La petulanza è esclusa in un rapporto affettivo caratterizzato da frequenti litigi telefonici

La Cassazione ribadisce i contorni della fattispecie contravvenzionale contenuta nell’art. 660 c.p., puntualizzando il contenuto della c.d. petulanza.

Così la Prima sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19767 depositata il 12 maggio 2016. Molestie. Come è noto, secondo l’art. 660 c.p., chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Illiceità penale derivante dalla petulanza. Al riguardo, gli Ermellini, seguendo la giurisprudenza pacifica in materia, rilevano che l’illiceità penale del fatto è subordinato alla petulanza o altro biasimevole motivo e alla volontà dell’agente di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà. In particolare, per i Giudici di Piazza Cavour, la petulanza si sostanzia in un atteggiamento di insistenza fastidiosa, arrogante invadenza, intromissione inopportuna e continua il biasimevole motivo, pur diverso dalla petulanza, è ugualmente riprovevole in se stesso o in relazione alla persona molestata. Pertanto, la sussistenza di detti presupposti deve essere verificata in concreto con riferimento all’elemento costitutivo che caratterizza la condotta del reo che deve essere realizzata per petulanza o altro biasimevole motivo, condizione esclusa nel caso di reciprocità ovvero di ritorsione di molestie. Esclusione della reciprocità. Nel caso di specie la ricorrente era stata condannata, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena condizionalmente sospesa di € 100 di ammenda ed il beneficio della non menzione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all’art. 81 cpv e 660 c.p., per aver recato alla persona offesa molestie e disturbo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, telefonando ed inviando sms ripetutamente anche in ora notturna. Secondo il giudice di merito, la frequenza ed il numero rilevantissimo di messaggi dal contenuto offensivo inviati, deve far ritenere sussistente la fattispecie contestata, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Lo stesso giudice rilevava, altresì, che i messaggi inviati dalla persona offesa all’imputata erano di tenore diverso, caratterizzati da minore ripetitività, escludendo in ogni caso la reciprocità delle molestie, tanto da contraddire la petulanza. Sotto questo profilo si concentra la maggior parte delle doglianze della difesa della ricorrente che contesta l’esclusione della reciprocità delle molestie per mancanza di contestualità, non essendo richiesta dalla norma la contemporaneità delle condotte reciproche. Infatti – secondo la ricorrente – i contatti con la persona offesa erano reciproci e realizzati da due soggetti consenzienti nell’ambito di una relazione affettiva, accettata da entrambi anche per quanto riguarda le modalità dei contatti. Insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo. La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato, in quanto risultano cogliere nel segno – così si legge nella sentenza – le censure della ricorrente quanto alla configurabilità del reato contestato, sotto il profilo della insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo. Infatti, il giudice di merito ha dato atto della circostanza accertata che nel periodo di riferimento era in corso una relazione affettiva tra l’imputata e la persona offesa, anche se con caratteristiche burrascose”, con contrasti e litigi che avvenivano essenzialmente a mezzo telefono. Indipendentemente dalla contestualità delle reciproche telefonate e dei messaggi inviati, l’accertata esistenza di una relazione tra i due, caratterizzata dai continui contatti telefonici con frequenti litigi, esclude la petulanza e, soprattutto, la interferenza indebita nella sfera di libertà della persona offesa attraverso le telefonate e gli sms contestati. Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 5 novembre 2015 – 13 maggio 2016, n. 19767 Presidente Vecchio – Relatore La Posta Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 12.11.2014 il Tribunale di Reggio Emilia condannava P.C., con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena condizionalmente sospesa di euro 100 di ammenda ed il beneficio della non menzione, oltre al risarcimento dei danno in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all'art. 81 cpv. e 660 cod. pen., per avere recato a T.P. molestie e disturbo, con più azioni esecutive dei medesimo disegno criminoso, telefonando ed inviando SMS ripetutamente, anche in ora notturna. Ad avviso dei giudice, la frequenza ed il rilevantissimo numero di messaggi dal contenuto offensivo inviati, in specie nei mesi di aprile, maggio e luglio 2010, dalla C. alla persona offesa - come indicati dai testimoni