Etilometro un’ora dopo l’incidente: risultati non contestabili, automobilista condannato

Confermata la responsabilità dell’uomo, che ha provocato un sinistro alla guida della propria vettura. Inequivocabili i problemi da lui manifestati nel parlare e nel camminare. Chiarissimi anche i risultati dell’alcoltest.

Etilometro a scoppio ritardato. Son passati oltre sessanta minuti, difatti, dall’incidente stradale, però, nonostante la tempistica, i risultati del controllo sono inequivocabili e non discutibili. Condannato l’automobilista per guida in stato di ebbrezza” Cassazione, sentenza n. 4122, sezione Quarta Penale, depositata l’1 febbraio 2016 . Etilometro. Linea di pensiero comune per i giudici di merito inequivocabile il tasso alcolemico pari a 1,67 grammi per litro sintomatici anche le difficoltà nel parlare e nell’equilibrio mostrate dall’automobilista. Logica la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con l’aggravante di aver provocato un incidente . Secondo il legale dell’uomo, però, è stato trascurato un particolare non secondario l’esecuzione delle due prove alcolemiche a distanza di 70 minuti e di 81 minuti dal sinistro stradale . Su questo fronte, in particolare, vengono richiamati i contenuti della relazione della consulente di parte ella ha sostenuto che doveva ritenersi certo che, 70 minuti prima del controllo con l’etilometro, la concentrazione fosse inferiore al valore accertato . Di conseguenza, sempre secondo la consulente, è plausibile ritenere che non fosse stato raggiunto il valore di soglia di rilevanza penale . Tempistica. La tesi difensiva proposta dal legale dell’automobilista, però, viene ritenuta fragile anche dai Giudici della Cassazione. Ciò perché, a fronte della contestazione di guida in stato di ebbrezza , il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e, soprattutto, non incide sulla validità del rilevamento . Peraltro, in questa vicenda è emerso anche che l’uomo era stato sottoposto all’alcoltest per la presenza di sintomi rivelatori dello stato di ebbrezza e per le modalità dell’incidente da lui provocato omettendo di frenare e tamponando un’automobile ferma al semaforo ‘rosso’ . Quadro chiarissimo e non equivocabile, secondo i Magistrati del ‘Palazzaccio’. Logica, quindi, la conferma della condanna per l’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 dicembre 2015 – 1 febbraio 2016, numero 4122 Presidente Romis – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 30.4.2014 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lecco del 13.10.2014 di condanna di B.D. alla pena di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale articolo 186 comma 2 lett.c e comma 2 bis CdS . 2. A ragione della pronuncia di condanna la Corte territoriale valorizzava la rilevante misura del tasso alcolemico accertato pari a 1,67 g/I e gli elementi sintomatici difficoltà nell'eloquio e nell'equilibrio espressione di un forte stato di alterazione psicofisica riteneva poi congrua la pena comminata in prime cure, a causa di un precedente specifico, che nonostante non fosse stata contestata la recidiva specifica e infraquinquennale impediva comunque la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, prospettando vizio di motivazione in ordine all'accertamento del tasso alcolemico ed il medesimo vizio oltre violazione di legge per le negate circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Sotto un primo profilo il ricorrente deduce la mancanza assoluta di motivazione in punto di raggiungimento della prova del superamento della soglia di rilevanza penale e mancata valutazione della perizia tossicologica redatta dal consulente di parte, dott. Marina Calligara, la quale verificata l'esecuzione delle due prove alcolemiche a distanza di minuti 70 e di minuti 81 dall'incidente stradale, aveva escluso con certezza che i relativi esiti potessero rappresentare lo stato tossicologico dell'agente al momento della guida del veicolo, atteso l'eccessivo ritardo rispetto alla condotta contestata e la circostanza che, in considerazione della farmocinetica dell'alcol etilico, non era stato ancora raggiunto il picco massimo secondo la consulente quindi doveva ritenersi certo che 70 minuti prima del controllo con l'etilometro la concentrazione ematica fosse inferiore al valore accertato e dunque era plausibile ritenere che potesse essere inferiore anche al valore di soglia di rilevanza penale. Lamenta ancora che la modalità del sinistro non costituiva prova dello stato di ebbrezza e che gli scontrini dell'alcoltest non potevano essere utilizzati come prova perché incompleti, privi sia dei nome e della firma dell'operatore, sia delle generalità della persona sottoposta alle indagini. 4.2. Le censure non sono fondate. Non sussiste il denunciato vizio di motivazione l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà dei legislato 597 - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Sez.Unumero , 2.7.1997, numero 6402 . Con specifico riguardo poi alla consulenza tecnica, non spetta a questa Corte stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dai giudici di merito e, quindi, l'esattezza della tesi accolta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, se sia stata cioè seguita una corretta metodologia nell'approccio al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione dei fatto. Ne deriva che in questa sede di legittimità non è possibile aderire alla differente valutazione degli esiti dell'alcoltest, come proposta dalla consulente della difesa, trattandosi di un accertamento in fatto congruamente motivato - sia dal Tribunale di Lecco sia dalla Corte di Milano - e come tale insindacabile Sez.V, 16.2.2015, numero 6754 . In particolare il giudice di primo grado, alle cui motivazioni si è uniformata la pronuncia d'appello, per pervenire all'affermazione di penale responsabilità, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità dei rilevamento che tale stato, per tutte le ipotesi previste dall'articolo 186 CdS, può essere accertato con qualsiasi mezzo, anche su base sintomatica che il B. era stato sottoposto all'alcoltest proprio per la presenza dei sintomi rivelatori dello stato di ebbrezza e per le modalità del sinistro, da lui provocato omettendo di frenare e tamponando un'auto ferma al semaforo rosso quanto alla incompletezza degli scontrini del test alcolimetrico, il primo giudice ha dato conto della deposizione del verbalizzante, agente della Polizia Municipale, che aveva confermato che si trattava degli esiti degli esami cui era stato sottoposto il B 4.3. Come ultimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articolo 62 bis e 164 c.p. per avere la Corte territoriale giustificato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena per aver riportato il B. una condanna ex articolo 444 c.p.p. nel 2008 per un reato di guida in stato di ebbrezza commesso nel 2006, dichiarato estinto dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lecco in data 3.6.2015, ai sensi dell'articolo 445 C.P.P. Anche tale censura è infondata atteso che l'estinzione è stata pronunciata in un momento successivo rispetto alla decisione dei giudice d'appello, che nella motivazione non poteva quindi tenerne conto. 5. Al rigetto dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.