In sede di legittimità, possono i dati sintomatici fornire la prova dello stato di ebbrezza?

Lo stato di ebbrezza alcolica può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.p., con qualsiasi mezzo.

Con sentenza. n. 19176/16, depositata in cancelleria il 9 maggio, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta. Il caso. Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, ricorre per cassazione l’imputato. La Corte di appello aveva confermato la sentenza del Tribunale con la quale aveva giudicato l’imputato colpevole del reato di guida di autovettura in stato di ebbrezza acolica. Avverso la suddetta, l’istante propone ricorso corredato da due motivi di doglianza. Con il primo, che denuncia violazione di legge, lamenta che la Corte aveva ritenuto l’ipotesi più grave fra quelle previste dal comma 2, art. 186 c.p., nonostante il tasso alcolico, misurato mediante etilometro, fosse da riferire all’ipotesi meno grave in quanto inferiore ad una certa soglia di tolleranza. Pur vero che in questi casi, per la formulazione del giudizio, fosse possibile anche basarsi sui dati sintomatici tuttavia, nel caso in esame, tali sintomi univoci erano in realtà assenti, in quanto l’alito vinoso non può considerarsi tale e lo stato di agitazione era da ricollegare all’incidente avvenuto, nel quale erano rimasti investiti due pedoni. Con il successivo motivo, l’imputato denuncia mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all’asserita regolarità dell’apparecchio utilizzato per la misurazione. La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il secondo motivo non può trovare accoglimento. L’orientamento costante della Corte ha infatti più volte affermato che costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento, non essendo sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario. Il primo motivo è invece fondato. In sede di legittimità si è già affermato che lo stato di ebbrezza alcolica può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.p., con qualsiasi mezzo, e dunque anche su base sintomatica, indipendentemente dalla verifica strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle tre ipotesi. Nel caso di specie, la Corte di merito ha deciso di sussumere il fatto nella fattispecie più grave ma si tratta di una motivazione illogica. Pur in assenza di prova strumentale, come si è visto, ove il complessivo quadro sintomatologico sia in grado di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stato di ebbrezza dell’imputato vada collocato in una delle ipotesi di reato, a gravità crescente, è legittimo affermarne la penale responsabilità. La Corte di Caltanissetta invece, omette qualunque riferimento ad un corteo sintomatologico. Ciò posto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 aprile – 9 maggio 2016, numero 19164 Presidente Bianchi – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.I1 Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 28 maggio 2015, ha dichiarato C.F. colpevole del reato di cui all'articolo 116 comma 13 bis C.d.S., per aver guidato, in Reggio Calabria il 3 giugno 2013, il ciclomotore Piaggio Liberty 50 cod. civ. tg . X4BYCS, senza aver mai conseguito il titolo abilitativo alla guida del mezzo. 2.Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta difensiva di concessione del beneficio della irrilevanza dei fatto ex articolo 27 d.P.R. numero 448/1988 e violazione di legge in relazione alla concessione in difetto di richiesta difensiva del beneficio della sospensione condizionale dell'ammenda comminata. Il difensore, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, allega copia del verbale dell'ultima udienza del 28 maggio 2015, nonché del dispositivo della sentenza e della sentenza impugnata. 3.La sentenza impugnata deve essere annullata a motivo della recente depenalizzazione del reato per cui si è proceduto. Invero, la contravvenzione di cui all'articolo 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'articolo 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, numero 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. L'articolo 8 del citato decreto - legislativo ha, poi, introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, numero 689, articolo 1 ha previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, come per l'appunto si verifica nel caso di specie. Occorre aggiungere che, in via generale, il giudice, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto previsto dalla legge non come reato, ma solo come illecito amministrativo, non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo ogni qual volta la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, numero 689 Sez. U, numero 25457 dei 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694 . Senonché, l'articolo 9 d. Igs. numero 8/2016 prevede espressamente tale obbligo. La presente sentenza va, pertanto, trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Reggio Calabria.