Costretto ai ‘domiciliari’, il caldo lo porta in strada: condannato

Nessuna attenuante possibile per l’uomo. Inevitabile il ritorno in carcere. Inequivocabile la condotta da lui tenuta, non resa meno grave dal rientro a casa, una volta beccato in strada dai carabinieri.

Troppo caldo tra le mura domestiche. Così, nonostante i ‘domiciliari’, lui cerca refrigerio fuori di casa, in strada, a pochissimi metri dall’abitazione. Scelta completamente sbagliata. Inevitabile la condanna per evasione. Consequenziale il ritorno in carcere Cassazione, sentenza n. 17943/16, sezione Sesta Penale, depositata il 29 aprile . Fuori. Assolutamente non plausibili, secondo i giudici di merito, le giustificazioni tentate dall’uomo. Non decisivo, innanzitutto, il fatto che egli, sceso da casa, si sia fermato a pochi passi dal cancello dell’abitazione. E irrilevante anche la scelta di rientrare tra le mura domestiche, seguendo l’ordine dei carabinieri che lo avevano beccato in strada. Tali considerazioni sono condivise anche dai Magistrati della Cassazione, che, difatti, confermano la condanna per evasione . Nessun dubbio sulla consapevolezza dell’uomo di allontanarsi dal luogo in cui era obbligato agli arresti domiciliari . Come testimoniato anche dal rapido rientro in casa, alla vista dei carabinieri. E questo comportamento, viene chiarito dai giudici, non è certamente paragonabile alla scelta di consegnarsi alle forze dell’ordine per essere poi riportato in carcere.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 marzo – 29 aprile 2016, numero 17943 Presidente Petruzzellis – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. G.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia dì condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. penumero 2.I1 ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché egli non si è sottratto ad alcun controllo, limitandosi a cercare refrigerio, in considerazione del gran caldo, nella via antistante al cancello dell'abitazione. Non sussiste dunque il reato di evasione. 2.1.Avrebbero comunque dovuto essere concesse le circostanze attenuanti generiche, considerato anche il percorso di recupero sociale intrapreso dal ricorrente, che non fa più uso di sostanze stupefacenti. 2.2. I giudici di merito avrebbero inoltre dovuto riconoscere l'attenuante ex art. 385, comma 4, cod. penumero , essendo l'imputato prontamente rientrato nell'abitazione, all'ordine dei Carabinieri. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1.La prima censura è manifestamente infondata. Va infatti ribadito il consolidato orientamento secondo il quale, in tema di evasione, ogni allontanamento, ancorchè limitato nel tempo e nello spazio, realizza il delitto di cui all'art. 385 cod. penumero ex plurimis, Cass. Sez. 6, 26 -5- 1990, Nataletti Sez. 6,27-4-1998, Bemi , anche se il soggetto venga sorpreso nelle immediate vicinanze dell'abitazione Sez. 6, numero 15741 del 7-1-2003, Rv.226808 Sez. 6, numero 3212 del 18-12-2007 . L'elemento soggettivo si esaurisce poi nel dolo generico, ad integrare il quale è sufficiente la coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo in cui si è ristretti, con la consapevolezza di trovarsi legalmente agli arresti domiciliari o nelle altre situazioni che fungono da presupposto del reato Cass., Sez. 6, numero 20943 del 10-2-2005 . Non occorre dunque alcuna specifica volontà di sottrarsi ai controlli da parte delle Forze dell'ordine. 2.Le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni dei giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni dei decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai plurimi precedenti penali da cui è gravato l'imputato, di cui uno specifico. 3. Manifestamente infondata è anche la censura formulata con l'ultimo motivo di ricorso. Le Sezioni unite hanno infatti condivisibilmente stabilito che l'attenuante della costituzione dell' evaso in carcere, prima della condanna, è applicabile pure all'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 385 cod. penumero , in relazione alla quale rileva però un comportamento che possa essere assimilato alla costituzione in carcere, come il consegnarsi ad un'autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione dei reo Sez. U., numero 11343 dei 12-11-1993, Regazzoni, Rv.195240 , come la polizia giudiziaria. E' pertanto manifestamente infondato l'asserto formulato dal ricorrente , secondo il quale il rientro spontaneo presso la propria abitazione integra gli estremi dell'attenuante ex art. 385, ultimo comma, cod. penumero , poichè quest'ultima presuppone la presentazione presso un organo che ufficialmente constati la cessazione della condizione di evaso, per poi procedere alla traduzione al carcere del reo ex piurimis, Cass. Sez. 6, numero 37386 del 13-6-2003 Cass. Sez. 6, numero 19645 dei 18-2-2004, Rv. 228317 . 4.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro millecinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.