Sulla invalidità del decreto di citazione a giudizio

La notificazione del decreto di citazione a giudizio effettuata all’imputato non presso il domicilio eletto non costituisce un’ipotesi di omissione” della notificazione ai sensi dell’art. 179 c.p.p. e, dunque, non si tratta di nullità assoluta, ma integra una nullità di ordine generale sanabile ai sensi degli artt. 184 comma 1, 183 e 182, ed inoltre è soggetta ai termini di deducibilità di cui all’art. 180, sempre che non appaia, in astratto o in concreto, inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17123/16, depositata il 26 aprile. Il caso. Nel caso di specie, la decisione della Corte è stata originata dalla questione della nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio di primo grado nei confronti dell’imputato. A seguito di rilievo da parte del legale, alla prima udienza, della omessa notifica all’imputato, la stessa veniva, invero, effettuata in quella sede all’avvocato di fiducia presente, ai sensi dell’art. 157, comma 8- bis , c.p.p., e questi la accettava senza fare alcuna obiezione. Tuttavia, in sede di appello, rilevava il vizio della notifica allo stesso effettuata in quanto non gli era stata, all’atto della notifica, consegnata una copia del decreto, affermando trattarsi pertanto di comunicazione e non di notificazione. La norma. L’art. 157, comma 8- bis , c.p.p. richiamato nella sentenza in commento così dispone Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’art. 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione . La Suprema Corte, invero, in altra occasione, ha specificato che la prima notificazione” non è quella che si esegue per ogni primo atto di ogni grado di giudizio, ma quella del primo atto notificato all’imputato Cass. Pen., Sez. V, 21 marzo 2015, n. 13310 . Pertanto, le notificazioni successive che possono farsi al difensore ai sensi della norma citata sono tutte quelle che seguono al primo atto del procedimento già notificato all’imputato. Nullità della notifica del decreto di citazione. Fatta tale premessa, la Corte, invero, ha affermato che la notifica del decreto di citazione deve essere considerata viziata da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179, comma 1, c.p.p., solo quando risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario . La stessa, di contro, non ricorre tutte quelle volte in cui vi sia stata esclusivamente una violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. . Termine di deducibilità della nullità della notificazione. D’altra parte, si rileva come il difensore di fiducia, nel caso di specie, abbia accettato la notifica del decreto di citazione, effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8- bis , a sue mani, senza formulare, in quel momento, alcuna eccezione. Pur volendola ritenere invalida si tratterebbe comunque di una nullità intermedia verificatasi nella fase delle indagini preliminari , tuttavia, avrebbe dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, entro e non oltre la fine del giudizio di primo grado e non già in appello. Tale mancata eccezione, in sintesi, avrebbe sanato, la nullità di carattere generale sussistente in concreto.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 gennaio – 26 aprile 2016, n. 17123 Presidente Cortese – Relatore Cassano Ritenuto in fatto 1. Il 6 febbraio 2014 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, dichiarava F.W. colpevole di plurime violazioni dell’art. 9 l. n. 1423 del 1956 e successive modifiche a lui contestate e lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione. 2. Il 4 febbraio 2015 la Corte d’appello di Milano, investita dell’impugnazione dell’imputato, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva F. dagli episodi in data 1 febbraio, 17 marzo, 2 e 29 aprile 2011, perché il fatto non sussiste, e, per l’effetto, riduceva la pena inflitta a sette mesi e quindici giorni di arresto. Confermava, nel resto, la sentenza del Tribunale. 3. Avverso la citata sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, con un atto redatto personalmente oltre che da lui stesso anche dal suo difensore di fiducia, F. , il quale deduce la nullità di carattere generale ed assoluta del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. In proposito osserva che, al termine dell’udienza nel corso della quale era stata dedotta dal legale l’omessa notifica della vocatio in iudicium all’imputato, la nuova notifica veniva effettuata, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p, al difensore di fiducia di F. , presente. Rileva che dal verbale di udienza nulla risulta in merito all’effettiva consegna al legale del decreto di citazione a giudizio e che la notifica viziata non poteva essere eseguita in udienza mediante lettura del provvedimento da parte del giudice, bensì avrebbe imposto la consegna al difensore di copia dell’atto ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p. Evidenzia, inoltre, che non poteva assumere rilevanza la tacita acquiescenza del destinatario alla notificazione, desunta dalle Corti territoriali dalla circostanza che il verbale di udienza attesta che il legale accettava la notifica in quella sede e non formulava eccezioni di sorta. Rileva, inoltre, sulla base di un precedente della Corte di Cassazione Sez. III, n. 15624 del 6 febbraio 2013 , l’esistenza di un contrasto sulla questione riguardante la ritualità della notifica del decreto di citazione effettuata mediante lettura in udienza e chiede, pertanto, la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p Osserva in diritto Il ricorso non è fondato. 1. Occorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c c.p.p., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e c.p.p. Sez. Un. n. 42792 del 31 ottobre 2001 . Nel caso di specie dall’esame degli atti risultano le seguenti circostanze - F. , invitato dalla polizia giudiziaria ad eleggere domicilio, dichiarava di eleggere domicilio per le notifiche preso la sua abitazione, situato in OMISSIS - nella medesima circostanza F. veniva reso edotto dell’obbligo di comunicare eventuali variazioni di domicilio e nominava quale suo difensore di fiducia l’avv. Stefano Roberto Perini, con studio in Milano, piazza Duomo n. 17 - all’udienza del 14 novembre 2013 l’avv. Perini eccepiva la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata nel giugno 2013 presso la residenza dell’imputato che, come comprovato documentalmente dalla difesa, era stato ristretto in carcere nel periodo compreso fra il 25 agosto 2012 e il 15 agosto 2013 - alla medesima udienza il Tribunale disponeva il rinnovo della notifica del decreto di citazione a giudizio per la nuova udienza del 23 gennaio 2014 all’avv. Perini, nella sua veste di difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., e il legale in quella sede accettava la notifica e non sollevava eccezioni di sorta. 2. Tanto premesso in fatto, la Corte osserva che la notificazione della citazione dell’imputato effettuata non presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c c.p.p., soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma primo, c.p.p., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. Quest’ultima ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato la medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. Sez. U., n. 119 del 27 ottobre 2004 . Nel caso di specie non sussiste la nullità assoluta e insanabile sancita dall’art. 179 c.p.p., atteso che la nuova notifica del decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 23 gennaio 2014 è stata effettuata al difensore di fiducia che ha assistito F. sin dalla fase delle indagini preliminari e gli ha assicurato una piena ed effettiva difesa tecnica, attesa anche la natura fiduciaria dell’incarico conferitogli, comportante un rapporto particolarmente stretto e costante con l’imputato Sez. I, n. 16002 del 6 aprile 2006 Sez. 6, n. 23549 del 9 maggio 2006 Sez. I, n. 32678 del 12 luglio 2006 Sez. VI, n. 785 del 12 dicembre 2006 Sez. VI, 21341 del 2 aprile 2007 Sez. I, 40250 del 2 ottobre 2007 Sez. VI, 36465 del 16 luglio 2008 Sez. I, 3746 del 16 gennaio 2007 . Inoltre, il difensore di fiducia, nell’accettare la notifica del nuovo decreto di citazione a citazione, effettuata a sue mani ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., non ha formulato alcuna eccezione. Va poi osservato che, a fronte delle risultanze obiettive del verbale d’udienza attestante il rinnovo della notifica del decreto di citazione a giudizio , non sussistono elementi concreti da cui inferire come prospettato dalla difesa che non ha in alcun modo comprovato il suo assunto - che non si sia trattato di una notifica, bensì di una semplice comunicazione. Quand’anche, infine, pure in presenza di una modalità di notificazione che ha conseguito il suo scopo, si volesse ritenere che sussiste, comunque, una forma di invalidità, si tratterebbe, in ogni caso, di una nullità intermedia verificatasi nella fase degli atti preliminari al giudizio che, in quanto tale, andava eccepita entro la fine del giudizio di primo grado e non, come avvenuto nel caso di specie, nel successivo grado. 3. In tale contesto di fatto non appare pertinente il richiamo difensivo alla decisione di questa Corte Sez. 3, n. 15624 del 6 febbraio 2013 , concernente una fattispecie diversa da quella sottoposta all’esame del Collegio, in quanto relativa alla lettura in udienza del decreto di citazione a giudizio al sostituto del difensore di fiducia. 4. Per le stesse ragioni, avuto riguardo alla diversità dei casi concreti sottostanti alle decisioni di questa Corte e all’assenza di un contrasto giurisprudenziale, non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p 5. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.