Le cure mediche al conducente rendono valido l’accertamento ematico anche senza consenso

Al coinvolgimento del conducente in un incidente stradale ed alla sottoposizione del medesimo a cure mediche consegue la piena utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico - richiesto ai sanitari da parte degli organi di polizia giudiziaria - acquisibile dai prelievi ematici effettuati, indipendentemente dal consenso del soggetto.

Così ha deciso la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 2535/16, depositata il 21 gennaio, in materia di guida in stato di ebbrezza. In realtà, con la pronuncia in commento viene confermato un principio già consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, relativo alla quaestio circa la validità dell’accertamento del tasso alcolico nel sangue, mediante prelievo ematico conseguente ad un incidente stradale. La fattispecie concreta. La Corte d’appello di Brescia confermava la condanna nei confronti di un soggetto, accusato di aver guidato in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di bevande alcoliche, riformando la sentenza di primo grado soltanto in relazione al quantum sanzionatorio. Avverso siffatto provvedimento ricorre per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale ha argomentato il proprio giudizio mediante il richiamo all’accertamento del valore di alcool nel sangue, a parere de ricorrente invalido ed inutilizzabile ai fini della decisione. Invero, nell’occasione, il conducente, a seguito di sinistro stradale, veniva sottoposto a cure mediche dalla struttura sanitaria ove veniva trasportato, nonché a due prelievi ematici. Gli organi accertatori richiedevano ai sanitari l’acquisizione dei risultati d’analisi, senza ottenere il consenso all’accertamento da parte del soggetto e senza avvisarlo della facoltà di nominare un difensore. Guida in stato di ebbrezza. Le doglianze difensive sono infondate. I Giudici di Pizza Cavour rigettano il ricorso. Dagli atti processuali emerge chiaramente che, in conseguenza dell’incidente stradale, l’imputato riportava lesioni abbastanza importanti, tanto da rendersi necessarie, all’arrivo in ospedale, una serie di analisi, tra le quali, a richiesta degli operanti, anche la ricerca di etanolo nel sangue riscontrato nella misura di 2,01 milligrammi . Ebbene, rappresenta la Suprema Corte che l’articolo 186, comma 5, c.d.s. prevede che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico su richiesta degli organi di polizia giudiziaria viene effettuato direttamente dalle strutture sanitarie, che rilasciano ai predetti organi la relativa certificazione. Tra l’altro, poiché l’acquisizione del risultato del prelievo ematico è contemplato ex lege non è affatto necessario, a tutela del diritto alla difesa, che l’interessato sia avvertito della facoltà di nomina di un difensore. Cure mediche e accertamento ematico senza consenso del conducente. Tale procedura segue, in modo legittimo, al verificarsi di due presupposti il coinvolgimento in un incidente stradale e la necessità di cure mediche valutazione discrezionale dei sanitari per il conducente. In presenza di queste circostanze, è principio ormai granitico quello secondo cui l’accertamento del tasso alcoolico, richiesto ai medici da parte degli organi di controllo, è utilizzabile ai fini del giudizio di colpevolezza per guida in stato di ebbrezza, indipendentemente dal consenso che il conducente abbia prestato o meno all’effettuazione dell’accertamento stesso. Altresì, non sussiste, nella fattispecie in esame, nessuna violazione del diritto alla difesa, derivante dal mancato avvertimento della facoltà di nominare un difensore di fiducia, atteso che l’accertamento conseguente a prelievo ematico in costanza di cure diagnostiche e sanitarie non richiede tale prerogativa. Per quanto detto, le censure di inutilizzabilità degli accertamenti ospedalieri in relazione alla positività all’alcool dell’imputato sono infondate.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 ottobre 2015 - 21 gennaio2016, n. 2535 Presidente Romis – Relatore D’Isa Ritenuto in fatto B.N. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Brescia con la quale, in parziale riforma di quella di condanna emessa nei suoi confronti dal locale Tribunale il 26.06.2014, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, ha rideterminato la pena. