Per l’applicabilità della confisca del veicolo da parte del Prefetto rileva la vigenza della norma all’epoca della commissione del fatto

L’art. 224- ter comma 6 del Codice della Strada va interpretato nel senso che la verifica dell’applicabilità della confisca del veicolo da parte del Prefetto in relazione a reato dichiarato estinto sia consentita solo con riferimento a condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della legge n. 120/2010.

Applicabilità della confisca. Con la sentenza n. 23220 depositata il primo giugno 2016, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione interviene in tema di confisca precisandone confini e limiti. In particolare, sulla base di un’interpretazione improntata al rispetto sia dell’art. 117, comma 1 Cost. sia della giurisprudenza costituzionale sia infine dei parametri interposti costituiti dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, si deve ritenere che l’art. 224- ter comma 6 del Codice della Strada vada interpretato nel senso che la verifica dell’applicabilità della confisca del veicolo da parte del Prefetto in relazione a reato dichiarato estinto sia consentita solo con riferimento a condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della legge n. 120/2010. Vigore della norma durante la commissione del fatto. L’affermazione dei giudici di Piazza Cavour fa seguito ad un ricorso presentato contro la sentenza della Corte di appello territoriale che dichiarava di non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 7 Codice della Strada perché estinto per maturata prescrizione. La stessa Corte territoriale disponeva la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma in ordine alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, in relazione a quanto disposto dall’art. 224, comma 3 del Codice della Strada. Da qui il ricorso per cassazione che impugna la sentenza de quo proprio in relazione alla disposizione della trasmissione degli atti al Prefetto competente in ordine alla confisca, in quanto detta sanzione non poteva essere applicata, anche con riferimento alle modalità di applicazione della stessa, perché introdotta dalla legge n. 120 del 2010, cioè in epoca successiva alla commissione del fatto. Gli Ermellini riconoscono la fondatezza del ricorso, procedendo ad un’articolata motivazione. In particolare, si riconosce in primo luogo la confisca in via amministrativa, per i casi come quello in discussione, è stata introdotta con la legge n. 120/2010 insieme alla verifica, da parte del Prefetto, delle condizioni per l’applicazione della confisca quale sanzione amministrativa accessoria anche nel caso di estinzione del reato ai sensi dell’art. 224, comma 6 Codice della Strada. In buona sostanza, la Corte di Cassazione ribadisce che la confisca in via amministrativa del veicolo si pone in rapporto di continuità rispetto alla confisca penale che, per i reati di cui all’art. 186 Codice della Strada, era prevista all’epoca in cui fu commesso il reato contestato al ricorrente. Reato dichiarato prescritto. Con riguardo alla circostanza che il fatto risalga a epoca precedente rispetto alla trasformazione della confisca da penale in amministrativa, i giudici della Corte di Cassazione, sebbene ravvisino che sul piano sostanziale l’istituto in esame non rappresenti un quid novi in relazione ai reati di cui alla sentenza impugnata, tuttavia non ritengono possibile eludere il principio di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, pur richiamato dal ricorrente in relazione ad un fatto commesso prima dell’entrata in vigore della legge 120/2010, a fronte del fatto che l’art. 224-ter, comma 6 Codice della Strada attribuisce al Prefetto la competenza a valutare l’applicabilità della confisca in via amministrativa, anche in riferimento al reato dichiarato prescritto. Infatti, nel previgente sistema, nel caso in cui il reato venisse dichiarato estinto, il proscioglimento dell’imputato impediva che venisse applicata a suo carico l’allora misura di sicurezza penale costituita dalla confisca. L’unica previsione che, in caso di declaratoria di estinzione del reato, attribuiva al Prefetto la competenza a valutare l’applicabilità di sanzioni amministrative accessorie si riferiva alla sospensione della patente di guida. In questo senso - si legge nella sentenza in commento - la trasmissione degli atti al Prefetto per le valutazioni di competenza circa la confisca in via amministrativa, a fronte della pronuncia con la quale il reato è stato dichiarato prescritto, rappresenta un epilogo più sfavorevole per il ricorrente rispetto a quanto sarebbe accaduto sotto il vigore della normativa che disciplinava la materia all’epoca dei fatti. Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con la quale la Corte di appello territoriale aveva trasmesso al Prefetto copia della stessa per quanto di competenza in ordine alla confisca, statuizione che viene dunque eliminata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 maggio – 1 giugno 2016, n. 23220 Presidente Bianchi – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. C.P. ricorre, a mezzo del suo difensore di fiducia, contro la sentenza con la quale, in data 20 aprile 2015, la Corte d’appello di Roma, 2 Sezione penale, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato p. e p. dall’art. 186, comma 7, Cod. Strada, commesso in OMISSIS , perché estinto per maturata prescrizione. La Corte territoriale, con la detta sentenza, disponeva trasmettersi gli atti al Prefetto di Roma in ordine alla sospensione della patente di guida e alla confisca del veicolo, in relazione a quanto disposto dall’art. 224 comma 3 Codice della strada. Il ricorso del C. , articolato in un unico motivo, si appunta in particolare proprio su detta statuizione lamenta infatti l’esponente che la trasmissione degli atti al Prefetto competente in ordine alla confisca non doveva essere disposta, in quanto detta sanzione, così come le modalità di applicazione della stessa, sono state introdotte dalla legge n. 120/2010, ossia in epoca successiva alla commissione del fatto. In proposito, il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte di merito, dell’istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, in quanto detta statuizione di rigetto, viziata sul piano motivazionale, ha pregiudicato la possibilità, per il ricorrente, di ottenere la revoca della confisca in caso di esito positivo della detta sanzione sostitutiva. Considerato in diritto 1. Deve premettersi che, sul piano dell’interesse a ricorrere, benché esso sia rivolto all’annullamento della statuizione inerente alla trasmissione degli atti al Prefetto in riferimento all’applicabilità di una sanzione amministrativa, il ricorso non è inammissibile ed invero, in situazioni analoghe e segnatamente nell’ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato , la Corte di legittimità in composizione apicale ha avuto modo di affermare che sussiste l’interesse dell’imputato ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad impugnare con ricorso per cassazione la statuizione concernente l’ordine di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa per l’applicazione delle sanzioni relative a un illecito depenalizzato Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012 - dep. 28/06/2012, Campagne Rudie, Rv. 252693 . 2. Ciò posto, il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni di cui appresso. La confisca del veicolo in via amministrativa, nei casi come quello in esame, è stata introdotta con la legge 120/2010, e con tale legge è stata altresì introdotta la verifica, da parte del Prefetto, delle condizioni per l’applicazione della confisca quale sanzione amministrativa accessoria anche nel caso di estinzione del reato art. 224-ter, comma 6, Cod. Strada . È opportuno premettere che, secondo l’indirizzo seguito dalla Corte regolatrice, la confisca in via amministrativa del veicolo si pone in rapporto di continuità rispetto alla confisca penale che, per i reati di cui all’art. 186 Cod. Strada, era prevista all’epoca in cui fu commesso il reato contestato al ricorrente ad esempio si è affermato che, a seguito dell’intervenuta novella legislativa, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza trova applicazione anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, e ciò in quanto il principio della perpetuatio iurisdictionis e le maggiori garanzie offerte dalle forme procedimentali penali anteriormente previste legittimano tuttora il giudice a delibare a tali fini la fattispecie cfr. Sez. 6, n. 12313 del 13/03/2012 Vasori, Rv. 252563 Sez. 4, n. 170 del 24/11/2010, dep. 2011, Mazzola, Rv. 249290 . Ciò vale naturalmente anche con riferimento al reato di cui all’art. 186, comma 7, Cod. Strada, per cui nella specie si procede arg. ex Sez. U, Sentenza n. 23428 del 25/02/2010, Caligo, Rv. 247042 . 3. Tuttavia, merita una più approfondita riflessione la circostanza che il fatto risalga a epoca antecedente rispetto alla trasformazione della confisca da penale in amministrativa in relazione agli illeciti di cui agli artt. 186 e 187 Cod. Strada. Ora, sebbene sul piano sostanziale l’istituto in esame non rappresenti un quid novi in relazione ai reati di cui trattasi essendo comunque la detta sanzione ablativa già presente nel previgente quadro ordina mentale, sia pure come misura di sicurezza e non come sanzione amministrativa accessoria , non può eludersi il principio di cui all’art. 1, legge 689/1981, evocato dal ricorrente in relazione a un fatto commesso prima dell’entrata in vigore della legge 120/2010, a fronte del fatto che l’art. 224-ter comma 6, Cod. Strada introdotto anch’esso dalla legge 120/2010 attribuisce al Prefetto la competenza a valutare l’applicabilità della confisca in via amministrativa, anche in riferimento a reato dichiarato prescritto. Nel previgente sistema, nel caso in cui il reato venisse dichiarato estinto, il