Per l’attenuante speciale va considerata la tenuità del fatto nella globalità della condotta

L’attenuante speciale, ex art. 323 - bis c.p., ricorre per i fatti di particolare tenuità, che presentino una gravità contenuta nella loro globalità. Per determinare ciò, si deve considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento che ha determinato.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7512/16, depositata il 24 febbraio. Il caso. Il ricorrente adisce la Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata dei Taranto, che riduceva la pena inflitta dal Tribunale di primo grado per via delle attenuanti generiche, ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p., ma senza concedere l’attenuate speciale ex art. 323 - bis c.p., che concerne la particolare tenuità fatto nel suo insieme, non dipendendo da un elemento preciso del fatto, ma da un valutazione complessiva delle modalità di realizzazione dello stesso. La Corte territoriale aveva escluso l’applicabilità di tale circostanza attenuante, in considerazione della sistematica reiterazione delle condotte di peculato. Motivo principale del ricorso è l’esclusione della concessione dell’attenuante speciale. Valutazione globale della condotta. La Corte, per dirimere la questione sottoposta alla sua attenzione, richiama il principio affermato dalla giurisprudenza cassazionista, secondo cui l’attenuante speciale, ex art. 323 – bis c.p., ricorre per i fatti di particolare tenuità, che presentino una gravità contenuta nella loro globalità. Per determinare ciò, si deve considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento che ha determinato. In questo principio è insita la differenza tra le condizioni per il diniego delle attenuanti speciali e quelle generiche. Infatti, il giudice per negare la concessione delle attenuanti generiche non deve prendere in considerazione tutti gli elementi positivi e negativi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, sempre che la valutazione di tale rilevanza tenga conto delle specifiche considerazioni dell’interessato sul punto, altrimenti potrebbe incorrere nell’illegittimità della motivazione. Particolare tenuità del fatto. Secondo la Corte, il giudice ha giustamente negato l’attenuante speciale, poiché era già stata riconosciuta l’attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p Infatti, la prima si riferisce al reato nella globalità, mentre la seconda prende in considerazione il solo aspetto del danno o del lucro che deve essere connotato da particolare tenuità . I giudici d’appello hanno ritenuto, dopo aver valutato le doglianze del ricorrente, che la condotta posta in essere, valutata nella sua globalità, non presentasse le caratteristiche di particolare tenuità richiesti dalla norma stessa. Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 gennaio – 24 febbraio 2016, n. 7512 Presidente Petruzzellis – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 febbraio 2015, la Corte Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riformava parzialmente la sentenza dei Tribunale di Taranto dei 29 ottobre 2012 che aveva dichiarato F.M. responsabile dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 314 e 459 cod. pen. commessi fino al 17 giugno 2009 , riducendo la pena inflittagli, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. In sede di merito era stato accertato che l'imputato, responsabile comunale dei servizi sociali e cimiteriali, si era impossessato di blocchetti di buoni per la refezione scolastica e di somme versate dai privati per il servizio scuola-bus e per l'acquisto di marche da bollo da applicare a richieste di servizi cimiteriali. In particolare, era emerso che l'imputato, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, tratteneva dai privati il danaro necessario per i versamenti a favore della pubblica amministrazione per i suddetti servizi, con l'intesa che avrebbe curato egli stesso il relativo pagamento con bollettino postale o l'apposizione sulle istanze delle dovute marche da bollo. L'imputato, invece, allegava alle pratiche solo fotocopie delle ricevute alterate di pagamento postale e delle marche da bollo, appropriandosi così delle somme versate dai privati e sottraendole alla loro pubblica destinazione. In sede di appello, l'imputato aveva chiesto un più mite trattamento sanzionatorio, invocando in particolare l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4, e 323-bis cod. pen. I Giudici dell'appello ritenevano applicabile soltanto la prima delle suddette attenuanti, in considerazione della tenuità del danno e del lucro della più grave delle singole condotte appropriative contestate, mentre escludevano la ricorrenza dell'attenuante speciale, in ragione della sistematica reiterazione degli episodi di appropriazione e delle circostanze con cui l'imputato aveva realizzato le condotte approfittando della fragilità di persone colpite da un lutto , valutando non rilevanti le argomentazioni addotte dall'imputato nella specie, il profondo disagio psicologico causato dalla malattia della figlia . La Corte inoltre riteneva che il pentimento personale dell'imputato per l'accaduto fosse già stato valutato con la concessione delle attenuanti generiche e che il trattamento sanzionatorio in primo grado fosse già stato mite, essendo stata determinata la pena base nel minimo edittale. