La revoca della patente è automatica se provochi un incidente mentre guidi in stato di ebbrezza

Quando si commette il reato di guida in stato di ebbrezza e si provoca un incidente, il mero fatto che vengano concesse le attenuanti generiche – a prescindere anche dal fatto che le stesse siano ritenute ai fini sanzionatori prevalenti rispetto all’aggravante dell’incidente – non incide sull’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente quest’ultima è sempre disposta automaticamente.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4985/16, depositata lo scorso 8 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Trieste condannava un uomo per il reato di cui all’art. 186, commi 2, 2 lett. c e 2 bis del CdS per aver circolato alla guida di un autoveicolo – di altrui proprietà – in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcol emico di 2,75 mg/l , aggravato dall’aver provocato un incidente stradale e dall’aver commesso il fatto in orario notturno. A seguito di impugnazione da parte del prevenuto e di appello incidentale da parte del PG , la Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza, aumentando la pena inflitta a mesi 8 di arresto ed euro 2.300 di ammenda. Avverso tale pronuncia ricorre in Cassazione la difesa del condannato, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale. La Cassazione, nel respingere il ricorso, fa chiarezza su alcuni aspetti venuti in rilievo nel caso di specie. A fronte di un’asserita erroneità della disposta sanzione accessoria della revoca della patente alla luce della concessione delle attenuanti generiche , la Corte specifica che – per pacifica giurisprudenza – quando nel conducente sia accertato un tasso alcolico superiore all’1,5 mg/l e lo stesso provochi un incidente, la revoca della patente è conseguenza dovuta ed automatica. A tal fine, nessun rilievo può assumere il riconoscimento delle attenuanti generiche, quand’anche ritenute in concreto equivalenti alla contestata aggravante la sussistenza dell’aggravante dell’aver provocato l’incidente permane anche se l’esito del cd bilanciamento sia una equivalenza o, addirittura, subordinazione. Gli Ermellini, pertanto, confermano quanto già affermato in altre pregevoli pronunce il giudizio di comparazione tra circostanze che conduca all’esclusione dell’operatività dell’aggravante sul piano sanzionatorio non può fare venire meno la configurazione giuridica del reato aggravato, cioè non assume alcun rilievo ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Gli effetti del bilanciamento. La giurisprudenza constante ha ritenuto che l’art. 59 c.p. sia immune da censure di illegittimità costituzionale nella parte in cui non dispone che l’esito del cd bilanciamento proietti i propri effetti oltre che sulle pene principali ed accessorie anche sulle sanzioni amministrative accessorie al reato e ciò in quanto la ratio sottesa alle stesse è differente le sanzioni amministrative hanno sì connotati afflittivi, ma per lo più svolgono una funzione riparatoria dell’interesse pubblico violato, in chiave sia repressiva sia preventiva, relativamente a fatti pluri-offensivi. Il consenso al prelievo ematico. Relativamente al profilo sollevato dalla difesa del condannato, vale a dire alla mancanza di consenso dell’interessato al prelievo ematico, la Cassazione ribadisce come l’uomo, accompagnato al nosocomio, fu sottoposto a esami medici, che giuridicamente vengono fatti rientrare nella categoria delle indagini a fini terapeutici, per come tali reperti documentali acquisibili e utilizzabili al processo. In tal senso, il consenso dell’interessato alla sottoposizione al prelievo è del tutto irrilevante. Gli Ermellini richiamano sul punto anche una pronuncia della Corte Costituzionale sentenza 238/96 , con cui si affermò la illegittimità costituzionale dell’art 224 comma 2 c.p.p., nella parte in cui permette che il giudice – nell’ambito delle operazioni peritali – disponga misure comunque incidenti sulla libertà personale dell’indagato/imputato, al di fuori delle previsioni di legge. Nel caso di specie, invece, è stato lo stesso legislatore – agli articoli 186 e 187 del CdS – a effettuare un bilanciamento tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia della libertà personale, dettando una specifica e settoriale disciplina che consente di vagliare la concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata e di prelevare campioni biologici, prevedendo altresì la possibilità di rifiutare l’accertamento, vedendosi, però, comminare una severa sanzione penale. Sullo specifico profilo, tra l’altro, si è pronunciata la Corte Costituzionale sent. 194/96 , escludendo che la normativa in parola cozzi contro il principio della riserva di legge. Non occorre alcun consenso da parte del soggetto cui vengono prelevati i campioni. Lo sostengono la Consulta, la Cassazione, ma ancor più il legislatore. In punto legittimità del prelievo, non rileva il consenso espresso da parte dell’interessato lo stesso potrà solo opporsi al controllo tale rifiuto, però, integrerà una condotta penalmente rilevante. Per queste ragioni, il ricorso è stato rigettato e ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 novembre 2015 – 8 febbraio 2016, n. 4985 Presidente Romis – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza resa in data 7 maggio 2014 la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 7 febbraio 2013, appellata da M. C. e, in via incidentale, dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, ha aumentato la pena inflittta all'imputato in quella di mesi otto di arresto ed € 2300,00 di ammenda, confermando nel resto la impugnata decisione. 2. Il M. era stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 186, commi 1 e 2 lett. c e 2 bis codice della strada per aver circolato, alla guida del veicolo tipo BMW 525, targato BX 646 VE di altrui proprietà, in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, essendo stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcol emico superiore a 1,50 2,75 g/I . Con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto alle ore 3,50. 