Oltre ogni ragionevole dubbio: sorpreso alla guida in stato d’ebbrezza contesta l’insufficienza di prova

In materia di guida in stato d’ebbrezza, non sussiste il vizio di travisamento della prova in presenza della complessiva valorizzazione, sul piano motivazionale, del dato oggettivo delle prove alcolimetriche, delle ammissioni dell’imputato circa l’assunzione di sostanze alcoliche e alle univoche risultanze sintomatologiche.

E’ quanto emerso dalla sentenza n. 20545/16 della Corte di Cassazione, depositata il 18 maggio. Il caso. L’imputato era fermato alla guida di un veicolo in stato d’ebbrezza. Giudicato dal GIP di Verbania, la sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Torino che lo condannava per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica con l’aggravante dell’ora notturna. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche in forza della piena ammissione de fatto di aver assunto sostanze alcoliche prima di essersi messo alla guida, le stesse non venivano ritenute prevalenti sulle aggravanti, attesi i numerosi precedenti penali specifici e di uno per rissa. Insufficienza di prova? La difesa sosteneva la sussistenza di un dubbio circa la responsabilità penale perché la prima prova spirometrica aveva dato un risultato di tasso alcolico inferiore alla seconda. Per la Corte di cassazione l’assunto non è pertinente è apodittico e frutto di una mera congettura affermare che il tasso alcolico misurato per primo debba necessariamente essere superiore a quello successivo. I giudici si limitano a precisare sul punto che è incontroverso che, successivamente all’assunzione di alcool, la percentuale di alcool nell’organismo varia secondo una curva di assorbimento che non ha affatto sviluppo decrescente. Violata la regola dell’ oltre ragionevole dubbio”? Per la Suprema Corte più che una difesa si tratta di un’illazione, così come privo di fondamento è l’affermazione difensiva che si sarebbe ritenuto penalmente responsabile l’imputato sulla base di un’irragionevole presunzione contra rerum. La formula dell’ oltre ragionevole dubbio”, come noto, è stata introdotta nella trama dell’art. 533 c.p.p. nel 2006. Si è precisato trattarsi del recepimento di una consolidata esegesi giurisprudenziale secondo cui la condanna di un imputato è possibile solo se vi è certezza processuale della penale responsabilità piuttosto che un nuovo, diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova. Con la normativizzazione è stato puntualmente precisato che i dati probatori acquisiti nel processo penale devono essere tali da lasciare fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma che, nella fattispecie concreta, sono privi di riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Ne consegue che, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, occorre selezionare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta così da sottolineare la non razionalità del dubbio derivante dall’ipotesi alternativa, non potendo tale dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale seppure plausibile su un piano astratto . La giurisprudenza di legittimità ha sintetizzato il principio della cogenza di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio”. Alla stregua di questo criterio il giudice deve effettuare la verifica in modo da scongiurare la permanenza di dubbi interni l’autocontraddittorietà o l’incapacità esplicativa o esterni l’esistenza di un’ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica . Al giudice di legittimità è precluso il giudizio di merito. Corollario del principio descritto è che al giudice di legittimità non è consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, dovendo giudicare solo il percorso motivazionale senza ingerirsi nell’accertamento del fatto la Corte di cassazione è giudice della motivazione. Fisionomia inalterata anche se l’esame passa attraverso gli atti processuali. La Corte di legittimità giudica i vizi della motivazione anche attraverso gli atti processuali ma ciò non significa che il giudice di legittimità si sia trasformato in un ennesimo giudice di merito sul fatto. La prospettiva è quella dell’impossibilità, per la Corte di Cassazione, di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite perché questi sono apprezzamenti riservati, in via esclusiva, al giudice di merito. Travisamento della prova. Il novum dell’espressione introdotta nella disposizione processuale costituisce il riconoscimento, sul piano normativo, della possibilità di dedurre, in sede di legittimità, il