L’imputato non comunica la variazione del domicilio: legittima la notifica al difensore?

L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma 4, e 157, comma ottavo bis , c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo – ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico – e segnatamente l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio resa all’avvio della vicenda processuale.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12909/16, depositata il 31 marzo. Il caso. Il Tribunale di Napoli aveva respinto l’istanza di sospensione della esecuzione della sentenza con cui il medesimo Ufficio Giudiziario aveva, illo tempore, condannato l’imputato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto per reati edilizi in particolare, la condannata aveva formulato l’istanza de qua in ragione della omessa notificazione dell’estratto contumaciale presso il domicilio dalla stessa eletto. Il Tribunale partenopeo osservava che a seguito della omessa notificazione alla istante dell’estratto contumaciale, per irreperibilità sopravvenuta presso il domicilio originariamente eletto, una nuova notificazione di tale estratto era stata eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p Donde, venivano rigettate le istanze di sospensione dell’esecuzione e rimessione in termini per proporre impugnazione, stante la regolarità di dette notificazioni. Avverso tale ordinanza reiettiva proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e lamentando l’irregolarità della notificazione dell’estratto contumaciale presso il domicilio eletto, a seguito del cui esito negativo la notificazione era stata eseguita mediante consegna al difensore, non essendo stato eseguito il prescritto doppio accesso presso tale domicilio. L’impossibilità della notificazione. Secondo i Supremi Giudici il ricorso è manifestamente infondato. In effetti, la ricorrente lamenta l’irregolarità della notifica per l’omessa effettuazione del doppio accesso da parte dell’ufficiale giudiziario presso il domicilio originariamente eletto tuttavia, la disposizione di cui la ricorrente prospetta la violazione stabilisce che se la notificazione nel domicilio diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite al difensore. Ora, la Corte Regolatrice ha già avuto modo di chiarire che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma 4, e 157, comma ottavo bis , c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo – ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico – e segnatamente l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio resa all’avvio della vicenda processuale. L’onere del doppio accesso da parte dell’ufficiale giudiziario. Il doppio accesso da parte dell’ufficiale per eseguire la notificazione presso il domicilio eletto, di cui la ricorrente lamenta l’omissione, è prescritta solamente dall’art. 157, comma 7, c.p.p., per la prima notificazione all’imputato non detenuto, allorquando il destinatario dell’atto risulti reperibile nel luogo in cui sia stata tentata la notificazione o manchino o non siano idonee o si rifiutino di ricevere l’atto le persone indicate nel comma 1 della medesima disposizione, e non anche nella diversa ipotesi – come nel caso di specie – nella quale il destinatario della notificazione sia risultato non reperibile al domicilio dichiarato o eletto, che rende legittima l’esecuzione della notificazione, a seguito della impossibilità accertata dall’ufficiale giudiziario di eseguirla presso il domicilio eletto, mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p Donde, ciò comporta la manifesta infondatezza della doglianza.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 gennaio – 31 marzo 2016, n. 12909 Presidente Ramacci – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 luglio 2014 il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza del 22 dicembre 2009 dei medesimo Tribunale, di condanna di A.P. alla pena di mesi due e giorni 20 di arresto per illeciti edilizi, avanzata dalla P. in ragione della omessa notificazione dell'estratto contumaciale presso il domicilio dalla stessa eletto. Ha osservato al riguardo il Tribunale che la P. il 21 dicembre 2006 aveva eletto domicilio per le notifiche in Giugliano in Campania, alla via Antica Giardini 30 scala B, laddove le era stato notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., mentre il decreto di citazione a giudizio era stato notificato mediante consegna al difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a causa della sopravvenuta irreperibilità della P. presso il domicilio eletto. A seguito della omessa notificazione alla medesima P. dell'estratto contumaciale, per irreperibilità della destinataria presso il domicilio eletto, nuova notificazione di tale estratto era stata eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Sono state, pertanto, rigettate le istanze di sospensione dell'esecuzione e rimessione in termini per proporre impugnazione, stante la regolarità di dette notificazioni. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la P., mediante il suo difensore, per violazione di legge, lamentando l'irregolarità della notificazione dell'estratto contumaciale presso il domicilio eletto, a seguito del cui esito negativo la notificazione era stata eseguita mediante consegna al difensore, non essendo stato eseguito il prescritto doppio accesso presso tale domicilio. 3. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sulla base dei rilievo che l'ufficiale giudiziario aveva accertato l'irreperibilità della ricorrente presso il domicilio eletto sia in occasione della notificazione del decreto di citazione sia in occasione della notificazione dell'estratto contumaciale. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. La ricorrente lamenta l'irregolarità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza dei Tribunale di Napoli del 22/12/2009, in quanto eseguita mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per l'impossibilità di eseguirla al domicilio dalla stessa eletto, non essendo stato eseguito il prescritto doppio accesso da parte dell'ufficiale giudiziario in tale luogo. La disposizione di cui la ricorrente prospetta la violazione stabilisce, con riferimento al domicilio dichiarato o eletto, che Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite al difensore . Questa Corte ha al riguardo da tempo chiarito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto, e 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio resa all'avvio della vicenda processuale così Sez. 3, n. 21626 del 15/04/2015, Cetta, Rv. 263502 conf. Sez. 3, n. 10227 del 24/01/2013, Imbastari, Rv. 254422 Sez. 1, n. 1167 del 24/10/2005, Manna, Rv. 233172 Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011, Martini, Rv. 253059 . Il doppio accesso da parte dell'ufficiale per eseguire la notificazione presso il domicilio eletto, di cui la ricorrente lamenta l'omissione, è prescritta solamente dall'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., per la prima notificazione all'imputato non detenuto, allorquando il destinatario dell'atto risulti reperibile nel luogo in cui sia stata tentata la notificazione ma manchino o non siano idonee o si rifiutino di ricevere l'atto le persone indicate nel comma 1 della medesima disposizione, e non anche nella diversa ipotesi quale quella in esame nella quale il destinatario della notificazione sia risultato non reperibile al domicilio dichiarato o eletto, che rende legittima lìesecuzione della notificazione, a seguito della impossibilità accertata dall'ufficiale giudiziario di eseguirla presso il domicilio eletto, mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ciò comporta la manifesta infondatezza della doglianza, con la conseguenza che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.