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare sull'eccezione, oggetto del gravame di merito, del mancato avviso al guidatore colto in un apparente stato di ebbrezza di nominare un difensore di fiducia, prima di essere sottoposto all'accertamento del tasso alcolemico attraverso l'esame del sangue, si contesta la soluzione della Corte territoriale secondo cui, diversamente dall'alcoltest, l'accertamento ematico non presupporrebbe il cennato avviso e, in ogni caso l'eccezione sarebbe stata tardiva poiché non sollevata immediatamente dopo il compimento dell'atto ex art. 182 c.p.p. infine, il mancato deposito del relativo verbale nella segreteria, se anche mai dovuto, non sarebbe stato fonte se non di mera irregolarità, prive di conseguenze sul piano processuale. La Corte distrettuale, in merito al primo rilievo, richiama la giurisprudenza di legittimità Cass. IV Sezione penale n. 38458 del 4.06.2013, Rv. 257573 , sennonché, si rappresenta, la stessa non si attaglia al caso di specie, in quanto si afferma il principio che l'avviso non è dovuto all'interessato quando, coinvolto in un incidente stradale, sia sottoposto a cure mediche ed i sanitari autonomamente nell'ambito di un protocollo di intervento di pronto soccorso effettuano anche l'analisi del sangue, mentre, dallo stesso testo della sentenza impugnata si evince che furono gli agenti operanti a richiedere ai sanitari il prelievo ematico per l'effettuazione dell'esame al fine di accertare il tasso alcolemico circostanza confermata in udienza dal teste P. . Dunque, sussistendo indizi di reità a carico del B. gli operanti avrebbero dovuto applicare il disposto di cui agli artt. 354 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p Con il secondo motivo parimenti si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello richiama a fondamento del proprio giudizio l'accertamento ematico ospedaliero, nonostante esso sia stato operato al di fuori di un originario protocollo di pronto soccorso in difetto di consenso dell'interessato. La Corte da atto che furono effettuati sul paziente due prelievi di sangue per finalità mediche di diagnosi e di cura e che solo in riferimento al secondo prelievo fu fatta richiesta da parte degli agenti operanti di accertare anche il tasso alcolemico. Orbene, i giudici dell'appello pur riconoscendo come attendibili le considerazioni del consulente nominato dall'imputato quanto alla impossibilità di ritenere compreso nell'ambito di un ordinario protocollo medico di pronto soccorso l'accertamento della presenza di tracce di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue il consulente aveva dichiarato che il secondo prelievo non appartenesse ad alcun ordinario protocollo medico di pronto soccorso , tuttavia asserisce che anche il secondo prelievo fosse avvenuto per finalità di cura e diagnosi così da concludere per l'irrilevanza del consenso dell'interessato. Si obietta, in punto di vizio motivazionale, che, in ossequio al fondamentale canone in dubio pro reo , il secondo prelievo deve aversi per avvenuto, e non può la Corte del merito ad un tempo ritenere di condividere le valutazioni del consulente di parte e tuttavia considerare orientato a finalità diagnostiche e cura quel prelievo. Sotto altro profilo, la motivazione è manifestamente illogica, laddove si afferma che l'accertamento ha avuto ad oggetto sia finalità di cura e diagnosi e sia l'individuazione del tasso alcolemico, non trovando, però, la circostanza la conferma nel risultato dell'istruzione dibattimentale e, comunque, l'affermazione della Corte è contraddetta direttamente dalla stessa certificazione, stante l'annotazione in essa che il referto era destinato all'Inail ed autorità giudiziaria. Con il terzo motivo si denuncia l'inosservanza della norma di cui all'art. 186, comma 5, del C.d.S. nella parte in cui la Corte d'appello ritiene che, in difetto di consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria potesse richiedere al servizio di pronto soccorso l'accertamento dell'alcolemia dal prelievo ematico prima compiuto. Si ribadisce il principio affermato da questa Corte secondo cui il consenso non è richiesto solo quando il prelievo ematico venga effettuato nell'ambito di un protocollo sanitario di pronto soccorso, quando, invece, risponde alla esigenze di accertamento probatorio nell'ambito del processo penale, l'utilizzabilità dei risultati richiede il consenso dell'interessato. Considerato in diritto I motivi esposti, che sostanzialmente riguardano lo stesso oggetto di doglianza, ancorché prospettato sotto diversi profili, sono infondati sicché il ricorso va rigettato. In fatto è rimasto provato, come emerge dalla sentenza impugnata, che