c.d. travisamento della prova, ammesso, fino al 2006, in via di interpretazione pretoria. Si tratta di un vizio che consente al giudice di legittimità di prendere in esame elementi di prova risultanti dagli atti al fine di verificare se il contenuto sia stato o meno veicolato all’interno della decisione, senza travisamenti e non, invece, la facoltà di rivalutare il fatto e il contenuto delle prove. Nel caso di specie, il dato oggettivo delle prove alcolimetriche, unite all’ammissione dell’imputato di aver assunto sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida e, infine, alle univoche risultanze sintomatologiche occhi lucidi, eloquio sconnesso e difficoltà a deambulare non vi sono elementi per dubitare ragionevolmente della penale responsabilità dell’imputato. Negata la messa alla prova. Contestato il diniego di probation processuale, la Cassazione osserva che la pretesa è stata correttamente disattesa perché introdotta per la prima volta con i motivi aggiunti per i giudici, in assenza di disciplina transitoria non può qualificarsi l’istituto come espressione di lex mitior inoltre va considerato che il beneficio dell’estinzione del reato è connesso all’esito positivo della messa alla prova che presuppone lo svolgimento di un iter processuale alternativo” alla celebrazione del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 febbraio – 18 maggio 2016, numero 20545 Presidente Izzo – Relatore Grasso Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 18/9/2015, confermò quella emessa dal GIP del Tribunale di Verbania in data 13/2/2014, con la quale P.D.S. venne giudicato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b , e comma 2sexies, cod. della strada, per essersi posto alla guida di autoveicolo in stato d’ebbrezza alcolica 1,49 g/I - 1,56 g/I , con l’aggravante dell’ora notturna. 2. Avverso la predetta statuizione l’imputato propone ricorso per cassazione corredato da quattro censure. 2.1. Con il primo ed il secondo motivo il P. deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del fatto l’imputato aveva ammesso di aver bevuto alcolici, tuttavia sussisteva dubbio a riguardo del tasso alcolico, in quanto inspiegabilmente la prima prova spirometrica aveva dato un risultato inferiore alla seconda inoltre non si era considerato il margine di errore del 4% si era, infine, tenuto, ingiustamente conto anche dei decimali. Da ciò conseguiva, per il ricorrente, che, violata la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, si era dato luogo ad una presumptio contra rerum . 2.2. Con il terzo ed il quarto motivo, sempre allegandosi i medesimi vizi, il P. lamenta l’omessa prevalenza delle attenuanti generiche, l’omessa conversione della pena ai sensi dell’art. 53 della L. numero 689/1981, l’omessa sospensione condizionale nonché, infine, l’omessa messa alla prova. Considerato in diritto 3. Il primo ed il secondo motivo denunziano, in sintesi, l’insussistenza del fatto, o, comunque, l’insufficiente prova dello stesso. La prospettazione è destituita di giuridico fondamento. 3.1. In primo luogo deve escludersi che abbia pregio di sorta l’apodittico asserto, frutto di mera soggettiva congettura, secondo il quale il tasso alcolico misurato per primo debba essere necessariamente superiore a quello misurato per secondo. Senza necessità di addentrarsi in disquisizioni scientifiche, che non competono a questa Corte, è del tutto incontroverso che la percentuale di alcol nell’organismo, nel tempo successivo all’assunzione, varia, secondo una curva di assorbimento, che non ha affatto sviluppo decrescente. 3.2. Quanto al preteso margine di errore, basta osservare che nel caso in esame i risultati sono tali da rendere ininfluente una simile inferenza, quantificata apoditticamente dal ricorrente nel 4%. Peraltro, è bene soggiungere che l’allegato al d.m. 22/5/1990, numero 196 del Ministero dei Trasporti, di concerto con quelli della Sanità, dell’Interno e dei Lavori Pubblici, descrive analiticamente le caratteristiche dell’etilometro in uso alle forze di polizia, in particolare prevedendo il margine d’errore tollerato in default Gli errori massimi tollerati su ogni risultato, in più o meno, sono - 0,016 mg/l per concentrazione inferiore a 0,40 mg/l - 4% in valore relativo per concentrazione fra 0,40 mg/l e 1 mg/l inclusi - 8% in valore relativo per concentrazione superiore a 1 mg/l e fino 2 mg/l incluso - 16% in valore relativo per concentrazione superiore a 2 mg/l e fino a 3 mg/l incluso. 