e confortati dai tabulati prodotti dalla stessa imputata - deve far ritenere sussistente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la fattispecie contestata. Rilevava, altresì, che i messaggi inviati dal T. all'imputata erano di tenore diverso e caratterizzati da minore ripetitività escludeva in ogni caso, la reciprocità delle molestie, tale da contraddire la petulanza, perché i messaggi dei T., per come emerge dai tabulati prodotti dalla difesa, non erano contestuali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la C., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei reato di cui all'art. 660 cod. pen. con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo, nonché, il travisamento della prova laddove è stata ritenuta irrilevante la relazione sentimentale in atto tra la ricorrente ed il T. all'epoca in cui si collocano i messaggi e le telefonate in oggetto ed è stata esclusa la reciprocità delle molestie per mancanza di contestualità. Si afferma, infatti, che la condotta della ricorrente si inserisce in un rapporto stabile, abitualmente mantenuto a mezzo dei telefono - come è stato affermato proprio dalla persona offesa - quindy priva di qualsivoglia effetto lesivo, sia per la persona offesa che per la tranquillità pubblica, e del carattere necessario della petulanza o del biasimevole motivo. Rileva, quindi, la ricorrente che dai tabulati - che allega - risulta evidente che i contatti sono stati costanti, regolari e reciproci nei mesi tra aprile e giugno 2010 in particolare l'11.6.2010 e il T. ha contattato la ricorrente anche in orari notturni sia con chiamate che con SMS. Ha errato, pertanto, il giudice di merito ad escludere nel caso di specie la reciprocità delle molestie per mancanza di contestualità non essendo richiesta, evidentemente, la contemporaneità delle condotte reciproche. Infatti, i contatti sono stati reciproci e realizzati da due soggetti consenzienti nell'ambito di una relazione affettiva, accettata da entrambi anche per quanto riguarda le modalità dei contatti. Con un secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge avuto riguardo alla ritenuta continuazione, atteso che è orientamento consolidato quello secondo il quale per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nella altrui sfera di libertà e, conseguentemente, la pluralità delle azioni petulanti costituisce elemento costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi dei reato continuato. Considerato in diritto Premesso che, tenuto conto delle sospensioni, non è decorso il termine di prescrizione, il ricorso è fondato. Invero, colgono nel segno le censure della ricorrente quanto alla configurabilità del reato contestato, sotto il profilo della insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo. Come è noto, nella contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. l'illiceità penale dei fatto è subordinata alla petulanza o altro biasimevole motivo e alla volontà dell'agente di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. La petulanza si sostanzia in un atteggiamento di insistenza fastidiosa, arrogante invadenza, intromissione inopportuna e continua il biasimevole motivo, pur diverso dalla petulanza, è ugualmente riprovevole in se stesso o in relazione alla persona molestata. La sussistenza di detti presupposti va verificata in concreto con riferimento all'elemento costitutivo che connota la condotta del reo che deve essere, appunto, realizzata per petulanza o altro biasimevole motivo, condizione esclusa nel caso di reciprocità ovvero di ritorsione delle molestie Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004, Pirastru . Nel caso di specie il giudice ha dato atto della circostanza accertata che in quel periodo era in atto tra l'imputata ed il T. una travagliata e burrascosa relazione senti menta le,€che vi erano tra loro contrasti e litigi che, per quanto rappresentato dalla persona offesa, avvenivano essenzialmente a mezzo dei telefono. E' risultato anche accertato che in altre occasioni il T. aveva tentato di contattare la C. nonostante il rifiuto di quest'ultima e nella sentenza impugnata è stato indicato che la stessa persona offesa ha affermato che ai litigi telefonici seguivano gli sms ingiuriosi della C Pertanto, indipendentemente dalla contestualità delle reciproche telefonate e dei messaggi inviati, la accertata sussistenza di una relazione tra la ricorrente e la persona offesa caratterizzata proprio dai continui e costanti contatti telefonici con frequenti litigi esclude la petulanza e, soprattutto, la interferenza indebita nella sfera di libertà della persona offesa attraverso le telefonate e gli sms in contestazione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.