“Una mano non lava l’altra” in caso di morte sul lavoro: sanzionabili sia il responsabile della ditta committente che quello della ditta appaltatrice

La rilevanza dei beni giuridici coinvolti giustifica l’estensione della responsabilità penale. Punibile anche il responsabile per la protezione e per la prevenzione, sebbene svolga solo una funzione consulenziale.

Così la Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 10177/2016, depositata l’11 marzo. Il fatto. Viene contestato l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme anti infortunistiche ex art. 589 c.p. per il decesso di un dipendente della ditta appaltatrice, a carico dei titolari delle posizioni di garanzia e di sicurezza della ditta committente – incaricata dello smontaggio e della riconsegna del cantiere – e di quella appaltatrice. Il lavoratore della ditta appaltatrice precipitava da una altezza di tre metri, intento alla pulitura di un cassone di zavorra di una gru a terra. Il lavoro commissionato era stato già concluso, con rilascio di verbale di consegna e chiusura lavori al titolare della ditta committente, poi imputato. Il medesimo titolare aveva consentito al lavoratore deceduto di poter intervenire in cantiere, al fine di coadiuvare la ditta incaricata per la riconsegna dei luoghi. I giudici di merito condannano sia il titolare della ditta appaltatrice che il titolare della ditta committente. Ricorrono in Cassazione gli imputati, senza fortune. Una posizione di garanzia non esclude l’altra. Sanzionabili entrambi i responsabili per la sicurezza/datori di lavoro delle ditte committenti ed appaltatrici. Sì alle responsabilità incrociate l’estensione dell’ombrello sanzionatorio in ordine alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori è motivato dalla rilevanza dei beni giuridici sottesi alla prescrizione penale, relativi ad individui/lavoratori c.d. deboli e da tutelare con maggior vigore. Punibile anche il responsabile per la prevenzione e per la protezione. Sebbene non sia destinatario in prima persona di obblighi penalmente sanzionabili ed assuma un ruolo consulenziale e non operativo – perché privo di autonomi poteri decisionali -, è comunque depositario di specifici obblighi giuridici in merito alla sicurezza dei lavoratori, in punto di informazione e parametrazione/individuazione/valutazione delle fonti di pericolo. In quanto tale, la Cassazione non lo ritiene esente da sanzione penale, siccome componente della filiera decisionale che può condurre il lavoratore all’esposizione di pericoli per la sua salute. La Cassazione conferma il criterio di eccentricità” della condotta del lavoratore, per escludere la sanzione penale dei responsabili per la sicurezza. Non sono sufficienti né l’autonomia decisionale del lavoratore in ordine ai lavori espletati, né l’imprudenza di questi al compimento di azioni pericolose per la sua salute. Il criterio, più rigoroso e già consolidato dalla giurisprudenza, è quello dell’eccentricità della condotta che ha determinato il decesso, siccome imprevedibile ed in quanto tale non ponderabile sin dalla redazione dei documenti sulla sicurezza nel lavoro. Opera in Cassazione la preclusione del doppio conforme” in caso di deduzione del vizio di travisamento della prova ex art. 606 c.p.p. – perché assunta dai giudici una prova non esistente nel processo oppure mai assunta una prova decisiva per i fatti di causa -, salvo un caso. In caso di doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova – in specie, della dichiarazione testimoniale di uno dei dipendenti, in ordine al consenso prestato dal titolare della ditta committente alla presenza nei luoghi del lavoratore poi deceduto nel cantiere - può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente deduca che l'argomento probatorio che riferisce travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Negli altri casi di c.d. doppia conforme, non è consentito il superamento del limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per riscontrare i motivi di gravame proposti nell’impugnazione, si sia riferito ad atti a contenuto probatorio mai trattati dal primo giudice.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 settembre 2015 – 11 marzo 2016, numero 10177 Presidente Romis – Relatore Ciampi Considerato in diritto 4. La dinamica dell'infortunio su cui peraltro non sono state svolte sostanziali contestazioni è ricavabile dal capo di imputazione. In particolare il lavoratore deceduto, incaricato di eseguire lo svuotamento del cassone di zavorra di una gru a torre concessa in uso dalla s.a.s. Immobiliare S. Apollonia di A.P. & amp c. a C.V., titolare della L & amp C. costruzioni per eseguire opere di ristrutturazione ed ampliamento dell'abitazione della nipote A.C., dopo essersi introdotto nello stesso, mediante l'uso di una scala portatile, precipitava a terra da un'altezza di circa tre metri, riportando lesioni che ne cagionavano il decesso. Il giorno dell'infortunio 8 ottobre del 2009 le opere erano terminate, tanto è vero che il precedente 12 agosto, era stato stilato un verbale di chiusura e riconsegna del cantiere, con l'impegno da parte del C. di provvedere allo smontaggio ed alla asportazione della gru. Quest'ultimo aveva quindi appaltato detti incombenti alla ditta A.G.E. di M. S. & amp c. Erano presenti in cantiere il giorno dell'episodio M.G. ed il suo operaio P.G. e C.N., inviato da C.V. che però non era presente. Agli attuali ricorrenti, nelle rispettive qualità, M.G., di socio amministratore della A.G.E. ed esecutore materiale dei lavori di smontaggio della gru, M. D., quale delegato in materia antinfortunistica, sono state contestate numerose violazioni di norme sulla prevenzione degli infortuni. Con i primi tre motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento in primo luogo alla circostanza che gli odierni ricorrenti non avrebbero pienamente accettato la collaborazione da parte dei C Sul punto la gravata sentenza ha posto in rilievo come dalla lettura complessiva delle carte processuali in particolare la Corte territoriale fa riferimento a quanto riferito dal fratello