4.1.2 Arrotondamenti. Gli errori massimi tollerati sono arrotondati al valore intero del gradino di verifica più vicino. Nel caso di uguaglianza assoluta fra i due limiti, si prenderà il valore inferiore . 3.3. La pretesa, poi, di non tenere conto dei decimali risultanti dalla misurazione contrasta inesorabilmente con il contenuto dell’art. 186, cod. della str., il quale non pone una simile preclusione Cfr., Cass., Sez. 4, numero 22364 del 672/2015, dep. 27/5/2015 Sez. 4, numero 4967/14 del 27/11/2013, dep. 17/1/2014, non massimate . 3.4. Consegue all’esposto doversi considerare una mera infondata illazione l’asserita violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio e ancora più l’asserita affermazione di penale responsabilità sulla base di una irragionevole presunzione contra rerum . Sul punto val forse la pena ricordare che con la formula, introdotta con l’art. 5 della l. numero 46 del 2006, ad integrazione dell’art. 533, cod. proc. penumero , dopo essersi chiarito che così non si era varato un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova, quanto piuttosto proceduto a dare valore normativo alla consolidata affermazione giurisprudenziale secondo la quale la condanna è possibile solo in presenza di certezza processuale della penale responsabilità dell’imputato Cass., Sez. I, numero 20371 dell’11/5/2006, Rv. 234111 , si è con maggiore puntualità, precisato che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana Cass., I, numero 31456 del 21/5/2008, Rv. 240763 . Sicché, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, occorre che siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile Cass., IV, numero 30862 del 17/6/2011, Rv. 250903 . Con la conseguenza dell’apparire del tutto conseguente l’ulteriore approdo di legittimità Cass., I, numero 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507 che ha sintetizzato il principio nella cogenza di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio , con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni l’autocontraddittorietà o l’incapacità esplicativa o esterni l’esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica . Una tale lettura del principio in rassegna ben si concilia con l’altro che impone al giudice di legittimità di astenersi dal valutare nel merito il percorso motivazionale, in quanto in questa sede non è consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità. Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza numero 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione Il nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e , c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 numero 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli atti del processo , non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no veicolato , senza travisamenti, all’interno della decisione. Nel caso di specie, invero, dal certo dato derivante dalle prove spirometriche, dalle stesse ammissioni dell’imputato e dalle univoche risultanze sintomatologiche ricorda la sentenza d’appello che gli operanti riscontrarono che l’uomo presentava occhi lucidi, eloquio sconnesso e difficoltà di deambulare non si ha ragionevole motivo di dubitare della penale responsabilità del ricorrente. 4. Le critiche mosse al trattamento sanzionatorio non possono essere prese in considerazione poiché sul punto i Giudici del merito hanno reso puntuale motivazione, esente dai lamentati vizi l’imputato, che, ha ammesso, in conformità all’evidenza, di aver bevuto alcolici prima di essersi posto alla guida per questo gli sono state riconosciute le attenuanti generiche , annovera plurimi precedenti penali specifici ed uno per rissa. 4.1. Per quel che concerne la richiesta di probation processuale deve osservarsi che la pretesa è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale, poiché dedotta per la prima volta con i motivi aggiunti, non potendosi l’istituto, nelle more introdotto, qualificarsi come lex mitior , in assenza di disciplina transitoria e considerato che il beneficio dell’estinzione del reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter processuale alternativo alla celebrazione del giudizio Cass., Sez. Feriale, numero 35717 del 31/7/2014, dep. 13/8/2014, Rv. 259935 Sez. 2, numero 18265 del 16/1/2015, dep. 4/5/2015, Rv. 263792 Sez. 2, numero 26761 del 9/3/2015, dep. 25/6/2015, Rv. 264221 Sez. 5, numero 35721 del 976/2015, dep. il 26/8/2015, Rv. 264259 Sez. 4, numero 43009 del 30/9/2015, dep. 29/1072015, Rv. 265331 . 5. L’epilogo impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.