Conducente incidentato, trasportato in ospedale: prelievo ematico, senza consenso, utilizzabile in giudizio

In caso di incidente stradale e di trasporto del conducente presso una struttura sanitaria, l’accertamento del tasso alcolemico dello stesso è utilizzabile per l’affermazione della sua penale responsabilità, indipendentemente dal fatto che egli abbia prestato il proprio consenso all’esame.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4475/2016, depositata il 3 febbraio scorso. Il caso. La Corte d’Appello di Milano condannava un imputato per l’illecito di guida in stato di ebbrezza art. 186, comma 2, lett. c , aggravato. Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando violazione delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e vizio di motivazione in relazione alla prova del proprio consenso al prelievo ematico. Incidente e trasporto in struttura sanitaria rendono irrilevante il consenso del conducente. La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i risultati dei prelievi ematici, posti in essere nel contesto di terapie di pronto soccorso e conseguenti ad un incidente stradale, possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza, pur non essendo preordinati alla prova della responsabilità penale. In tale ipotesi, hanno chiarito gli Ermellini, l’assenza del consenso dell’interessato non assume alcuna rilevanza, potendo, il conducente, esprimere rifiuto soltanto al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria, stante il carattere invasivo dell’esame. Il Collegio ha rilevato che, ove il conducente – presumibilmente alla guida in stato alterato – abbia cagionato o sia stato coinvolto in un incidente stradale e sia stato trasportato presso una struttura sanitaria, rientra nelle facoltà della polizia giudiziaria chiedere l’accertamento del tasso alcolemico per verificare se ci sia stato un superamento del limite di soglia, con conseguente integrazione dell’illecito di cui all’art. 186, comma 6, c.d.s Gli Ermellini hanno, quindi, chiarito che, in caso di incidente stradale e di trasporto del conducente presso una struttura sanitaria, l’accertamento del tasso alcolemico è utilizzabile per l’affermazione della penale responsabilità del conducente, indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia o meno prestato il proprio consenso. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 1 dicembre 2015 – 3 febbraio 2016, numero 4475 Presidente Brusco – Relatore Menichetti Considerato in fatto 1. Con sentenza in data 12.1.2015 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como di condanna di B.D. alla pena di giustizia, quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica articolo 186 comma 2 lett.c , con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale e dell'ora notturna, escludeva detta ultima aggravante ed operava una riduzione della pena pecuniaria, confermando nel resto. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, prospettando tre motivi inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e vizio di motivazione sulla prova del consenso dell'imputato al prelievo ematico, risultante sia dal testo della sentenza impugnata, che da altri atti del processo vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato, con particolare riferimento al momento di accadimento del sinistro medesima censura con riferimento alla contestualità tra la guida e lo stato di abbrezza. 3. In data 10 novembre 2015 perveniva dal difensore di fiducia e procuratore speciale del B.D., Avv. M.C., dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienza proclamata dall'UCP con delibera 3 novembre 2015 per il giorni dal 30 novembre al 4 dicembre 2015. L'istanza di rinvio - di cui il P.G. aveva chiesto l'accoglimento - è stata disattesa da questo Collegio perché non consentita, atteso che il termine di prescrizione del reato per cui si procede sarebbe maturato il 12 dicembre 2015, entro i 90 giorni di cui all'articolo 4 comma 1 lett.a del codice di autoregolamentazione dell'astensione degli Avvocati dalle udienze. Ritenuto in diritto 4. II ricorso va respinto. 4.1. Con un primo motivo, già disatteso dalla Corte di Appello, il difensore ha eccepito l'inutilizzabilità dei risultato del prelievo ematico eseguito sulla persona dell'imputato dai sanitari dell'ospedale di Cantù Mariano, su richiesta della polizia giudiziaria al di fuori dei casi consentiti, senza il consenso dell'imputato e non per motivi clinici-terapeutici, vista l'assenza di lesioni in capo al medesimo. La nullità di tale atto, secondo la prospettazione difensiva, imporrebbe di considerare quanto meno incerta la prova dello stato di abbrezza nella misura corrispondente alla lett.c dell'articolo 186 CdS, con conseguente assoluzione del B. per insussistenza del fatto. II motivo è infondato. Più volte questa Corte, pronunciandosi sul punto, ha affermato che i