della vittima si intuisce chiaramente, nonostante gli imputati lo neghino che il C. aveva mandato C. sul cantiere non o non solo per le operazioni di pulizia, ma appositamente per coadiuvare la ditta AGE nelle operazioni di smontaggio, ritenendo pertanto che i M. avessero acconsentito ad accettare l'appalto a condizione che C. fornisse anche un aiuto da parte dei suo personale. A fronte di tale impostazione i ricorrenti si limitano a riportare la testimonianza dei C., in tesi travisata, ma in realtà già valutata dalla sentenza impugnata come sostanzialmente coerente con le altre risultanze. Ed invero lo stesso C., pur riferendo che il C. era stato da lui inviato presso il cantiere per lavori di pulizia e di sgombero, ha precisato che è norma/e che deve togliere la gru per pulire. Del resto il giorno dell'infortunio l'imputato M.G. era presente in cantiere né risulta che lo stesso si sia esplicitamente opposto all'intervento ed alla collaborazione dei C I ricorrenti si soffermano poi sulla testimonianza dei P.j assumendone anche in questo caso il travisamento da parte della Corte distrettuale. Occorre a riguardo ricordare che è ripetutamente affermato, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta doppia conforme , essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice Sez. 4, numero 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837 Sez.4, numero 19710 dei 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 , il che non è avvenuto nel caso di specie. In buona sostanza quindi i vizi denunciati sotto il profilo del travisamento della prova attengono in realtà a questioni attinenti all'apprezzamento probatorio e tesi ad ottenerne una diversa valutazione, censure no ammissibili in questa sede. Quanto alla posizione di garanzia degli imputati va ulteriormente ricordato che in caso di infortunio sul lavoro, è sempre stato ammesso che possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti i vari soggetti interessati all'appalto v. sul punto, Sezione 4, 17 gennaio 2008, numero 13917, Cigalotti ed i riferimenti in essa contenuti, Rv. 239590, 239591 come può desumersi dal D.Lgs. numero 626 del 1994, art. 7, laddove si pongono gli specifici obblighi dei datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il datore di lavoro, in tal caso, è tra l'altro tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Può anzi ben dirsi che tali obblighi comportamentali determinano a carico del datore di lavoro una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore e, a fortiori, del lavoratore autonomo operante nell'impresa cfr. la citata sentenza Cigalotti . Si tratta, come si vede, di una normativa molto rigorosa, che dimostra con chiarezza l'intendimento di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente estensione dei soggetti onerati della relativa posizione di garanzia nella materia prevenzionale allorquando l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato omesso coordinamento. La sentenza impugnata ha applicato correttamente i suddetti principi e resta pertanto esente da censure. Quanto in particolare alla posizione di M. D., responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il ricorso non formula specifici motivi di censura va comunque ricordato che Sez. 4, numero 49821 del 23/11/2012,Rv. 254094 svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale esse, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. Tale figura non è destinataria in prima persona di obblighi sanzionati penalmente e svolge un ruolo non operativo, ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia di per sé decisivo ai fini dell'esonero dalla responsabilità penale. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale. Tuttavia quel che importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi giuridici e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, egli assuma l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste. D'altra parte, il ruolo svolto dal RSPP è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro e la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito. Parimenti infondato gli ulteriori motivi di gravame. Le sentenze di merito appaiono infatti, congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema di nesso di causalità. In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici d'appello hanno escluso il comportamento abnorme della persona offesa. Osserva a riguardo la Corte è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, che il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo dei tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione dei lavoro tra le altre, Sez. 4, numero 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710 Sez. 4, numero 7267 dei 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695 Sez. 4, numero 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208 Sez. 4, numero 38877 dei 29109/2005, Fani, Rv. 232421 . Più recentemente questa Corte ha avuto modo di rilevare che in tema di infortuni sul lavoro, non integra il comportamento abnorme idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo cfr. Sez. 4, numero 7955 de/ 10/10/2013, Rv. 259313 . Inammissibili infine le doglianze formulate in relazione al trattamento sanzionatorio, atteso che la Corte distrettuale ha peraltro evidenziato come lo stesso si sia benevolmente attestato verso i minimi e comunque ben al di f sotto della media del range edittale. Del resto la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qualora il giudice abbia adempiuto all'obbligo di motivazione obbligo che nella specie risulta essere stato ampiamente assolto 5. I ricorsi vanno pertanto rigettati ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle parti civili e dell'INAIL delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali li condanne inoltre, in solido, a rimborsare alle parti civili le spese sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi € 2500,00 oltre accessori come per legge, in favore dell'INAIL ec in € 5.000,00 complessivi, oltre accessori come per legge alle parti civili assistite dall'avvocato Garro Luca.