Niente lavoro a causa di una malattia: padre comunque condannato per il mancato mantenimento alla moglie

Inutili le obiezioni difensive centrate sulle precarie condizioni dell’uomo e sulla scelta della coniuge di tornare a vivere coi propri genitori. Confermata la visione tracciata tra Tribunale e Corte d’appello la moglie non ha ricevuto i 450 euro mensili stabiliti, in sede di separazione, per sé e per il figlio minore. Per la donna anche 3mila e 500 euro come risarcimento.

Grosse difficoltà economiche per il marito. La moglie decide di trasferirsi dai genitori portando con sé il figlio. Nonostante i problemi fisici e le ripercussioni in ambito lavorativo, e nonostante le disponibilità economiche dei suoceri, l’uomo è comunque condannabile per non aver provveduto regolarmente a versare l’assegno di mantenimento alla coniuge Cassazione, sentenza n. 27598/16, sezione Sesta Penale, depositata oggi . Indigenza. Linea di pensiero comune per i Giudici. Dal Tribunale alla Cassazione, difatti, viene ritenuta evidente la colpa del marito, sottrattosi consapevolmente agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie . Decisiva la constatazione che l’uomo non ha mai corrisposto la somma di 450 euro mensili come contributo – stabilito dal Tribunale in sede di separazione – al mantenimento del figlio minore e della moglie , facendo loro mancare i necessari mezzi di sussistenza . Il marito ha provato in tutti i modi a difendersi. Così, ha evidenziato che la moglie, per propria libera scelta, è andata a vivere con i genitori, titolari di reddito, portando con sé il figlio minore , e quindi non si è mai trovata in stato di bisogno . Allo stesso tempo, ha spiegato di essersi trovato in stato di incapacità economica e impossibilitato a svolgere attività lavorativa – anche a causa di una malattia – per ben due anni, e di aver comunque provveduto al mantenimento del figlio, inviandogli le somme a sua disposizione, come testimoniato dalle ricevute di vaglia postali . Tutti questi elementi sono sufficienti, secondo il legale, a far venire meno il dolo nelle condotte del marito, vittima di una situazione di totale indigenza . Di avviso opposto, invece, i Magistrati della Cassazione, che confermano la condanna decisa in appello, ritenendo provato l’inadempimento da parte dell’uomo. Ribadito anche il risarcimento , quantificato in 3mila e 500 euro, in favore della moglie.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 febbraio – 5 luglio 2016, n. 27598 Presidente Paoloni – Relatore Carcano Ritenuto in fatto 1. S.A. impugna la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ha confermato la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di cui all'art. 570, commi 1 e 2, n. 2 c.p. per essersi sottratto agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e, in particolare, per non avere mai corrisposto la somma di 450,00 euro mensili per il contributo di mantenimento del figlio minore e della moglie, stabilito dal Tribunale in sede di separazione, in tal modo facendo mancare loro i necessari mezzi di sussistenza. La Corte d'appello ha condiviso le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, disattendendo i motivi di gravame e, in particolare, ritenendo provato l'inadempimento in base alle testimonianze alla documentazione acquisita. Quanto al risarcimento del danno in favore della parte civile, il giudice d'appello si è limitato ridurre l'entità della somma liquidata dai primo giudice ad euro 3.500,00. 2. Il difensore di A., avvocato Rocco Guarnacchia, dopo avere descritto i punti significativi della sentenza impugnata e riportato integralmente i motivi di appello, deduce - erronea applicazione dell'art. 570, comma 2 n. 2, c.p. in relazione agli articolo 192, e 533 comma 1 c.p.p I giudici di merito hanno erroneamente affermato la responsabilità di S.A., non tenendo conto che F.S. per sua libera scelta è andata a vivere con i propri genitori, titolari di idoneo reddito, portando con sé il figlio minore J., come risulta dagli atti. S.A. non è venuto meno agli obblighi di assistenza anche perché F.S. e la figlia minore non si sono trovate mai in stato di bisogno. Ciononostante, A., pur trovandosi in stato di incapacità economica e impossibilitato a svolgere attività lavorativa negli anni 2009-2010, ha provveduto al mantenimento del proprio figlio inviandogli le somme che poteva, come risulta dalla ricevute dei vaglia postali. Tale elementi, secondo la difesa, non realizzano il reato contestato, poiché manca del tutto il dolo richiesto dall'art. 570 c.p La documentazione esistente agli atti dimostra che S.A. in quel periodo era in una situazione di totale indigenza, trovandosi in una situazione di obbiettiva incapacità lavorativa, anche per indisponibilità fisica per malattia, come provato dalla certificazione prodotta. -Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché il giudice d'appello si è limitato a enunciare solo quanto riferito dalla persona offesa. La sentenza d'appello manca di ogni motivazione sulla situazione in cui si trovava A.S., provata da documenti prodotti agli atti del processo. In conclusione la difesa si richiama all'atto di appello. 2.1. Con memoria e note di udienza la difesa insiste sulla mancanza di elementi che possano configurare il reato per il quale vi è stata condanno. In ogni caso, chiede l'applicazione del 131 bis c.p tenuto conto della particolare tenuità del fatto, tenuto conto delle sue gravi condizioni economiche e della non mancanza dei mezzi di sussistenza per il figlio. Peraltro, si pone in rilievo che i fatti sono circoscritti nel tempo ulteriore elemento che denota la non gravità è la determinazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale. La difesa sottolinea che il reato è permanente e non può essere considerato abituale tale da escludere l'operatività dell'istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. I motivi non sono altro che censure di merito del tutto non ammesse in sede di legittimità e rispetto a una motivazione che ha dato ampia giustificazione alla decisione di conferma della sentenza di primo grado. Il ricorso è dunque diretto a proporre questioni - peraltro in termini generici e non pertinenti rispetto al complessivo giudizio espresso nella sentenza impugnata - relative a valutazioni di merito, motivate correttamente. Non vi sono le mancanze argomentative dedotte dal ricorrente. Il giudice d'appello ha adeguatamente giustificato le proprie scelte valutative, ricostruendo in termini coerenti e giuridicamente corretti i fatti oggetto dell'imputazione e descritto gli elementi di prova posti a fondamento dell' affermazione di responsabilità. Come si è esposto in narrativa, la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni raggiunte dal Tribunale e ha fatto proprio il significato complessivo del quadro probatorio e le ragioni richieste per la configurabilità del delitto di violazione dell'obbligo di assistenza. Quanto alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. va rilevato che gli elementi posti in rilievo dalla Corte d'appello ne escludono ictu oculi l'applicabilità poiché la persistenza della condotta e il totale disinteresse di A. nei confronti del figlio minore denotano abitualità della condotta, rendendo inammissibile la richiesta formulata. Ne consegue il diniego della particolare tenuità del fatto che trova implicita motivazione in ipotesi di reato permanente, con il mero riferimento alla persistenza della condotta criminosa. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata ha fondamento, dunque, in un quadro probatorio giudicato completo e univoco, e tanto da far ritenere provati i fatti oggetto di imputazione nonché l'esclusione del beneficio richiesto. 3.11 ricorso è, dunque, inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.