Giuramento del tutore e tempestività della querela: una pronuncia sul termine di decorrenza

In tema di proposizione della querela, la Corte ha affermato che, in presenza di persona interdetta o interdicenda, il termine spira inutilmente solo quando la stessa non sia presentata decorsi tre mesi dal momento del giuramento del tutore ex art. 349 c.p.c

Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 27072/16, depositata il 1° luglio. Il caso. La sentenza in commento affronta la questione della tempestività della proposizione della querela da parte del tutore della persona offesa interdetta. Nel caso di specie gli imputati venivano assolti per difetto di querela, perché proposta oltre i termini di legge invero, il tutore nominato con sentenza di interdizione proponeva querela solo dopo il suo giuramento, intervenuto oltre 3 mesi dopo, con la conseguenza che, secondo i Giudici di merito, la stessa era da considerarsi intempestiva. Il nodo giuridico. Ebbene, secondo la Corte l’errore di diritto cui è incorso il giudice è relativo alla individuazione del dies a quo per la proposizione della querela. Invero, il Giudice ha fatto decorrere detto termine dalla data della sentenza d’interdizione, ritenendo che il tutore, già dal momento della sua nomina, possa agire in nome e per conto dell’interdetto. A conferma di ciò, starebbe il fatto che gli atti commessi dall’interdetto dopo la nomina del suo tutore sono annullabili, ai sensi dell’art. 1442 e ss. c.c Secondo questo Giudice, tale ragionamento sarebbe confermato dal contenuto dell’art. 421 c.c., che vuole che L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza . Invero, sin dal momento della pubblicazione della sentenza di interdizione, il tutore può compiere atti nell’interesse dell’interdetto, il quale, diversamente opinando, rimarrebbe privo di tutela anche per diversi mesi fino al giuramento, non essendo, fra l’altro, necessaria una specifica autorizzazione ai fini della proposizione di una denuncia-querela. Sulla capacità dell’interdicendo. Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, l’art. 421 c.c. disciplina la decorrenza degli effetti dell’interdizione. L’interdetto, infatti, fino alla data della pubblicazione della sentenza può compiere atti nel suo interesse. Tale capacità di agire, invero, permane fino a quel momento o, comunque, fino a quando, nel giudizio di interdizione non viene nominato un tutore provvisorio ai sensi dell’art. 419 c.c L’incapacità legale, pertanto, interviene solo e soltanto nel momento indicato dall’art. 421 c.c. e non retroagisce rispetto alla pubblicazione. Pertanto, tale norma, sulla quale il Giudice di merito ha basato il proprio ragionamento non riguarda l’assunzione dell’ufficio del tutore, ma la regolamentazione degli atti compiuti dall’incapace prima della effettività della sua interdizione. Il giuramento del tutore. Affinchè il tutore assuma il proprio ufficio è necessario un quid pluris , analogamente a quanto previsto dall’art. 424 c.c. per la tutela dei minori e la curatela dei minori emancipati. Tale è il giuramento che lo stesso deve prestare davanti al giudice tutelare. Sulla scorta di tali premesse, dunque, deve ritenersi che il momento della proposizione della querela, per il tutore, decorra dal giuramento, momento in cui questi può concretamente esercitare la sua funzione. L’autorizzazione del giudice tutelare. Assodato, dunque, il momento in cui il tutore assume formalmente l’incarico affidatogli, la Corte precisa poi che non può condividersi l’ulteriore assunto del giudice di merito circa la non necessità di un intervento integrativo del giudice tutelare per la proposizione della querela. Invero, l’art. 374 comma 5 c.c. dispone che Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelarepromuovere giudizi . Se si seguisse l’orientamento del Giudice di prime cure, dovrebbe ritenersi che il disposto richiamato disciplini un’inutile formalità, circostanza che, ovviamente, non è concepibile. Pertanto, è corretto affermare che la proposizione della querela da parte del tutore, consistendo in un atto che rientra tra quelli di cui alla norma richiamata, richiede una specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 giugno – 1 luglio 2016, n. 27072 Presidente Blaiotta – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 ottobre 2014, il Tribunale di Pescara ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di G.I. e P.K., imputati del reato p. e p. dagli artt. 113, 590 co. 2 n. 1 cod. pen., perché, nella qualità di medici della Casa di Cura Pierangeli di Pescara, cagionavano a D.C. lesioni personali gravissime malattia insanabile, costituita da severi postumi neurologici riferibili a stato vegetativo persistente da coma profondo post anossico a seguito di intervento di tiroidectomia . 2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara, deducendo violazione di legge per essere la sentenza basata su un principio di diritto quello secondo cui i tre mesi per proporre la querela decorrerebbero dalla data della sentenza di interdizione della p.o., in data 17/12/2013 o, al più, dalla sua pubblicazione che si ritiene privo di fondamento giuridico, decorrendo il termine dalla data del giuramento ex art. 349 cod. civ. e, pertanto, dal 12/06/2014 da parte del tutore nominato, con conseguente tempestività della denuncia querela presentata in data 14/07/2014. 