proscioglimento dell’imputato anche per estinzione del reato impediva che venisse applicata a suo carico l’allora misura di sicurezza penale costituita dalla confisca fatta salva la particolare ipotesi in cui l’appello non avesse investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale ed il fatto-reato fosse stato definitivamente accertato in tal senso vds. Sez. 4, n. 6740 del 03/02/2015, Mazzoleni, Rv. 262250 l’unica previsione che, in caso di declaratoria di estinzione del reato, attribuiva al Prefetto la competenza a valutare l’applicabilità di sanzioni amministrative accessorie art. 224, comma 3, Cod. Strada si riferiva alla sospensione della patente di guida è appena il caso di osservare, incidenter tantum , che il riferimento a detta disposizione contenuto nella pronunzia impugnata è errato nella parte in cui esso è posto a fondamento della trasmissione degli atti al Prefetto non solo con riguardo alla sospensione della patente dell’imputato, ma altresì in riferimento alla confisca del veicolo . 4. In questo senso, quindi, la trasmissione degli atti al Prefetto per le valutazioni di competenza circa la confisca in via amministrativa, a fronte della pronunzia con la quale il reato è stato dichiarato prescritto, rappresenta un epilogo più sfavorevole per il ricorrente rispetto a quanto sarebbe accaduto sotto il vigore della normativa che disciplinava la materia all’epoca dei fatti, atteso che lo ius superveniens determina a suo carico la possibilità che la confisca del veicolo, che secondo la normativa previgente non avrebbe trovato applicazione nei suoi confronti, venga invece applicata dall’autorità prefettizia. In ciò consiste il fondamento della doglianza formulata dal ricorrente, fondata come si è visto sull’art. 1, legge 689/1981, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. La soluzione proposta è del resto in linea con la riconosciuta natura sanzionatoria della confisca, ormai largamente affermatasi sulla scia della giurisprudenza della Corte di Strasburgo a partire dal caso n. 307-A/1995 Welch c. Regno Unito Grand Chambre 9.2.1995, fino alla sent. 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, seconda sezione, ric. n. 17475/09 , in relazione a quanto disposto dall’art. 7 della Convenzione E.D.U., secondo cui non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato nonché sulla stessa giurisprudenza costituzionale in tema di confisca del veicolo in relazione a reati di cui agli artt. 186 e 187 Cod. Strada C. Cost., sentenza 26 maggio/4 giugno 2010, n. 196 , che ha a sua volta fatto proprio il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto, proprio con riguardo all’art. 7 Convenzione E.D.U Né, del resto, la riqualificazione della confisca da misura di sicurezza a sanzione amministrativa accessoria spiega alcun effetto vanificante in ordine alla natura sanzionatoria della stessa nel senso anzidetto, alla stregua dei principi sovrannazionali in ordine alla riferibilità dell’art. 7 Convenzione E.D.U. anche a previsioni sanzionatorie a carattere afflittivo ma non formalmente qualificate come penali secondo i criteri stabiliti nella nota sentenza Corte E.D.U., 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, e che hanno trovato applicazione nella recente sentenza Grande Stevens e altri c. Italia, 4 marzo 2014 - seconda sezione - Ricorso n. 18640/10 , principi ormai ampiamente riconosciuti in subiecta materia anche nel nostro ordinamento. E, se è vero che nella specie non si discute della diretta applicazione di una statuizione sanzionatoria a carico del ricorrente, ma solo del rinvio all’autorità amministrativa competente a valutarne i presupposti di applicabilità, è parimenti vero che tale rinvio, basato su una previsione introdotta dallo ius superveniens , non sarebbe stato disposto nel caso in cui avesse trovato applicazione la più favorevole normativa vigente all’epoca del fatto. 5. Perciò, sulla base di un’interpretazione improntata al rispetto sia dell’art. 117 comma 1 Cost., sia della giurisprudenza costituzionale, sia infine dei parametri interposti costituiti dall’art. 7 della Convenzione E.D.U. come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, deve ritenersi che l’art. 224-ter comma 6 del Codice della Strada vada interpretato nel senso che la verifica dell’applicabilità della confisca del veicolo da parte del Prefetto in relazione a reato dichiarato estinto sia consentita solo con riferimento a condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della legge n. 120/2010 con la conseguenza che va annullata senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione con la quale la Corte d’Appello ha trasmesso al Prefetto copia della sentenza impugnata per quanto di competenza in ordine alla confisca statuizione che va, per l’effetto, eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di trasmissione al Prefetto di copia della sentenza medesima relativa alla confisca, statuizione che elimina.