l'imputato alla guida della sua autovettura aveva invaso la corsia opposta di marcia andando ad urtare frontalmente un autocarro, sul posto intervenivano i Carabinieri ed il teste operante Pastore Ornar, dichiarava che il B. aveva una ferita ad una gamba ed emanava un forte alito vinoso. Il ferito veniva condotto in ospedale dove gli veniva diagnosticata una frattura esposta di un osso del piede e prescritta con urgenza una serie di analisi del sangue, tra le quali, a richiesta dei militari operanti, anche la ricerca di etanolo, all'esito dei quali si accertava un tasso alcoolemico nel sangue di 2,01 milligrammi. Questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, ha avuto modo di statuire che I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1827 del 04/11/2009 Ud. dep. 15/01/2010 , Rv. 245997 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4118 del 09/12/2008 Ud. dep. 28/01/2009 , Rv. 242834 . La censura del ricorrente circa il mancato consenso in ordine al secondo prelievo ematico, a suo dire, come poi confermato dal suo consulente medico di parte, finalizzato unicamente all'accertamento del tasso alcoolemico, sulla base di quanto evidenziato in sentenza, si risolve in una diversa prospettazione del fatto e, quindi, trattasi di censura sottratta al sindacato di legittimità. Invero, la Corte del merito da atto che il secondo prelievo aveva ad oggetto una diversità di accertamenti correlati alla diagnosi e cura del paziente tra cui PT, sodio, transaminasi - Got – AST - e transaminasi GPT oltre alla ricerca dell'etanolo. Ed il dato di fatto dirimente che la Corte distrettuale ha ben evidenziato è che questo secondo accertamento tra l'altro si sottolinea che non è neppure provato corrispondere ad un secondo prelievo risulta effettuato prima che i militari operanti, in attuazione a quanto impone prescrive l'art. 186 comma quinto del C.d.S., chiedessero ai sanitari che, sul prelievo ematico, fossero effettuate le analisi per la ricerca dell'etanolo. Tale richiesta, come documentalmente provato ed acquisito agli atti, venne effettuata in data 2.05.2011 alle ore 6.05 con attestazione della consegna all'infermiera L.R. e risulta documentato che la relativa richiesta era accettata alle ore 7.29 del medesimo giorno e trasmessa al laboratorio di analisi chimico-cliniche. Non si ravvisa, invero, alcuna contraddizione motivazionale nella sentenza impugnata laddove si è affermato che, se pure non vi sono ragioni per dubitare delle conclusioni del c.t. della difesa in merito ai protocolli di pronto soccorso, si deve osservare che è certo che il prelievo fu effettuato per ragioni terapeutiche di pronto soccorso. La Corte del merito si basa su di un dato di fatto rimasto provato, con riferimento ad elementi probatori ben evidenziati, ciò non toglie che in generale la procedura sanitaria prevista dai protocolli di pronto soccorso, come ha rilevato il c.t., si esaurisca in un unico prelievo di sangue. Pertanto, l'accertamento medico attestante il tasso alcoolemico del B. , proveniente dagli Ospedali Riuniti di Bergamo, integra un elemento di prova che legittimamente può fondare il convincimento del giudice. Né può sostenersi che il difetto di consenso al prelievo del campione costituisca una causa di inutilizzabilità patologica dell'accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale. Innanzitutto, va osservato che le situazioni, in relazione all'accertamento del tasso alcoolemico, che in concreto possono prospettarsi, nel momento in cui il conducente, presumibilmente in stato di ebbrezza, abbia provocato un incidente stradale e venga condotto presso una struttura sanitaria, sono diverse, ma, ad ognuna di esse, è possibile dare una regolamentazione ricavabile dalla norma di riferimento - art. 186, 5 comma C.d.S. - nella sua attuale formulazione già in vigore al momento del fatto di cui trattasi. La disposizione normativa in parola prevede che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico su richiesta degli organi della Polizia Stradale viene effettuato da parte delle strutture sanitarie, che rilasciano ai predetti organi la relativa certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate. Il successivo comma 6 dell'art. 186 del C.d.S. statuisce che, qualora da tale accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini delle applicazioni delle sanzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo. Ne discende che, in presenza dei presupposti di fatto indicati coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria