Errore di trascrizione nel registro di cancelleria. Quali le conseguenze?

La Corte di Cassazione esprime un principio di diritto in merito all’ufficialità del registro di cancelleria, analizzando l’art. 2, comma 3, d.m. n. 334/1989 che prevede che i registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato .

Così la sez. Terza Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35864/16, depositata il 31 agosto. Il caso. Un imputato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/06 perché effettuava scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione. Propone dunque costui ricorso in Cassazione con un unico articolato motivo vizio di cui all’art. 606, lett. c c.p.p. per inosservanza degli artt. 178, lett. c e 179, comma 1, c.p.p Errore di trascrizione nei registri di cancelleria. Questo perché l’imputato, tratto a giudizio all’udienza del 16 maggio 2014 non era stato a tale udienza giudicato poiché il processo non veniva celebrato per adesione dell’allora difensore di fiducia all’astensione proclamata dall’Avvocatura con conseguente sospensione del processo e rinvio ad altra data il precedente difensore di fiducia, recatosi in cancelleria per verificare la data di rinvio dell’udienza, veniva invitato dal personale di cancelleria a controllare la data di rinvio nel registro di cancelleria delle udienze dibattimentali, dal quale risultava che il processo era stato rinviato al 24 novembre 2014. All’udienza il difensore di fiducia poi compariva, ma apprendeva solo allora che nessun processo a carico dell’imputato, attuale ricorrente, vi era in tale data e, chiedendo informazioni in cancelleria, veniva a sapere che il processo si era celebrato all’udienza del 4 novembre 2014 e concluso con la sentenza di condanna. Dunque, si deduce la nullità assoluta, atteso che il precedente difensore non era comparso per causa a lui non imputabile, ma per un errore di trascrizione da parte della cancelleria che aveva annotato sul registro dell’udienza dibattimentale una data di rinvio di udienza diversa rispetto a quella effettivamente tenuta , attesa anche l’ufficialità del registro di cancelleria, essendo necessario che in tale registro i dati siano annotati con completezza e precisione, ufficialità confermata dall’art. 2, comma 3, del regolamento di esecuzione, c.p.p Un piccolo excursus legislativo. La Suprema Corte rileva l’infondatezza del motivo, rigettando il ricorso. Come già affermato da Cass. n. 5043/16 , in base alla legge n. 399/1990, le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all’espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro della Giustizia. Infatti, in esecuzione di tale previsione, sono stati emanati il decreto ministeriale n. 264 del 27 marzo 2000 – sulla tenuta dei registri, il numero e il tipo di registri che ciascun ufficio giudiziario deve tenere e sulla raccolta dei provvedimenti nell’archivio digitale – e il d.m. 24 maggio 2001 – sulle regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati. Ha comunque conservato rilevanza il d.m. 30 settembre 1989, n. 334 che aveva previsto i nuovi registri in materia penale – tra cui il Mod. 16 Registro generale - poiché il d.m. n. 264/00 ha individuato i nuovi registri solo per la materia civile. L’accessibilità ai registri di cancelleria. Va ricordato il disposto dell’art. 2, comma 3, del d.m. n. 334/1989 cit., norma che prevede che i registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato . Proprio tale disposto esclude l’ufficialità del registro Mod. 16 e l’ostensibilità dello stesso a soggetti diversi dal personale di cancelleria e giudiziario ciò comporta dunque che l’errore di trascrizione operato dal cancelliere sul detto Registro Mod. 16 non ha alcun rilievo nel caso in esame, posto che – come ricordato da Cass. n. 8285/06 -, in assenza di omessa o tempestiva informazione da parte del sostituto di udienza al difensore di fiducia assente all’udienza medesima , l’unico atto dotato di pubblica fede è il verbale d’udienza, atto processuale liberamente accessibile alla parete interessata al processo, in cui risulta la corretta annotazione della data di rinvio. La tesi opposta non è sostenibile. Non è dunque sostenibile l’opposta affermazione di Cass. n. 35616/07 secondo cui il registro di cancelleria per l’annotazione del deposito delle minute delle sentenze, benché sussidiario, è un atto pubblico fidefaciente con valore di prova documentale ciò anche perché tale tesi è contraddetta dal citato comma 3 dell’art. 2 che prevede appunto l’esclusione della pubblicità” dei registri ribadendone la mera finalità interna”, desumibile anche dall’indicazione della limitazione dell’accesso al solo personale” autorizzato delimitando così gli autorizzabili” ai soli appartenenti all’Amministrazione della Giustizia, dunque il personale amministrativo e di magistratura . Dunque, pare evidente che l’unico atto ostensibile e fidefaciente – ossia il verbale di udienza - riportasse la data corretta del rinvio, come verificato dalla stessa Suprema Corte. Principio di diritto. La Corte conclude dunque pronunciando il seguente principio di diritto I registri di cancelleria previsti dal d.m. n. 334 del 1989, poiché per espressa previsione di legge art. 2, comma 3 sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico” e possono essere consultati solo dal personale autorizzato”, non rivestono per le parti ed i loro difensori carattere di ufficialità né possono essere considerati fidefacienti circa il loro contenuto, attesa la loro valenza meramente interna e l’assenza del carattere di pubblicità Fattispecie relativa ad un’annotazione errata sul Registro Mod. 16 circa la data di rinvio di un’udienza, invece correttamente indicata nel verbale di udienza, in cui la Corte ha escluso che potesse configurarsi la nullità ex art. 178, c.p.p. .