Come applicare le sanzioni accessorie in caso di accertamento di guida in stato di ebbrezza: la Cassazione scioglie il nodo

Seppur per entrambe sia prevista l’applicazione della revoca della patente di guida, sussiste assoluta autonomia e diversità ontologica tra le ipotesi sanzionatorie di cui all’art. 222 C.d.s. di portata generale e riferibile alla commissione di un reato colposo di danno con violazione delle norme sulla circolazione stradale e la guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, aggravata dal fatto di avere provocato un incidente stradale con conseguente turbativa alla sicurezza della circolazione.

E’ quanto emerso dalla sentenza n. 16638/2016, depositata il 21 aprile scorso. La questione. Il ricorso viene originato da una doglianza della Procura Generale in ordine alla errata applicazione della norma di cui all’art. 186, comma 2 bis , C.d.S, in quanto il giudice di merito stante che l’imputato aveva provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1, 5 g/L , piuttosto che sospendere, avrebbe dovuto, invece, revocargli la patente di guida. La revoca della patente. Secondo l’art. 186, comma 2 bis , C.d.S., infatti, Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litrola patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 . L’art. 222, invero, riguarda l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, comprese la sospensione o la revoca della patente, qualora da una violazione delle norme del codice della strada derivino danni alle persone. Ed infatti, nelle ipotesi di lesioni lievi, gravi o gravissime, o ancora nella ipotesi di omicidio colposo, è prevista la sospensione della patente. La norma prevede, poi, anche la revoca della stessa nelle ipotesi più gravi quando il fatto sia stato commesso in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett c. , C.d.s Autonomia delle fattispecie. Proprio sulla scorta di tale ultimo precetto, la Corte ha precisato la autonomia sistematica e precettiva delle disposizioni. Infatti, mentre l’art. 222 ha portata generale e attribuisce rilevanza sanzionatoria crescente alla gravità delle lesioni personali che siano derivate da reati colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale”, laddove il richiamo all’ebbrezza alcoolica costituisce unicamente un’aggravante di tali fatti la disposizione di cui all’art. 186 comma 2 bis, di contro, contempla l’ipotesi di incidente stradale provocato da soggetto posto alla guida in stato di ebbrezza e quindi collega la sanzione amministrativa della revoca a tale fatto. Differenze tra le due ipotesi normative. Si tratta nel primo caso di un reato di danno vero e proprio, mentre nel secondo di un reato di pericolo. Oltre ciò, la fattispecie prevista dall’art. 186, comma 2 bis , C.d.s. di incidente stradale provocato in stato di ebbrezza non è assolutamente contemplata dall’art. 222, a prescindere da eventuali profili di danno a cose o persone che possano essere derivati dal sinistro. L’applicazione della revoca della patente, dunque, nei due casi, ha presupposti diversi. D’altra parte, infine, proprio il richiamo operato all’art. 222 dall’art. 186 comma 2 bis, contrariamente ad un’interpretazione congiunta, evidenzia, invece, che le due disposizioni debbano essere lette in maniera autonoma in base al diverso ambito concreto cui debbano applicarsi.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 febbraio – 21 aprile 2016, numero 16638 Presidente Romis – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Verona con sentenza 22.9.2014 con motivazione contestuale aveva accolto la richiesta di F.G., cui aveva espresso il consenso il PM, di applicazione nei suoi confronti della pena di mesi quattro di arresto e di € 2.000 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale contestato di cui all'articolo 186 II co. Lett.c e 2 bis C.d.S. Disponeva altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni. 2. Avverso detta ultima statuizione insorgeva la Procura Generale presso la Corte di Appello di Verona deducendo violazione di legge assumendo che il comma II bis dell'articolo 186 C.d.S. prevedeva, in caso di superamento della soglia di 1,5 g/I, la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e pertanto chiedeva che la sentenza venisse annullata in relazione a tale profilo. Considerato in diritto 1. II ricorso deve essere accolto. L'articolo 186 co. 2 bis C.d.S. al secondo capoverso prevede che in caso di accertato superamento di un determinato livello di concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,5 g/I la patente