l'accertamento del tasso alcoolemico, richiesto ai sanitari da organi della Polizia Giudiziaria, è utilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato all'effettuazione dell'accertamento stesso. Il primo presupposto di fatto, e cioè il coinvolgimento in un incidente stradale, è un dato oggettivo, non rilevando se esso abbia o meno coinvolto solo il veicolo dell'interessato o anche di altri, quel che importa, infatti, è il pericolo causato alla circolazione stradale per la sussistenza del secondo presupposto è necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario della struttura, presso cui è stato condotto l'interessato, nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso a tal fine, ovviamente, la valutazione se si debba o meno sottoporre il medesimo a cure mediche e procedere anche al prelievo ematico, onde predisporre adeguate cure farmacologiche, è rimessa agli stessi sanitari. Nell'ambito delle cure che vengono in tal modo prestate, con il prelievo ematico, gli organi di P.G. sono legittimati a richiedere l'accertamento del tasso alcoolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso prestato o meno in tal senso dal guidatore. In tale caso, poiché l'acquisizione del risultato dell'accertamento ematico è previsto ex lege , non è affatto necessario, a tutela del diritto di difesa, che l'interessato venga avvertito della facoltà di nomina di un difensore. Con riguardo alla ipotizzata violazione da parte della disposizione normativa in esame dei principi costituzionali a tutela della libertà personale del cittadino e del suo diritto di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti invasivi anche se per finalità di accertamento di reati, possono essere evocati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge . Principio a maggior ragione da valere anche per gli atti di indagine. Va osservato che la Corte Costituzionale, è giunta alla pronuncia di illegittimità per arginare l'utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di provvedimenti . necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali , senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, così cumulandoli in una disciplina, connotata da assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l'esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. Carenza normativa a cui, peraltro, di recente il legislatore ha posto riparo con l'introduzione dell'art. 224 bis c.p.p Invero, la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, nel momento in cui censurava la genericità della disciplina del rito penale, ha segnalato come invece, in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada artt. 186 e 187 , il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica e settoriale dell'accertamento sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria disciplina - questa - la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte sentenza n. 194 del 1996, citata proprio denegando, tra l'altro, la denunziata violazione dell'art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge . Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto, nelle due pronunce sopra riportate, la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni. Nel caso di specie, detto prelievo è stato effettuato nel rispetto delle norme vigenti all'epoca dei fatti dopo la riforma introdotta dal D.L. n. 151 del 2003, conv. in L. n. 214 del 2003 , ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 5, legittimamente presso il presidio ospedaliere in cui era stato portato per controlli medici il B. . Per completezza argomentativa, si osserva poi che la sentenza impugnata supera, comunque, la cosiddetta prova di resistenza, rispetto alla trattazione del tema che ci occupa. Tanto si afferma posto che le richiamate valutazioni, espresse dalla Corte territoriale, giustificano, di per se stesse, il rigetto della eccezione in esame, pur prescindendo dalle ulteriori considerazioni rese dal Collegio, circa l'intervenuta decadenza della parte, per intempestività della relativa eccezione, considerazioni configgenti con l'insegnamento espresso recentemente dalle Sezioni Unite, sulla questione relativa al termine per la deducibilità dell'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore Cass. Sez. U. sentenza n, 5396/2015, Rv. 263023 . Per quanto detto, le censure di inutilizzabilità degli accertamenti ospedalieri in relazione alla positività all'alcool dell'imputato sono infondate. Al rigetto del ricorso del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.