Convivenza difficile, scappa dalla ‘Comunità’ in cui è ai ‘domiciliari’: nessuna condanna

Plausibile, secondo i giudici, la giustificazione offerta dall’uomo. Rilevante, poi, anche il fatto che egli, una volta scappato dalla struttura che lo aveva accolto, si sia subito presentato alla Stazione dei Carabinieri per essere portato in carcere.

Quasi una crisi di rigetto. L’uomo, sottoposto ad arresti domiciliari, non riesce a gestire la vita quotidiana all’interno della ‘Comunità’ che lo ha accolto. Così decide di fuggire, presentandosi alla Stazione dei Carabinieri per essere portato in carcere. Richiesta respinta, però. Per i magistrati, difatti, la sua condotta non è catalogabile come una vera e propria evasione Cassazione, sentenza n. 33266/2016, Sezione Sesta Penale, depositata il 29 luglio scorso . Sofferenza. Svolta clamorosa in Appello. Contrariamente a quanto deciso in Tribunale, difatti, i giudici escludono la possibilità di condanna per evasione per un uomo scappato dalla ‘Comunità’ in cui era costretto ai ‘domiciliari’. Decisiva la giustificazione offerta per la fuga l’uomo ha richiamato la forte sofferenza psico-fisica provocatagli dalla forzata convivenza con altre persone, all’interno della struttura. Significativo, poi, aggiungono ora i magistrati della Cassazione, il fatto che egli si sia subito presentato alla Stazione dei Carabinieri per essere portato in carcere. Tutto ciò conduce alla conferma della sorprendente assoluzione dall’accusa di evasione .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 - 29 luglio 2016, n. 33266 Presidente Rotundo – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza dei giudice monocratico del Tribunale di Nicosia, la Corte di appello di Caltanissetta ha assolto C.D. dal reato di evasione art. 385 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. La Corte territoriale, richiamata una pronuncia in tal senso della Corte di legittimità ha ritenuto evidente che la contestata condotta non era sorretta dall'elemento psicologico proprio del delitto contestato avuto riguardo alla giustificazione dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari offerto dal C. che asseriva di esservi stato costretto dalla forte sofferenza psicofisica cagionata dalla forzata convivenza con altri soggetti, sofferenza che lo aveva indotto ad allontanarsi dal luogo in cui era in corso la misura degli arresti domiciliari presentandosi immediatamente presso il Comando Stazione Carabinieri di Troina, ove si costituiva. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta deducendo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen. e vizio di motivazione della sentenza deducendo che i dissapori, anche gravi, con altri soggetti che si trovavano nella comunità non autorizzavano l'imputato a violare le prescrizioni impostegli e non valgono ad elidere il dolo della condotta contestata poiché era suo preciso onere, in presenza di una qualsivoglia condizione che renda necessaria o che consenta una modifica dei provvedimento cautelare, avanzare richiesta all'autorità giudiziaria procedente, a meno che non si configuri un imminente pericolo di un danno grave alla persona. Considerato in diritto 1. II ricorso deve essere rigettato. 2. Rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della decisione la carenza della effettiva violazione dell'interesse oggetto della norma incriminatrice e del correlativo dolo del delitto di evasione facendo specifico riferimento ad un orientamento della Corte di legittimità che, sia pure in presenza di un contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, Giannone, Rv. 256806 . In ragione di tale orientamento la Corte territoriale ha ritenuto insussistente il dolo del reato di evasione pervenendo ad una conclusione che non solo non si pone in contrasto con la norma di diritto sostanziale di cui all'art. 385 cod. pen. nell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità, ma che neppure si connota in termini di manifesta illogicità dell'apparato argomentativo che la sorregge. 3. A fronte di tali evidenze il ricorso dei Procuratore generale non contiene ulteriori elementi di valutazione idonei a configurare come pretestuosa la giustificazione dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari offerta dal C. ovvero che questi non si sia presentato, costituendosi, immediatamente e per la via più breve presso il Comando Stazione Carabinieri di Troina e, dunque, il ricorso appare infondato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.