Muta domicilio perché detenuto e non riceve la notifica d’avviso dell’udienza: dovere di informazione

La notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto dall’imputato è validamente eseguita anche se il destinatario dell’atto è detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulta dagli atti, perché il temporaneo stato di detenzione non fa venir meno il dovere dell’imputato di informare l’Autorità procedente sul mutamento della situazione di fatto.

Con la sentenza numero /16, depositata in cancelleria il 18 maggio, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il caso . Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna nei confronti dell’imputato per il delitto di uso di atto falso. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato, lamentando, con un unico motivo, la violazione di norme processuali ex artt. 178 e 179 c.p.p., poiché all’epoca dell’udienza di appello era detenuto per altro e non ricevette la notifica dell’avviso. Imputato detenuto cambia il domicilio. Il ricorso deve considerarsi inammissibile. I giudici di appello, a conoscenza della condizione di detenuto dell’imputato, in presenza della notifica al domiciliatario, hanno interpretato correttamente e applicato le regole sulla validità ed efficacia delle notifiche presso il domicilio eletto, anche in presenza di imputato detenuto. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale condizione non fa venire meno il dovere dell’imputato di informare l’Autorità procedente sul mutamento del suo domicilio. Infatti la notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto dall’imputato è validamente eseguita, con conseguente legittimità della dichiarazione di contumacia, pur quando il destinatario dell’atto sia detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dagli atti, perché il temporaneo stato di detenzione non fa venir meno il dovere dell’imputato di informare l’Autorità procedente sul mutamento della situazione di fatto. Alla luce di queste considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 febbraio 18 maggio 2016, n. 20701 Presidente Savani Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna nei confronti dell'imputato alla pena di giustizia per il delitto di uso di atto falso, compiuto nel Luglio 2010. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato, lamentando con unico motivo la violazione di norme processuali ex artt. 178 e 179 c.p.p., poichè egli all'epoca dell'udienza di Appello era detenuto per altro e non ricevette la notifica dell'avviso, come rappresentato dalla difesa al Giudice, che però trattò il processo. All'odierna udienza il PG dott.ssa F. ha concluso per l'inammissibilità. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Deve premettersi che dagli atti a disposizione di questo Giudice di legittimità risulta che l'imputato aveva eletto domicilio presso l'avvocato C., al quale fu regolarmente notificato l'avviso dell'udienza, nella sua qualità di domiciliatario. 1.1 I Giudici di appello, a conoscenza della condizione di detenuto dell'imputato - come riportato anche nel provvedimento impugnato - in presenza della notifica al domiciliatario, hanno correttamente interpretato ed applicato le regole sulla validità ed efficacia delle notifiche presso il domicilio eletto, anche in caso di imputato detenuto. 1.2 Tale condizione, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non fa venire meno il dovere dell'imputato di informare l'Autorità procedente sul mutamento del suo domicilio, come stabilito in via generale dall'art 161 co 1 c.p.p In tal senso Sez. 6, Sentenza n. 3870 del 02/10/2008 Ud. dep. 28/01/2009 Rv. 242396 È valida la notificazione presso il domicilio eletto quando il destinatario sia detenuto per altra causa, presupponendo l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, l'indicazione di persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo. Fattispecie di notifica, presso il difensore domiciliatario, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di imputato in stato di detenzione domiciliare . Così pure Sez. 2, Sentenza n. 17798 del 05/02/2009 Ud. dep. 27/04/2009 Rv. 243952 La notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto dall'imputato è validamente eseguita, con conseguente legittimità della dichiarazione di contumacia, pur quando il destinatario dell'atto sia detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dagli atti, perché il temporaneo stato di detenzione non fa venire meno il dovere dell'imputato di informare l'Autorità procedente sul mutamento di situazione di fatto. 1.3 Del resto, poiché l'elezione di domicilio implica l'esistenza di una relazione fiduciaria, riguardante specificamente la ricezione degli atti e la successiva loro trasmissione, è stato ritenuto che anche in caso di elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio possa instaurarsi tale legame di affidamento. Sez. 3, Sentenza n. 42223 del 06/0212015 Ud. dep. 21/10/2015 Rv. 264963 È valida la notifica all'imputato detenuto, anche per altra causa, eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione, avendo anche l'imputato detenuto la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. Fattispecie relativa alla notifica dei decreto di rinvio a giudizio eseguita presso il difensore di ufficio domiciliatario, in cui la Suprema Corte ha precisato che anche in tale ipotesi si può ritenere che si sia instaurato un legame di affidamento tra l'indagato ed il difensore . Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.