C’è legittimo impedimento del difensore se …

L’impossibilità del difensore a presenziare all’udienza deve essere resa nota appena conosciuta la contemporaneità di diversi impegni, così come devono essere indicate le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della funzione di difensore in diverso processo e deve essere motivata l’impossibilità a nominare un sostituto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4280, depositata il 2 febbraio 2016. Il fatto. I ricorrenti adiscono la Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza del Tribunale di Verona, poiché non aveva concesso il deferimento ad altra data dell’udienza per il legittimo impedimento a comparire del loro difensore. Condizioni del legittimo impedimento. La Corte, per risolvere la questione, richiama l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che sostiene che l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a comparire. Allo stesso tempo, la Cassazione delinea delle ulteriori condizioni per stabilire se tale impossibilità sia effettiva, in particolare l’inadempimento deve essere reso noto appena conosciuta la contemporaneità di diversi impegni, devono essere indicate le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della funzione di difensore in diverso processo, deve essere nominato un codifensore nel procedimento oppure deve essere motivata l’impossibilità a nominare un sostituto. Nel caso concreto, la Corte Suprema fa notare che il difensore non ha saputo giustificare la mancata nomina di un sostituto e considerato che gli impegni addotti a motivo dell’assenza erano conosciuti da tempo dal difensore stesso, deve ritenersi fondato il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 settembre 2015 – 2 febbraio 2016, n. 4280 Presidente Lombardi – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 9.4.2014 il tribunale di Verona, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace dì Verona, in data 21.12.2012, aveva condannato G.G. e G. alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in relazione ai delitti di cui agli artt. 594, 581 e 612, c.p., commessi in danno di P.M 2. Avverso la decisione del tribunale, di cui chiede l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, lamentando, con il medesimo atto di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 420 ter e 102, c.p.p., 24 Cost, in quanto il giudice di secondo grado non ha correttamente valutato l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire del difensore degli imputati, sia in primo che in secondo grado, per concomitanti impegni professionali. 3. I ricorsi non possono essere accolti per le seguenti ragioni, ponendosi essi, in realtà, ai confini della inammissibilità. 4. Con riferimento alla dedotta violazione dei disposto dell'art. 420 ter, c.p.p., in sede di giudizio di secondo grado, va, infatti, osservato che la doglianza difensiva appare oltremodo generica, non indicando nemmeno la causa del legittimo impedimento non riconosciuta dal tribunale. Sul punto, peraltro, il tribunale ha rilevato come la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'udienza del 9.4.2014, sia pervenuta, a mezzo fax, alle ore 19.30 del giorno precedente, priva di idonea documentazione a supporto, circostanza che oggettivamente rendeva la richiesta stessa irricevibile. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, l'impegno professionale dei difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, co. 5, c.p.p., a condizione che il difensore a prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e ne documenti la sussistenza b indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo c rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato d rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102, c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio cfr. Cass., sez. U., 18.12.2014, n. 4909, rv. 262912 Cass., sez. VI, 4.3.2015, n. 20130, rv. 263395 Cass., sez. V, 6.11.2013, n. 7418, rv. 259520 . È, pertanto, onere dei difensore che presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare, tra l'altro, giustificazione della mancata nomina di un sostituto, la cui doverosità è desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter, co., 5, c.p.p., dovendosi ritenere legittima la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora l'attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in quanto, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere dei difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle cfr. Cass., sez. V, 28.10.2010, n. 41148, rv. 248905 Cass., sez. VI, 15.10.2014, n. 47584, rv. 261251 . Orbene, premesso che il ricorso non indica le ragioni per le quali la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'udienza dei 21.12.2012 disattesa dal giudice di pace sarebbe stata, invece, conforme al dictum della giurisprudenza di legittimità omissione che ne evidenzia l'oggettiva genericità , va rilevato che correttamente il giudice di secondo grado, nel rigettare, sul punto, la doglianza degli imputati ha evidenziato come la richiesta in questione, alla luce degli indicati principi giurisprudenziali fosse generica e tardiva. Tale richiesta, infatti, motivata dalla necessità per il difensore degli imputati di partecipare il 21.12.2011 ad un'udienza innanzi alla corte di appello di Salerno e, poi, di essere presente a Roma alle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi dell'O.U.A., in qualità di delegato del distretto di Salerno e di candidato alla presidenza, da un lato veniva formulata e documentata con completezza quasi a ridosso della celebrazione dell'udienza, con una serie di istanze pervenute il 17 via fax , il 18 ed il 19 dicembre, pur essendo gli impegni in questione conosciuti da tempo dal difensore dall'altro risulta dei tutto priva di motivazione sulle ragioni che impedivano al difensore di procedere alla nomina di un sostituto processuale, non essendo sufficiente, perché apodittico, il mero richiamo operato nella richiesta di differimento alla impossibilità di garantire, attraverso il sostituto processuale, un adeguato esercizio dell'attività difensiva in considerazione della delicatezza dei procedimenti indicati e dell'accavallarsi di impegni professionali urgenti e, per l'appunto, particolarmente delicati. 5. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa vanno, dunque, rigettati, con condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.