Notifica inviata a numero di fax diverso da quello indicato dal difensore: accolto il ricorso dell’imputato

Viene condannato per violazione del diritto di autore e ricettazione, ma il decreto di citazione e l’avviso al difensore vengono notificati al numero di fax sbagliato.

Con sentenza n. 17407/16, depositata in cancelleria il 28 aprile, la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso che assorbe tutti gli altri. La sentenza deve quindi annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Perugia. Il caso . La Corte di appello di Ancona condannava l’imputato a 2 anni e 2 mesi di reclusione, nonché al pagamento di € 800,00 di multa per i reati di cui all’art. 171 ter, l. n. 633/41 e 81 e 648, c.p L’imputato ha proposto ricorso lamentando la nullità della notifica per l’udienza di appello, sia per l’imputato che per il difensore di fiducia l’inosservanza o non corretta applicazione della legge penale e mancanza o contraddittorietà in ordine alla prova dell’abusiva duplicazione dei supporti violazione della legge per mancata concessione delle attenuanti generiche. Numero di fax errato. La Corte statuisce che, in merito al primo motivo, il numero di fax del difensore di fiducia, al quale sono stati notificati gli atti, è effettivamente errato, dunque la nomina del sostituto in udienza è illegittima per omesso avviso al difensore e omessa citazione dell’imputato. Sussiste dunque nullità insanabile. In merito al secondo motivo, non sussiste prova certa dell’abusiva duplicazione dei supporti e non può desumersi dalle copertine, né dal numero dei supporti in riferimento al terzo, la Corte rileva che non sono state concesse le attenuanti generiche per le condizioni di vita disagiate dell’imputato e per essere lo stesso incensurato. Pertanto, la S.C. annulla la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 gennaio - 28 aprile 2016, n. 17407 Presidente Rosi – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza dei 19 dicembre 2014, confermava integralmente la decisione dei tribunale di Ascoli Piceno dei 22 novembre 2011 che aveva condannato P.N. per i reati di cui all'art. 171 ter legge n. 633 del 1941 e 81 e 648 del cod. pen. alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, ed € 800,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati contestati. 2. L'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore cassazionista, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Nullità della notifica per l'udienza di appello, sia per l'imputato e sia per il difensore di fiducia. Art. 606, comma 1, lettera C del cod. proc. pen. violazione degli art. 178, comma, e 179, comma 1 dei cod. proc. pen. Il numero di fax dell'Avvocato G.M., difensore di fiducia, è 0734 780190, e il decreto dì citazione e l'avviso al difensore per l'udienza d'appello del 19 dicembre 2014 sono stati notificati ad altro numero di fax 0734 216541, non dell'Avvocato M. allegava altre comunicazioni antecedenti e successive, per dimostrare sia il suo numero di fax e sia l'errore . La nomina del sostituto in udienza è illegittima per omesso avviso al difensore e omessa citazione dell'imputato. Sussiste quindi nullità insanabile, come previsto da cassazione S. U. nr. 24630 dei 2015. 2. 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale art 171 ter citato, in relazione agli art. 192, 546, 530 e 533 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dell'abusiva duplicazione dei supporti. Non sussiste prova certa dell'abusiva duplicazione dei supporti, nessuno lo ha mai accertato, e non può desumersi dalle copertine o dal numero dei supporti, o dalla mancanza dei contrassegni per i diritti d'autore. 2. 3. Violazione di legge relativamente all'omessa concessione delle generiche e dell'attenuante dei comma 2 dell'art 648 dei cod. pen., e mancata motivazione sul punto. Le attenuanti generiche dovevano concedersi per il reato sub. A dell'imputazione per le condizioni di vita disagiate, ed inoltre incensurato. L'imputato è irregolare come risulta dalla stessa sentenza di primo grado, privo di documenti di identità. Doveva altresì ritenersi l'ipotesi dei comma 2 dell'art 648 del cod. pen. e applicarsi l'attenuante dell'art. 62, nr. 4 dei cod. pen., in relazione ella modestia del valore dei supporti. solo 182 cd musicali e 32 dvd . 2. 4. II reato sub A dell'imputazione è prescritto, violazione e falsa applicazione di legge, art. 606, comma 1, lettera B dei cod. proc. pen. Il reato di cui all'art. 171 ter, citato, commesso ed accertato il 1 dicembre 2006, è estinto per prescrizione, già alla data della sentenza d'appello. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. E' fondato il primo motivo di ricorso, che assorbe gli altri. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore dì sua scelta , riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c , della Convenzione europea dei diritti dell'uomo . Sez. U, n. 24630 dei 26/03/2015 - dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598 . Il numero di fax dell'Avvocato G.M., difensore di fiducia, è 0734 780190 il decreto di citazione e l'avviso al difensore per l'udienza d'appello del 19 dicembre 2014 sono stati notificati ad altro numero di fax 0734 216541, non dell'Avvocato M Sussiste quindi la nullità. La sentenza deve quindi annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.