Anche l’archiviazione per tenuità del fatto necessita di contraddittorio

Il Giudice per le indagini preliminari non può disporre l’archiviazione del procedimento per tenuità del fatto senza prima aver udito in contraddittorio le parti.

Lo ha stabilito la sez. Quinta Penale della Cassazione, con la sentenza n. 36857/16 depositata il 5 settembre. Il caso. Il gip disponeva l’archiviazione di un procedimento intentato avverso un’indagata in ordine al delitto di diffamazione consumato avverso la persona offesa che, notiziata della richiesta di archiviazione del pm – basata sulla non configurabilità del delitto -, aveva presentato opposizione, ritenendo il fatto di particolare tenuità ex art. 131- bis c.p Propone dunque ricorso l’indagata deducendo violazione degli artt. 127, 411- bis c.p.p. e 24 Cost. Infatti, l’indagata, chiamata a discutere sull’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal pm per motivi attinenti al merito, si era trovata destinataria di un provvedimento di archiviazione per altri motivi che, al contrario, presupponevano la commissione del fatto, ed ella si vedeva così violato il suo diritto a difendersi. La particolarità dell’archiviazione prevista per la particolare tenuità del fatto era dimostrata dalla particolare procedura prevista dall’art. 411, comma 1- bis , c.p.p. proprio per l’archiviazione disposta ai sensi dell’art. 131- bis c.p., non ostandovi il fatto che, ai sensi dell’art. 651- bis c.p.p., quel giudizio, in ordine alla sussistenza del reato, non faccia stato nel processo civile. E dall’art. 469, comma 1- bis da cui deve ricavarsi che la sentenza di proscioglimento, anche se pronunciata ai sensi dell’art. 131- bis c.p., debba esser preceduta dall’audizione delle parti, ed in specie dell’indagato, sul punto, in apposita udienza in camera di consiglio . L’archiviazione. La Corte rileva la fondatezza del motivo. Il pm aveva difatti richiesto l’archiviazione del procedimento ritenendo che l’indagata non avesse consumato il delitto di diffamazione avvertita poi di ciò, la persona offesa presentava rituale atto di opposizione, al quale seguiva la fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la discussione sulla richiesta del pm e sull’opposizione formulata dalla persona offesa, seguendo quindi la procedura prevista dagli artt. 408, 409 e 410 c.p.p Disattesa la richiesta del pm, il giudice riteneva sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di diffamazione, ma concludeva per l’archiviazione ai sensi dell’art. 131- bis c.p., trattandosi di un fatto di particolare tenuità argomentava che il dettato dell’art. 411, comma 1, c.p.p. gli consentiva di disporre l’archiviazione anche per motivi diversi da quelli individuati nella richiesta della pubblica accusa e, quindi anche in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 131- bis cit Tale decisione si mostra però errata, con conseguente nullità del provvedimento, poiché si è violata la disposizione di cui al comma 1- bis dell’art. 411 cit. in cui si chiede che l’eventuale provvedimento di archiviazione ex art. 131- bis c.p. sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pm, che dovrà essere portata a conoscenza delle parti in modo che, in camera di consiglio, si svolga il contraddittorio fra le parti proprio su tale questione. Il principio di diritto. La Corte fissa dunque il seguente principio di diritto Il provvedimento di archiviazione previsto dall’art. 411, comma 1, c.p.p., anche per l’ipotesi di non punibilità della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’art. 131- bis c.p. per particolare tenuità del fatto, è nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall’art. 411, comma 1- bis , c.p.p., non garantendo il necessario contraddittorio sul punto le più generali disposizioni previste dagli artt. 408 e seguenti c.p.p. .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 luglio – 5 settembre 2016, n. 36857 Presidente Fumo – Relatore Scarlini Ritenuto in fatto 1 - Con ordinanza del 4 febbraio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino disponeva l’archiviazione del procedimento intentato contro R.G. in ordine al delitto di cui all’art. 595 cod. pen., consumato l’8 marzo 2014 a danno di Vittorino Facciola che, notiziato della richiesta di archiviazione del pubblico ministero basata sulla non configurabilità del delitto aveva presentato opposizione, ritenendo, all’esito dell’udienza camerale, il fatto di particolare tenuità ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 bis cod. pen Il Giudice rilevava che la R. non aveva controllato sufficientemente la verità del fatto propalato, ovverossia che Facciola non avesse corrisposto quanto dovuto per delle affissioni e, nell’occasione, non aveva adottato un linguaggio contenuto. La non particolare gravità dell’addebito e l’incensuratezza dell’indagata consentivano però di applicare l’art. 131 bis cod. pen. 2 - Propone ricorso l’indagata R.G. . 