è sempre revocata. Nel caso in specie tale soglia era stata superata di oltre 1 g/I. 2. Nè nel caso in specie può avere rilievo esimente la clausola di salvezza in ordine all'applicazione dell'articolo 222 C.d.S., la quale non costituisce disposizione derogatoria all'obbligo di revoca del titolo abilitativo alla guida in caso di guida in stato di ebbrezza cui derivi un incidente stradale, ma disciplina diverse ipotesi di applicazione di sanzioni amministrative accessorie in ipotesi di violazione alle disposizioni di legge che disciplinano la circolazione stradale. Detta norma, intitolata sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato al comma II così recita Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente di guida è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente di guida è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo e al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186 comma 2 lett.c , ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le due disposizioni mantengono una propria autonomia sistematica e precettiva, atteso che l'articolo 222 disciplina il novero di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, ha portata generale e attribuisce rilevanza sanzionatoria crescente alla gravità delle lesioni personali che siano derivate da reati colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, laddove la condizione di ebbrezza alcolica del reo con parametri superiori ad una soglia determinata rappresenta ulteriore ragione di aggravamento sanzionata con la revoca della patente di guida di una condotta colposa di danno autonomamente sanzionata in via amministrativa mediante la sospensione della patente di guida nella ipotesi di cui all'articolo 186 comma 2 bis invece il reato di riferimento è proprio la guida in stato di ebbrezza e cioè una ipotesi contravvenzionale di pericolo e non di danno, che determina la revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, non contemplata dall'articolo 222, qualora il conducente in stato di ebbrezza alcolica provochi un incidente stradale, a prescindere da profili di danno a cose o a persone che possano essere derivati dal sinistro. Ne consegue pertanto che sussiste assoluta autonomia e diversità ontologica tra le ipotesi sanzionatorie di cui all'articolo 222 C.d.S. di portata generale e riferibile alla commissione di un reato colposo di danno con violazione delle norme sulla circolazione stradale e la guida in stato di ebbrezza, aggravata dal fatto di avere provocato un incidente stradale con conseguente turbativa alla sicurezza della circolazione entrambe tali ipotesi determinano l'applicazione della revoca della patente di guida in ragione del diverso, ma ugualmente penetrante profilo di danno alla persona, e di pericolo di pregiudizio alla circolazione che rispettivamente determinano, laddove il richiamo operato alI'articolo 222 C.d.S. dalla disposizione normativa dell'articolo 186 comma II bis, lungi da significare la necessità di una interpretazione congiunta delle due disposizioni, stà al contrario ad attestare la rispettiva autonomia e il differente ambito di applicazione delle due norme vedi sez.IV 8.1.2015 numero 4640 . 3. Sotto diverso profilo neppure la omessa applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida può essere ricondotta, nel caso in specie, agli effetti dei giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la circostanza aggravante comma 2 bis dell'articolo 186 di avere provocato un incidente in quanto il giudizio di valenza eventualmente svolto dal giudice tra circostanze di segno contrario, seppure rilevante dal punto di vista sanzionatorio e normativo, non elimina comunque la ricorrenza dei presupposti di grave allarme sociale nella circolazione dei veicoli determinata dalla condizione di ebbrezza alcolica di grado elevato da parte di un conducente che determini altresì un incidente, laddove la funzione inibitoria e preventiva della sanzione si esplica a prescindere da una valutazione giuridica in punto a circostanze di segno opposto da effettuare per adeguare la sanzione al fatto e ai suoi elementi circostanziali sez.IV, 6.2.2015 numero 7821, PG in proc.Luongo . II ricorso deve pertanto essere accolto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata in ordine alla disposta sospensione della patente di guida di F.G. per la durata di anni due, sanzione amministrativa accessoria che elimina annulla altresì la sentenza stessa in ordine alla omessa revoca della patente di guida dei F.G., sanzione amministrativa accessoria che applica.