risultati dei prelievo ematico per terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinate a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la mancanza di consenso dell'interessato, mentre per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla P.G. e finalizzato esclusivamente alla presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo dissenso espresso così Sez.IV, 7.3.2013, numero 10605 11.2.2013, numero 6755 14.1.2014, numero 1522 . Giova premettere che nel caso in cui il conducente, presumibilmente in stato di ebbrezza, abbia provocato o sia rimasto comunque coinvolto un incidente stradale e venga condotto presso una struttura sanitaria, gli organi della Polizia Giudiziaria possono chiedere l'accertamento del tasso alcolemico ed ottenere la relativa certificazione, estesa alla prognosi di eventuali lesioni, per verificare se vi sia il superamento del limite soglia ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 186, comma 6, C.d.S. Ne deriva che, in presenza di tali due presupposti di fatto - ossia il coinvolgimento dei conducente in un incidente stradale e la sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria - l'accertamento del tasso alcolemico, in tal modo effettuato, è utilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato. A questo punto però possono darsi due evenienze differenti a seconda che il prelievo ematico venga eseguito nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, anche ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure farmacologiche, ovvero a mera richiesta della P.G. qualora i sanitari abbiano ritenuto invece di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico. Ricorrendo la prima situazione, poiché l'acquisizione del risultato dell'accertamento ematico è previsto espressamente dalla legge, non è affatto necessario, a tutela dei diritto di difesa, che l'interessato venga avvertito della facoltà di nominarsi un difensore ed un suo eventuale rifiuto al prelievo ematico potrebbe condurre, se informato previamente della finalità del prelievo medesimo, alla configurazione dell'ipotesi di reato di cui al comma 7 del citato articolo 186. Diversamente nella seconda ipotesi - se i sanitari cioè abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche e a prelievo ematico - la richiesta degli organi di P.G. di effettuare l'analisi del tasso alcolemico, in presenza di un dissenso espresso dell'interessato, è illegittima e, quindi, l'eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo dei prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dal secondo comma dell'articolo 186 C.d.S. sul punto, Sez.IV, 16.5.2012, numero 26108 , laddove la mancanza di dissenso espresso equivale ad un atteggiamento positivo dell'interessato rispetto al prelievo, anche se verbalmente non manifestato. Nel caso di specie, dallo stesso ricorso emerge che l'imputato fu espressamente avvisato che avrebbe dovuto sottoporsi al prelievo e che aveva facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, purché prontamente reperibile, e non vi fu alcuna obiezione. Non esiste pertanto alcuna nullità e la pronuncia di appello di rigetto dell'eccezione appare congruamente motivata. 4.2. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta il difetto, o comunque la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale dei reato con particolare riferimento al momento di accadimento del sinistro e alla contestualità tra la guida e lo stato di ebbrezza. Deduce cioè che non vi sarebbe la prova che il sinistro si era verificato poco prima dell'arrivo della pattuglia dei carabinieri e che il conducente in quel momento versasse in stato di ebbrezza. Anche tali doglianze sono infondate. La Corte di Milano infatti, nel richiamare e fare proprie le argomentazioni del primo Giudice, ha ritenuto la condotta di guida dell'imputato, sicuramente non lucida laddove aveva impegnato alla guida del furgone alto 3 metri un sottopasso la cui altezza di metri 2 era chiaramente indicata dalla segnaletica verticale, rimanendo incastrato sul posto, e non aveva mai dichiarato, ai Carabinieri intervenuti, di aver bevuto un'intera bottiglia di vino dopo l'incidente, bottiglia peraltro non rinvenuta sul posto. Ancora, per quanto attiene al tasso alcolemico accertato nell'immediatezza del fatto con l'apparecchio in dotazione ad una delle pattuglie intervenute, la Corte ha valorizzato la testimonianza del M.Ilo Luraschi, condotto dalla difesa, il quale aveva ricordato che l'apparecchio aveva accertato un tasso superiore ad 1,5 g/I ma poiché non era stato possibile stampare lo scontrino, il Bettega era stato condotto in ospedale per il prelievo ematico. Si tratta pertanto di una motivazione adeguata e logica sia con riferimento alla condotta di guida sia al nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente. 5. ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.