2 - 1 - Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 127, 411 bis cod. proc. pen. e 24 Cost L’indagata, chiamata a discutere sulla opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero per motivi attinenti al merito, si era trovata ad essere destinataria di un provvedimento di archiviazione per un diverso motivo, che, al contrario, presupponeva la commissione del fatto. Era stata così violato il suo diritto a difendersi. La particolarità dell’archiviazione prevista per la particolare tenuità del fatto era dimostrata dalla particolare procedura prevista dall’art. 411 comma 1 bis cod. proc. pen. proprio per l’archiviazione disposta ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., non ostandovi il fatto che, ai sensi dell’art. 651 bis cod. proc. pen., quel giudizio, in ordine alla sussistenza del reato, non faccia stato nel processo civile. E dall’art. 469 comma 1 bis da cui deve ricavarsi che la sentenza di proscioglimento, anche se pronunciata ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., debba essere preceduta dall’audizione delle parti, ed in specie dell’indagato, sul punto, in apposita udienza in camera di consiglio. 2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta l’abnormità della decisione in quanto la medesima non era stata richiesta dal pubblico ministero. 2 - 3 - C on il terzo motivo deduce la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine alle mancata risposta del giudice alle eccezioni preliminari avanzate ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen. nella memoria. Si era infatti rilevato che, nell’opposizione, non si erano indicate le, investigazioni ulteriori ritenute necessarie. Un elemento previsto a pena di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa. 3 - Il Procuratore generale di questa Corte chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Larino, sezione per i giudici delle indagini preliminari, ritenendo fondati i motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1 - Il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di R.G. ritenendo che costei non avesse consumato il delitto di diffamazione ai danni di F.V. , posto che l’indagata, nel pubblicare un articolo di critica dell’operato del F. , impegnato in politica in quel territorio, aveva esercitato il diritto di critica, rispettando i canoni della continenza delle espressioni usate e della verità della notizia riportata. Di tale richiesta si dava avviso alla persona offesa, che presentava rituale atto di opposizione. Il Giudice fissava l’udienza in camera di consiglio per la discussione sulla richiesta del pubblico ministero e sull’opposizione formulata dalla persona offesa. Si era pertanto seguita la procedura prevista dagli artt. 408, 409 e 410 cod. proc. pen Il giudice disattendeva la richiesta del pubblico ministero, ritenendo che sussistessero, allo stato, gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di diffamazione aggravata contestato, ma concludeva per l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., trattandosi di un fatto di particolare tenuità. Argomentava il giudice che il dettato dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., gli consentiva di disporre l’archiviazione anche per motivi diversi da quelli individuati nella richiesta della pubblica accusa. E, quindi, anche in riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 131 bis cod. pen., espressamente citata in tale disposizione. 2 - La decisione del giudice è però errata, ed il provvedimento è nullo, perché si è violata la specifica disposizione contenuta nel comma 1 bis del citato art. 411 cod. proc. pen., in cui si richiede che, l’eventuale provvedimento di archiviazione ai sensi del’art. 131 bis cod. pen., sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti sia dell’indagato sia della persona offesa, anche se quest’ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta , in modo che, all’udienza in camera di consiglio, il contradditorio fra le parti si svolga proprio su tale questione. Le particolarità della ricordata procedura rispondono alle caratteristiche tipiche dell’istituto alla decisione positiva sulla sussistenza del fatto-reato che l’indagato ha comunque interesse a contrastare , alla valutazione del danno causato di evidente interesse per qualsiasi persona offesa, e non solo per chi abbia chiesto di essere notiziata dell’eventuale archiviazione . 3 - Si deve pertanto fissare il seguente principio di diritto Il provvedimento di archiviazione previsto dall’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., anche per l’ipotesi di non punibilità della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, è nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall’art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., non garantendo il necessario contraddittorio sul punto le più generali disposizioni previste dagli artt. 408 e seguenti cod. proc. pen . 4 - Il provvedimento impugnato va pertanto annullato e l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle residue censure. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Larino, ufficio dei giudici per le indagini preliminari per il corso ulteriore.