3. Hanno proposto ricorso anche le parti civili costituite, G.C. e G.M., deducendo l'erroneità e contraddittorietà della sentenza con riferimento all'individuato dies a quo per il computo del termine per presentare la denuncia-querela e rilevando, in particolare, che il tutore, sia esso definitivo che provvisorio, deve prestare giuramento dopo la sua nomina, e che questo è il momento iniziale della formale assunzione delle funzioni, prima del quale egli non potrebbe agire in rappresentanza dell'interdetto e, quindi, neppure presentare denuncia-querela. 4. Con memoria depositata il 12 maggio 2016, l'imputato P.K. ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso con conferma della sentenza impugnata, ritenendo il ricorso generico e come tale già inammissibile e l'iter motivazionale della sentenza immune da censure, inserendosi esso nel solco della giurisprudenza consolidata, secondo la quale ciò che rileva non è l'incapacità naturale del soggetto, quanto quella sancita con la sentenza di interdizione e di contestuale nomina di un tutore. Considerato in diritto 1. I ricorsi vanno accolti. 2. II punto controverso riguarda il profilo della corretta interpretazione delle norme che disciplinano la rappresentanza del soggetto dichiarato interdetto e quello di natura processuale strettamente correlato alla tempestività della querela presentata dal ricorrente G.C., n.q. di tutore della p.o. del reato, nei confronti degli imputati. Il giudice di merito ha ritenuto che il termine di cui all'art. 124 co. 1 del cod. pen. norma per la quale il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato fosse inutilmente spirato, individuandone la decorrenza nella data della sentenza di interdizione 17/12/2013 , per essere stata la querela presentata solo il 17/03/2014, non assegnando rilievo alla circostanza che il giuramento del tutore era avvenuto solo dopo la sentenza di interdizione. Il Tribunale ha quindi ritenuto che il tutore, sin dalla sua nomina, possa agire in nome e per conto dell'interdetto, trovando conferma nella circostanza che eventuali atti compiuti da quest'ultimo, dopo tale nomina, sono annullabili ex artt. 1442 e ss. c.c. proprio in quanto compiuti da soggetto incapace. Quel giudice ha poi evocato la norma di cui all'art. 421 del cod. civ. per concludere che sin da tale momento e anche prima del giuramento, atto con il quale il tutore è formalmente investito delle sue funzioni, costui può compiere atti nell'interesse dell'interdetto, il quale, diversamente opinando, resterebbe privo di tutela ove, come nel caso di specie, trascorressero mesi prima dell'espletamento della formalità del giuramento e ritenuto, infine, che il tutore non avrebbe alcun bisogno di un'autorizzazione da parte del giudice tutelare per sporgere denuncia-querela, con la conseguenza che sin dalla nomina avvenuta con la sentenza o, al più tardi, dalla data di pubblicazione di questa, sarebbe decorso per il G. il termine di cui all'art. 124 cod. pen. 3. La sentenza impugnata si regge su un equivoco di fondo, che è il precipitato della indistinta valutazione di profili rilevanti su piani diversi, relativi alla capacità d'agire dell'interdicendo, all'assunzione dell'ufficio e, quindi, alla rappresentanza del soggetto tutelato, da parte del tutore e alla tipologia di atti che costui può compiere senza l'intervento integrativo del giudice. L'art. 421 del cod. civ. disciplina la decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione che sono dal legislatore agganciati alla data della pubblicazione della sentenza e, quindi, già sotto tale profilo deve ritenersi inesatto il riferimento che il giudice del merito ha fatto alla data della sentenza . La norma è evidentemente finalizzata alla disciplina della capacità dell'interdicendo, il quale sino alla data di pubblicazione della sentenza può compiere atti che ne implicano la capacità d'agire, salva la loro annullabilità in caso di declaratoria d'interdizione. Sul punto, si è infatti precisato da parte delle sezioni civili di questa Corte che l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio previsto dall'art. 419 cod. civ. Sez. 3 n. 910 dell'01/02/1988, Rv. 457283 , poiché l'incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione art. 421 cod. civ. , con la conseguenza dell'operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti della suddetta decisione cfr. Sez. 2 n. 7477 del 31/03/2011, Rv. 619260 n. 5248 del 30/07/1983, Rv. 430131sulla irretroattività degli effetti, cfr. anche sez. 2 n. 1026 del 17/05/1967, Rv. 327344 . Ciò in quanto la sentenza d'interdizione non ha portata di giudicato costitutivo o dichiarativo della incapacità legale o naturale dell'interdicendo con effetti risalenti a momento anteriore alla sua pubblicazione art. 421 cod. civ. . Ne consegue che l'atto posto in essere da un soggetto