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei suo difensore, affidandosi a sei motivi di annullamento. Nei primi quattro lamenta, sotto vari profili, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dì cui all'art. 323-bis cod. pen. A tal fine rappresenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso la concessione dell'attenuante speciale, limitandosi a valutare solo le circostanze relative al fatto, tralasciando di considerare - benché ne abbia riconosciuto la sussistenza - gli elementi legati alla persona del suo autore e quindi ai motivi di ispirazione soggettiva della condotta avrebbe ritenuto ostativa la circostanza dell'aver l'imputato approfittato degli utenti del cimitero in condizioni di fragilità, benché le pratiche avessero riguardato riesumazioni di salme tumulate decenni addietro e la condotta contestata non avesse cagionato alcuna lesione agli utenti e un danno economico modesto alle casse comunali non avrebbe preso in considerazione la indifferenza o quantomeno la tolleranza dimostrata dal contesto ambientale verso la condotta contestata avrebbe erroneamente escluso la concessione dell'attenuante speciale, in virtù del riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. Il ricorrente lamenta inoltre la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla riduzione della pena per la circostanza di cui all'art. 62, primo coma, n. 4, cod. pen. la sentenza impugnata avrebbe applicato una riduzione della pena inferiore al terzo, senza motivare e comunque in modo irragionevole, tenuto conto che l'appropriazione più grave era pari a solo a 103,29 euro. Si duole altresì della violazione di legge e dei vizio di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 459 cod. pen. la sentenza impugnata avrebbe determinato l'aumento di ben otto mesi di reclusione per la continuazione con il reato cui all'art. 459 cod. pen., senza alcuna motivazione e nonostante la non configurabilità dei reato si trattava di fotocopie di valori bollati . Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. 2. E' principio più volte affermato in sede di legittimità e che questo Collegio condivide quello secondo cui la speciale attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato presenti gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. Pertanto, per il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il G. prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato tra le tante, Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio, Rv. 259501 Sez. 6, n. 1898 del 29/09/2004 - dep. 2005, Nicolosi, Rv. 231444 . E' pertanto legittimo il diniego dell'attenuante previsto dall'art. 323-bis cod. pen. nel caso in cui sia stata riconosciuta quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., in quanto mentre la prima si riferisce al reato nella globalità, la seconda prende in considerazione il solo aspetto dei danno o dei lucro, che deve essere connotato da particolare tenuità tra le tante, Sez. 6, n. 7919 del 22/02/2012, Cinardo, Rv. 252432 . Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi ora richiamati, in quanto, dopo aver valutato le doglianze difensive versate nei motivi di appello, hanno ritenuto - con motivazione priva di illogicità censurabili in questa sede - che la condotta contestata all'imputato, valutata nella sua globalità, non presentasse quei connotati di particolare tenuità richiesti dalla norma in esame nella specie, la condotta appropriativa era stata attuata sistematicamente dall'imputato . Quanto in particolare alla pretesa tolleranza da parte del contesto lavorativo, le doglianze sono del tutto infondate, posto che nell'atto di appello si era lumeggiata una tolleranza dei colleghi in ordine all'attività non del tutto legittima di assistenza effettuata dall'imputato nei confronti dei privati, ma non certo per le appropriazioni di denaro pubblico, oggetto di contestazione. 3. Non possono essere accolte le critiche del quinto motivo di ricorso, in quanto la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del G. di merito e non è necessaria una specifica motivazione nel caso di riduzione della pena, per effetto dell'applicazione di un'attenuante, prossima alla misura massima di un terzo Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583 . Quanto all'aumento per la continuazione nella misura già riconosciuta in primo grado e alla configurabilità del reato previsto dall'art. 459 cod. pen., va evidenziato che il ricorrente non aveva presentato sul capo e sul punto motivi di appello limitati al solo riconoscimento delle attenuanti in relazione al reato di peculato , ragion per cui non sono ammissibili in questa sede i relativi motivi di annullamento. 4. Conclusivamente, per le ragioni ora esposte il ricorso deve rigettato con le conseguenze di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.