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 maggio – 31 agosto 2016, n. 35864 Presidente Rosi – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 4/11/2014, depositata in data 21/11/2014, il tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE dichiarava P.L. colpevole del reato di cui all’art. 137, comma primo, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, nella qualità descritta nell’imputazione, effettuava scarichi di acque reflue industriali provenienti dall’attività predetta senza autorizzazione. 2. Ha proposto ricorso P.L. , a mezzo di difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c , cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 178, lett. c e 179, comma primo, cod. proc. pen In sintesi la censura investe la sentenza impugnata in quanto, sostiene il ricorrente, l’imputato, tratto a giudizio all’udienza del 16 maggio 2014, non era stato a tale udienza giudicato in quanto il processo non veniva celebrato per adesione dell’allora difensore di fiducia all’astensione proclamata dall’Avvocatura con conseguente sospensione del processo e rinvio ad altra data il precedente difensore di fiducia, successivamente recatosi presso la cancelleria al fine di controllare la data del rinvio dell’udienza, venne invitato dal personale di cancelleria a verificare la data di rinvio nel registro di cancelleria delle udienze dibattimentali su tale registro risultava che il processo era stato rinviato all’udienza del 24/11/2014 viene allegata al ricorso copia del registro delle udienze dibattimentali all’udienza il difensore di fiducia compariva ma appurava che nessun processo a carico dell’attuale ricorrente vi era all’udienza del 24/11/2014, come risultante dal ruolo del giudice di quel giorno e, chiedendo informazioni in cancelleria, apprendeva che il processo si era celebrato all’udienza del 4/11/2014, e concluso con la sentenza di condanna qui impugnata vi sarebbe pertanto la nullità assoluta come sopra dedotta, atteso che il precedente difensore non era comparso per causa a lui non imputabile ma per un errore di trascrizione da parte della cancelleria che aveva annotato sul registro dell’udienza dibattimentale una data di rinvio di udienza diversa rispetto quella effettivamente tenuta non vi sarebbe dubbio circa il carattere di ufficialità del registro essendo necessario che nei registri di cancelleria i dati contenuti siano annotati con completezza e precisione tale caratteristica di ufficialità sarebbe confermata anche dall’articolo 2, comma terzo, del regolamento di esecuzione, cod. proc. pen Considerato in diritto 3. Il ricorso dev’essere rigettato perché infondato. 4. Ed invero, sulla questione della nullità ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale per la erroneità della data riportata nella registro modello 16 del Tribunale, va qui evidenziato quanto di recente sottolineato da una decisione di questa Corte Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 5043 dell’8 febbraio 2016, non massimata . È opportuno infatti ricordare che in base alla legge 2/12/1991, n. 399, le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all’espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro della Giustizia. In esecuzione di detta legge sono stati emanati in data 27 marzo 2000 il decreto ministeriale n. 264 - che ha dettato norme sulla tenuta dei registri, prescrivendone la tenuta di regola in modo informatizzato, sul numero e tipo di registri che ciascun ufficio giudiziario deve tenere, e sulla raccolta dei provvedimenti nell’archivio digitale - nonché il D.M. 24 maggio 2001, che ha approvato le regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati. Anche dopo l’emanazione dei decreti previsti dalla legge n. 339/91 ha però conservato rilevanza, in materia penale, il D.M. 30 settembre 1989 - che aveva previsto i nuovi registri in materia penale, tra i quali il Mod. 16 Registro generale - poiché il D.M. n. 264 del 2000 ha individuato i nuovi registri solo per la materia civile. 5. Tanto premesso, al fine di rilevare come sia destituita di fondamento la tesi difensiva secondo cui quanto risultante dal registro mod. 16 assumerebbe crisma di ufficialità , è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 2, comma terzo, del predetto D.M. 30/09/1989, n. 334 Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale , norma che espressamente prevede che i registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato . Proprio la espressa previsione normativa che limita l’accessibilità ai registri di cancelleria ivi incluso quindi il mod. 16 al solo personale autorizzato intendendo, ovviamente, la norma riferirsi al personale amministrativo o giudiziario, con esclusione del pubblico - ivi compresi parti e difensori - ciò che si desume dalla chiara indicazione normativa per la quale i registri devono essere tenuti in luogo non accessibile al