La rinnovazione della notifica all’imputato della citazione a giudizio è sempre necessaria?

L’imputato con il primo atto di citazione viene a conoscenza degli elementi essenziali per l’instaurazione corretta del rapporto processuale, la cui mancata conoscenza produce nullità assoluta ed insanabile. Nel caso però in cui si vanifichi l’effettività della comunicazione della parte dell’atto di citazione che indica la data dell’udienza cosa accade?

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30705/16, depositata il 19 luglio. Il caso. In parziale riforma della sentenza di primo grado che vedeva l’imputato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia, la Corte d’appello di Trento dichiarava il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. L’imputato ricorre dunque per la cassazione della sentenza sulla base di 3 motivi vizi della motivazione e violazione di legge artt. 447, 178 e 179 c.p.p. , in quanto nel giudizio di primo grado nuovamente celebrato a seguito di annullamento in sede d’appello non sarebbe stato osservato quanto stabilito dalla Corte in ordine alla rinnovazione della notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., in relazione all’omessa notificazione all’imputato del decreto di rinvio ad udienza fissa della prima udienza dibattimentale, in quanto anche per tale rinvio, non essendo stata dichiarata la contumacia dell’imputato non comparso all’udienza, doveva essere rinnovata la notifica del decreto di citazione a giudizio mancanza di motivazione in ordine ai motivi d’appello relativi alla liquidazione delle spese di lite e della provvisionale a favore della parte civile . La mancata indicazione della data dell’udienza nell’atto di citazione. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi e perché propone censure non consentite in sede di legittimità. La S.C. richiama un consolidato principio della stessa secondo cui il rinvio dell’udienza nei casi in cui non si sia provveduto alla dichiarazione di contumacia dell’imputato non comparso all’udienza all’esito della quale sia disposto il rinvio, comporta la rinnovazione della citazione per la nuova udienza attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio ovvero attraverso la notificazione dell’ordinanza che ha disposto il rinvio . È dunque sufficiente la notifica anche solo dell’ordinanza che dispone il rinvio, non essendo necessaria, per la giurisprudenza della Corte, la rinnovazione dell’atto di citazione nella sua interezza. La ratio di quest’interpretazione va ricercata nel fatto che l’imputato con il primo atto di citazione viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’accusa, delle fonti di prova e del giudice, elementi essenziali per l’instaurazione corretta del rapporto processuale la cui mancata conoscenza produce nullità assoluta ed insanabile. Nel caso però in cui si vanifichi l’effettività della comunicazione della parte dell’atto di citazione che indica la data dell’udienza, essa può essere comunicata anche separatamente. Pertanto, nel caso in esame la nullità riguardava la sola ordinanza di rinvio dell’udienza, per cui era sufficiente la sola rinnovazione della notificazione dell’ordinanza di rinvio. La provvisionale e le spese di lite. In ordine alla denunciata omessa motivazione sulla provvisionale, poi, si osserva che il relativo monito di appello si limitava a contestare in modo generico l’entità della relativa statuizione, adeguatamente motivata dal primo giudice, parametrandola sugli elementi utilizzati per la determinazione della pena rilevanti nel caso in esame, ovvero sulla consistenza e durata abituale delle condotte. In considerazione dunque della genericità del motivo d’appello, la conferma sulle statuizioni civili da parte del Giudice d’appello non necessitava di una specifica e autonoma risposta, risultando la doglianza disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. Peraltro va aggiunto che non sono deducibili in sede di legittimità le questioni concernenti le statuizioni relative alla provvisionale. Stessa sorte ha il motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite. L’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., in base al quale l’onere delle spese va valutato con riferimento all’esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 giugno – 19 luglio 2016, n. 30705 Presidente Paoloni – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. K.W. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, in parziale riforma della sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia, dichiarava il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Il ricorrente deduce vizi della motivazione e violazione di legge artt. 477, 178 e 179 cod. proc. pen. , in quanto nel giudizio di primo grado nuovamente celebrato a seguito di annullamento in sede di appello non sarebbe stato osservato quanto stabilito dalla Corte di appello in ordine alla rinnovazione della notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in relazione all’omessa notificazione all’imputato del decreto di rinvio ad udienza fissa della prima udienza dibattimentale, in quanto anche per tale rinvio, non essendo stata dichiarata la contumacia dell’imputato non comparso all’udienza, doveva essere rinnovata la notifica del decreto di citazione a giudizio mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello relativi alla liquidazione delle spese di lite anche per i gradi in cui l’imputato era stato vittorioso e della provvisionale a favore della parte civile. 2. il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi e perché propone censure non consentite in sede di legittimità. 2.1. Questa Corte ha più volte affermato il condivisibile principio, secondo cui il rinvio dell’udienza nei casi in cui non si sia provveduto alla dichiarazione di contumacia dell’imputato non comparso all’udienza all’esito della quale sia disposto il rinvio, comporta la rinnovazione della citazione per la nuova udienza attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio ovvero attraverso la notificazione dell’ordinanza che ha disposto il rinvio Sez. 5, n. 45127 del 28/05/2013, De Vecchi, Rv. 257556 Sez. 1, n. 15814 del 19/03/2009, Calandi, Rv. 243733 . La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene dunque sufficiente la notifica anche solo della ordinanza che dispone il rinvio, non ritenendo necessaria la rinnovazione dell’atto di citazione nella sua interezza. La ratio della scelta interpretativa deve essere rintracciata nel fatto che l’imputato con il primo atto di citazione viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’accusa, delle fonti di prova e dell’autorità di fronte alla quale si svolgerà il giudizio, elementi essenziali per l’instaurazione corretta del rapporto processuale la cui mancata conoscenza produce nullità assoluta ed insanabile, in quanto non può ritenersi costituito il rapporto processuale. Nei casi in cui si vanifica la effettività della comunicazione di quella parte dell’atto di citazione che indica la data dell’udienza, essa può essere comunicata anche separatamente dagli altri elementi della citazione, già noti all’imputato in seguito alla notifica della prima citazione. Pertanto, nel caso in esame in cui la nullità riguardava la sola ordinanza di rinvio dell’udienza e non il decreto di citazione a giudizio, era quindi sufficiente la sola rinnovazione della notificazione dell’ordinanza di rinvio. Né poteva dirsi obbligante quanto in motivazione osservato dalla Corte di appello che ha sancito la nullità della sentenza di primo grado, posto che per il giudice cui gli atti sono rimessi per il nuovo giudizio ha effetto vincolante la sola dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo conclude, quali che siano stati la causa e il fondamento di questa Sez. 1, n. 14298 del 12/11/1999, Petrucci, Rv. 214822 . 2.2. Quanto al secondo motivo, valgono i principi sopra enunciati, in ordine alla non necessità della rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2.3. In ordine alla denunciata omessa motivazione sulla provvisionale, basti osservare che il relativo motivo di appello si limitava a contestare in modo generico l’entità della relativa statuizione, che era stata invece adeguatamente motivata dal primo giudice, parametrandola sugli elementi utilizzati per la determinazione della pena rilevanti nel caso in esame, ovvero sulla consistenza per i plurimi episodi di violenza fisica e sulla durata abituale delle condotte verificatesi dagli anni ‘90 al 2007 . Pertanto, in considerazione della genericità del motivo di appello, la conferma delle statuizioni civili da parte del Giudice di appello non necessitava di una specifica e autonoma risposta, risultando la doglianza disattesa dalla motivazione complessivamente considerata la sentenza impugnata infatti ha diffusamente motivato sui medesimi elementi utilizzati come parametro nella quantificazione della provvisionale. A ciò deve aggiungersi che, sulla base del condivisibile e consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le questioni concernenti le statuizioni relative alla provvisionale non sono deducibili in sede di legittimità quando l’importo, come nella specie, rientri nell’ambito del danno prevedibile. 2.4. Segue la stessa sorte il motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite. L’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica alla restituzione o al risarcimento del danno , con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l’onere delle spese va valutato, nell’ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all’esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado Sez. 4, n. 4497 del 15/10/1999, dep. 2000, Barbisan, Rv. 216462 Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, Greco, Rv. 262561 . 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.