dopo che allo stesso, nel corso di un procedimento di interdizione, sia già stato nominato un tutore provvisorio, è annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace, tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento. Quanto al rapporto tra le due figure del tutore e del tutore provvisorio, si è peraltro precisato, in un caso di inabilitando al quale era stato nominato un curatore provvisorio ma il principio conserva validità anche nella diversa ipotesi di un interdicendo cui sia stato nominato un tutore provvisorio , che la nomina ai sensi del terzo comma dell'art. 419 cod. civ. anticipa cautelarmente gli effetti della pronuncia definitiva cfr. Sez. 2, n. 9634 del 15/11/1994, Rv. 488621 , cosicché, dal punto di vista della ampiezza dei poteri di rappresentanza dell'incapace, le due figure sono sostanzialmente sovrapposte e soggiacciono al medesimo regime giuridico, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'ufficio, che per quanto attiene alla tipologia degli atti da compiersi. Ed infatti, è stato opportunamente precisato che la nomina del curatore provvisorio per l'esercizio del diritto di querela art. 121 del cod pen. non va confusa con quella del tutore provvisorio art. 419 co. 3 cod. civ. che può essere disposta nel corso del giudizio di interdizione, atteso che la prima non priva l'interdicendo della capacità legale cfr. Sez. 1 n. 2892 del 14/10/1971, Rv. 354123 . Da quanto precede risulta del tutto evidente che la norma alla quale il Tribunale ha agganciato la sua valutazione e cioè l'art. 421 del cod. civ. non riguarda l'assunzione dell'ufficio del tutore, bensì la regolamentazione degli atti compiuti dall'incapace naturale prima della sentenza che ne decreti l'interdizione/inabilitazione. L'errore di metodo contenuto nella sentenza censurata riverbera i suoi effetti sul piano della concreta applicazione degli istituti richiamati. Il Tribunale ha infatti ritenuto, sulla scorta di considerazioni che attengono al profilo della capacità dell'interdicendo e non ai poteri di rappresentanza da parte del tutore anche provvisorio , che l'ufficio di tutore e i connessi poteri di agire in nome e per conto dell'interdetto/interdicendo siano effettivi con la sola investitura, senza che spieghi alcun rilievo l'atto di assunzione dell'ufficio da parte del soggetto designato. Sul punto, deve però rilevarsi che l'art. 424 del cod. civ. richiama espressamente le norme sulla tutela dei minori e sulla curatela dei minori emancipati e, tra queste, quindi, anche l'art. 349 che espressamente prevede che il tutore, prima di assumere l'ufficio, presti davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza. A conferma della centralità dell'assunzione dell'ufficio, che avviene con la prestazione del giuramento, soccorrono le previsioni degli artt. 350 che disciplina le ipotesi di incapacità all'ufficio tutelare , 352 e 353 cod. civ. che regolamentano il diritto del tutore di essere dispensato su domanda, al ricorrere di precise condizioni, diritto da esercitarsi prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta . Fatta tale premessa, appare evidente come la lettura delle norme di riferimento proposta dal giudice del merito tradisca la funzione propria del termine di decadenza di cui all'art. 124 co. 1 cod. pen. che è strettamente legata alla presunzione di disinteresse della persona offesa, in relazione alla punizione del fatto cfr. sul punto, sez. 3 n. 1359 del 24/11/1970 Ud. dep. 08/04/1971 , Rv. 117554 , ricollegando detta decadenza ad un momento antecedente l'effettiva assunzione dell'incarico, che può essere condizionata da fattori estranei alla volontà del soggetto nominato ed indipendenti da una sua tempestiva attivazione. Né può condividersi l'ulteriore affermazione, di contenuto invero contraddittorio, secondo cui, una volta nominato tutore, il G. avrebbe potuto esercitare il diritto di querela senza autorizzazione da parte del giudice tutelare. Il fondamento di una simile conclusione sembra risiedere, per il giudicante, nella affermazione della parte privata formulata con una memoria ex art. 90 c.p.p. secondo cui l'atto non rientrava tra quelli necessitanti l'intervento integrativo del giudice tutelare o del Tribunale, ma non anche nel complesso delle norme che disciplinano i poteri del tutore, rinvenibili, in virtù del richiamato meccanismo di cui all'art. 424 cod. civ., negli artt. 374 e 375 cod. civ. Affermare che per la proposizione della querela nell'interesse dell'interdetta il tutore, odierno ricorrente non necessitasse della autorizzazione giudiziale, significa non tenere in alcun conto la previsione di cui all'art. 374 n. 5 che, tra le altre ipotesi di necessaria autorizzazione da parte del giudice tutelare, prevede anche il promovimento di giudizi e relegare al rango di inutile formalità l'autorizzazione in tal senso emessa dal giudice tutelare in data 19/06/2014. 4. La sentenza, affetta da violazione di legge, con riferimento alla ritenuta intempestività della querela, deve quindi essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di escara per l'ulteriore corso.