pubblico esclude l’ufficialità del registro mod. 16 e la ostensibilità del medesimo a soggetti diversi dal personale di cancelleria e giudiziario. Ne discende, pertanto, che l’errore di trascrizione operato dal cancelliere sul predetto Registro mod. 16 non ha alcun rilievo nel caso in esame, posto che - in assenza di omessa o tempestiva informazione da parte del sostituto di udienza al difensore di fiducia assente all’udienza medesima arg. ex Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006 - dep. 09/03/2006, Grassia, Rv. 232906 - l’unico atto dotato di pubblica fede è esclusivamente costituito dal verbale di udienza, unico atto processuale liberamente accessibile dalla parte interessata al processo, nel quale risulta riportata la corretta annotazione nella data del rinvio. Sul punto, osserva il Collegio, non può condividersi l’opposta affermazione contenuta in un precedente di questa Corte secondo cui il registro utilizzato dalle cancellerie giudiziarie per l’annotazione del deposito delle minute delle sentenze, benché sia un registro sussidiario e quindi non obbligatorio, è atto pubblico fidefaciente e quindi ha valore di prova documentale Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007 - dep. 27/09/2007, Acampora e altri, Rv. 237167 . Ed infatti, l’argomentazione, contenuta nella motivazione della predetta sentenza se ne può dedurre, non soltanto il carattere pubblico del registro stesso, ma anche il necessario contenuto di verità delle relative annotazioni, essendo esse destinate, appunto, ad attestare - per le importanti finalità di cui si è detto - i dati che il funzionario di cancelleria provvedeva ad aggiornare, dando atto delle circostanze che cadevano sotto la sua diretta percezione. Fra le quali, innanzi tutto, proprio il deposito delle minute delle sentenze è contraddetta dalla espressa previsione dell’art. 2, comma terzo, citato che espressamente prevede che i registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato , escludendo invero la legge stessa la pubblicità dei registri e ribadendo la finalità meramente interna delle annotazioni riportate sui medesimi, desumibile dalla chiara indicazione della limitazione dell’accesso al solo personale autorizzato, espressione che ovviamente delimita la categoria dei soggetti autorizzabili ai soli appartenenti all’Amministrazione della Giustizia, ossia gli appartenenti ai ruoli del personale amministrativo e ai ruoli del personale di magistratura. 6. Non v’è dubbio, diversamente, che l’unico atto ostensibile e fidefaciente, invece, riportasse la data corretta del rinvio. Ed infatti questa Corte, attesa la natura processuale dell’eccezione, ha doverosamente operato un accesso agli atti processuali come consentitole atteso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c - cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali per tutte, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 , rilevando come dal verbale di udienza emergesse chiaramente il rinvio al 4 novembre 2014. Conclusivamente - pur rilevandosi l’assorbente inadempimento dell’obbligo di comunicare la data del rinvio, gravante sul difensore d’ufficio che sostituiva il difensore di fiducia all’udienza del 16/05/2014 per le ragioni dianzi evidenziate -, sarebbe stato in ogni caso onere del difensore fiduciario assente all’udienza accedere al fascicolo processuale, pretendendone l’esibizione - e non limitarsi invece ad accedere al Registro, pur se invitato inopinatamente a farlo dal personale di cancelleria, non essendo il difensore soggetto autorizzabile ex art. 2, comma terzo, D.M. n. 334 del 1989 - e verificare al suo interno la presenza del verbale di udienza in cui era annotata la data corretta del rinvio, non potendo invece attribuirsi valenza a quanto annotato sul Registro modello 16 in quanto, come anticipato, lo stesso costituisce un atto interno e non fidefaciente quanto per ciò che rileva in questa sede - alla data di rinvio dell’udienza in esso riportata. 7. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto I registri di cancelleria previsti dal D.M. n. 334 del 1989, poiché per espressa previsione di legge art. 2, comma terzo sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato, non rivestono per le parti ed i loro difensori carattere di ufficialità né possono essere considerati fidefacienti circa il loro contenuto, attesa la loro valenza meramente interna e l’assenza del carattere di pubblicità Fattispecie relativa ad un’annotazione errata sul Registro mod. 16 circa la data di rinvio di un’udienza, invece correttamente indicata nel verbale di udienza, in cui la Corte ha escluso che potesse configurarsi la nullità ex art. 178, cod. proc. pen. . 8. Il ricorso dev’essere conclusivamente rigettato, seguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Solo per completezza, rileva il Collegio, il termine di prescrizione del reato non è ancora decorso, atteso che, alla data di iniziale maturazione 25/10/2015 devono essere aggiunti 326 gg. di sospensione dal 9/10/2013 al 12/03/2014 e dal 16/05 al 4/11/2014 per adesione del difensore all’astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza , con conseguente nuova individuazione del termine di prescrizione massima alla data del 15/09/2016, successiva alla decisione di questa Corte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.