non disponendo l'imputato di un garage, D.S. è stato condannato dalla Corte etnea il 04.12.2014, perché ai sensi dell'art. 213, comma 2, cod. strada, egli aveva l'obbligo di depositare il veicolo in luogo di cui aveva la disponibilità o, a proprie spese, non in luogo di pubblico passaggio. Da qui l'inadempimento, anche solo per negligenza, dell'obbligo. 2. Ricorre l'imputato a mezzo dei difensore, con articolato motivo di vizi alternativi della motivazione, erronea applicazione della legge penale, travisamento della prova. Il ricorrente sostiene l'applicabilità nella fattispecie dell'insegnamento di Sez. Unite sent. 1963 del 2010 sulla configurabilità dei solo illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, cod. strada , richiamando anche precedente che assume essere specifico e conforme Sez.6 sent. 4197 dei 2015 e deduce che nella fattispecie difetterebbe alcuna condotta negligente, avendo D.S. provveduto a quanto impostogli con il verbale di affidamento. Considerato in diritto 1. Va premesso che si discute di veicolo che era stato sequestrato nel 2005 e nel relativo verbale secondo quanto trascritto in ricorso viene definito in condizioni pessime il D.S.ne ha denunciato il furto il 13.04.2010, data di consumazione del reato ascritto nel presente procedimento. Il ricorso va accolto nei termini che seguono. E' innanzitutto infondata la lettura in diritto prospettata dal ricorrente infatti le due sentenze di legittimità richiamate in ricorso si riferiscono a episodi dì mera circolazione abusiva, senza dispersione/deterioramento dei veicolo . Osserva invece la Corte come, a fronte delle opposte conclusioni dei due Giudici del merito, risulti assorbente la circostanza che il Tribunale ha riferito emergere già dall'originario verbale di affidamento una sorta di anticipazione delle modalità con le quali l'imputato avrebbe adempiuto il proprio incarico di custode, mentre la Corte d'appello opera una lettura in diritto astratta che, quand'anche condivisa, tuttavia non pare confrontarsi con quel peculiare contesto in fatto che, se corrispondente agli atti ma, appunto, il Tribunale lo afferma e la Corte d'appello non lo esclude , avrebbe eventualmente dovuto condurre a giudicare nulla, o irregolare con le implicazioni evidenti comunque in punto elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 5 cod. pen. quale Ietto' dalla Corte costituzionale , l'attribuzione dell'obbligo di custodia. La cui eventuale violazione non poteva pertanto acquisire penale rilevanza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.