3. Avverso tale decisione ricorre in cassazione a mezzo del difensore il M. denunciando sotto più profili violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva. Considerato in diritto 4. Il ricorso non può trovare accoglimento. Sostiene in primo luogo il ricorrente l'erroneità della disposta sanzione accessoria della revoca della patente, stante la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante dell'aver provocato un incidente stradale. Il motivo è infondato come infatti precisato da questa Corte cfr. da ultimo Sez. 4, n. 7821 del 2015 ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, secondo periodo, qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato come nel caso di specie un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/I , fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lett. c del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo 2^, sezione 2^, del titolo 6^ . La sanzione amministrativa della revoca della patente è quindi quella, legalmente dovuta e automaticamente conseguente all'accertamento del descritto reato Né alcuna rilevanza può avere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla detta aggravante. L'avere, il conducente in stato di ebbrezza, provocato un incidente costituisce bensì, infatti, ai sensi del primo periodo del medesimo comma, circostanza aggravante del reato di cui al comma 2 come tale soggetta al giudizio di bilanciamento, ma è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che, ai fini delle conseguenze diverse dalle sanzioni penali, la rilevanza del suo accertamento permanga anche in caso di giudizio di equi o subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti eventualmente ritenute sussistenti. Il giudizio di comparazione tra le circostanze, che conduca all'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato v. anche, ai fini dell'esclusione della applicabilità della sanzione sostitutiva dei lavoro di pubblica utilità, Sez. 4, n. 17826 del 10/01/2014, Cavanna, non massimata Sez. 4, n. 30254 del 26/06/2013, Colin, Rv. 257742 Sez. 2, n. 24862 dei 29/05/2009, Randazzo, Rv. 244340 in precedenza, in altre situazioni, Sez. 5^, n. 4539 del 19/01/1978, Perazzolo, Rv. 138656 Sez. 1^, n. 11320 del 22/05/1978, Battista, Rv. 139992 Sez. 6^, n. 3318 del 13/01/1981, dep. 1982, Ninzi, Rv. 152974 Sez. 4^, n. 10212 del 13/07/1999, Pisano M., Rv. 214586 Sez. 4^, n. 14502 del 12/10/1999, Benassai A., Rv. 215542 . Tale principio opera anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria sopra richiamata della revoca della patente. Anche in tal caso, invero, come puntualmente precisato in alcune delle pronunce già sopra richiamate, l'esito dell'eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorrente circostanza aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, non assume rilievo ai fini della individuazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, che è in ogni caso quella della revoca in tal senso, v. Sez. 4, n. 17826 del 2014, cit., che ha anche escluso possa ravvisarsi profilo di dubbia legittimità costituzionale delle norme in tema di circostanze del reato artt. 59 ss. c.p., nella parte in cui non dispongono che l'esito del giudizio di bilanciamento proietti i propri effetti, oltre che sulla pena principale e sulle pene accessorie, anche sulla sanzione amministrativa accessoria al reato, rammentando sulla scorta dell'insegnamento di Sez. U, n. 8488/1998 che, ancorché non possano essere negati i connotati schiettamente afflittivi delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, queste sono pur sempre sanzioni che si giustificano diversamente dalle sanzioni penali, svolgendo una funzione riparatoria dell'interesse pubblico violato diretta a dare una risposta efficace, non solo repressiva ma anche preventiva, rispetto a fatti pluri offensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici . Sotto altro profilo va inoltre precisato che nella irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie per il reato di guida in stato di ebbrezza, pur rilevando i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., assume carattere preminente la finalità retributiva connessa alla gravità della violazione cfr. Sez. 4, n. 26111 del 16/05/2012 , Rv. 253597 . Quanto alla questione del mancato consenso al prelievo ematico, la sentenza evidenzia altresì che l'imputato, dopo la causazione di incidente stradale, venne trasferito presso un nosocomio. Giunto in pronto soccorso, il paziente fu subito sottoposto ad esame medico. Va a riguardo considerato che si è quindi in presenza di indagini disposte a fini terapeutici, prescindendo dalle indicazioni dei Carabinieri, sicché i relativi reperti documentali sono senz'altro utilizzabili nel processo. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di enunciare ripetutamente che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso Sez. 4, n. 8041, 21/12/2011, Rv. 252031 Sez. 4, n. 1827, 4/11/2009 Rv. 245997 Sez. 4, n. 4118, 9/12/2008 Rv. 242834 . Si è chiarito altresì che il difetto di consenso al prelievo del campione non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica dell'accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale. In particolare, non appaiono violati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge. La Corte Costituzionale, come pure si è avuto modo di rimarcare particolarmente Rv. 252031 , è giunta alla pronuncia di illegittimità per arginare l'utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di provvedimenti , necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali , senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, così cumulandoli in una disciplina, connotata da assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l'esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. Carenza normativa a cui, peraltro, di recente il legislatore ha posto riparo con l'introduzione dell'art. 224 bis c.p.p Peraltro, la stessa Corte, nel censurare la genericità della disciplina penale, ha segnalato che invece, in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada artt. 186 e 187 , il legislatore operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale abbia dettato una disciplina specifica e settoriale dell'accertamento sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria disciplina questa la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte sentenza n. 194 del 1996, citata proprio denegando, tra l'altro, la denunziata venerazione dell'art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge . Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni. Quanto infine alla doglianza relativa alla mancata assunzione di prova decisiva è giurisprudenza costante di questa Corte che la perizia, per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Rv. 236191 . 5. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.