Come individuare il giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca?

In materia di confisca di cui al comma 199 della l. 24 dicembre 2012 n. 228, il giudice competente è il tribunale delle misure di prevenzione presso l’autorità giudiziaria che ha disposto la confisca stessa e non già il giudice dell’esecuzione di cui all’art. 665 c.p.p

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1314/16, depositata il 14 gennaio. Il caso. La pronuncia della Suprema Corte viene stimolata dall’istanza da parte del terzo di ammissione al credito ipotecario a valere sui beni confiscati con sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 12- quinquies l. n. 356/92 Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori . La domanda rimessa dal Tribunale alla Corte d’assise, in quanto giudice individuato ai sensi dell’art. 665, comma 4, c.p.p. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo , veniva dalla stessa restituita al giudice rimettente che mandava gli atti, a sua volta, al Presidente per la sua determinazione. In conclusione, l’istanza veniva rimessa alla Corte d’assise d’appello, indicato quale giudice dell’esecuzione. Tale ultimo giudice, tuttavia, preso atto del contrasto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p., investiva la Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto. Il conflitto di competenza. Ed invero, il giudice di merito osservava che il terzo aveva agito ai sensi dell’art. 1, comma 199, l. n. 228/12, norma che dispone che entro un certo termine i titolari di crediti tutelabili ai sensi della novellata disciplina, a pena di decadenza, sono tenuti a proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 159/11 al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca . Come rilevato dalla Corte, il problema è proprio l’individuazione di tale giudice. Tuttavia, un aiuto, in tal senso, proviene dal successivo comma 200 dell’art. 1, che, facendo uno specifico richiamo all’art. 666 c.p.p., prevede l’applicabilità alla disciplina speciale solo di quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 c.p.p Sulla scorta di tale richiamo, secondo gli Ermellini, la dicitura giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca non si riferirebbe pertanto all’organo indicato dall’art. 666 c.p.p., posto che il successivo comma 200 dell’art. 1 legge cit., operando un richiamo specifico, omette il rinvio ai commi 1 e 7 della predetta norma, disposizioni che individuano, invece, il giudice dell’esecuzione competente, in generale, nella materia esecutiva penale. La misura ablatoria. La confisca, ai sensi dell’art. 12- sexies , comma 1, l. n. 356/92, è prevista come sanzione accessoria inflitta a carico del condannato di cui all’art. 12- quinquies , stessa legge. Ebbene, il comma 4- bis della stessa norma stabilisce che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, previste dal d.lgs. n. 159/11 e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 dell’art. 12- sexies e, dunque, anche alle confische, come quella del caso di specie, ancorchè non riconducibili alla tipologia dei provvedimenti di prevenzione. Il giudice competente. Tale lettura ermeneutica, secondo la Corte, trova conferma nella circostanza che il comma 4- bis , che richiama esplicitamente la disciplina di prevenzione regolata in via generale dal codice antimafia, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 190, l. n. 228/12, norma che, peraltro, ha introdotto quella particolare disciplina per la tutela del terzo creditore ipotecario di bene confiscato con finalità di prevenzione. Pertanto, a prescindere che la confisca abbia o meno finalità di prevenzione, il giudice competente, in ragione dei richiami sopra indicati, è senza dubbio il tribunale delle misure di prevenzione.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 novembre 2015 – 14 gennaio 2016, n. 1314 Presidente Siotto – Relatore Bonito Fatto e diritto 1. Presso la terza sezione penale del Tribunale di Catania, da parte della Prelios Credit Servicing SpA procuratore speciale della Island Refinancing s.r.l., in relazione alla sentenza n. 738/2009 pronunciata il 16.3.2009 dal Tribunale di Catania, passata in giudicato il 4 ottobre successivo, con la quale L.A. è stato condannato per il reato di cui dell'art. 12-quinquies l. 356/1992 ed è stata disposta la confisca delle società Rizzo Costruzioni s.r.l. e C.G. Fratelli Rizzo s.n.c. , veniva depositata domanda ai sensi dell'art. 1, co. 199 e ss., L. 228/12 di ammissione di credito ipotecario a valere sui beni come innanzi confiscati ai sensi dell'art. 12-quinquies l. 356/1992 con la sentenza innanzi richiamata. La domanda veniva rimessa dal tribunale alla Corte di assise di Catania, individuata come giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p., co. 4, giacché giudice che aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sentenza del 7.1.2011, modificativa di quella di prime cure e divenuta definitiva il 2.12.2012 e dalla corte detta restituito al giudice rimettente per ragioni contrarie al riconoscimento della sua competenza, comunque, al più, da individuare nella corte di assise di appello in quanto riformata la pronuncia in primo grado. Con provvedimento interno del 28 maggio 2014 la terza sezione del tribunale rimetteva gli atti, invocandone le determinazioni quanto alla trattazione dell'incidente in executivis , al Presidente il quale, con atto del 5 giugno successivo, li restituiva, indicando come giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665 co. IV c.p.p., esplicitamente richiamato, la Corte di assise di appello cui gli atti venivano pertanto rimessi. 2. La Corte in tal modo da ultimo investita, con ordinanza del 16 marzo 2015, preso atto del contrasto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p. investiva la Corte di Cassazione per la soluzione del conflitto e con argomentata quanto lodevolmente chiara motivazione, osservava la Prelios Credit Servicing SpA, nella qualità di procuratore speciale della Island Refinancing s.r.l., agisce quale terzo creditore ipotecario in buona fede, ai sensi della legge 24.12.2012, n. 228, comma 199, per l'ammissione di crediti rinvenienti da mutui concessi alle due società, Rizzo Costruzioni s.r.l . e C.G. Fratelli Rizzo s.n.c. , nel 1998 e nel 1996 ed in parte rimasti inadempiuti, mutui garantiti da ipoteche sui beni confiscati con la sentenza di condanna pronunciata il 16.3.2009, n. 738/2009, dal Tribunale di Catania, sez. 3°, a carico di L.A. , effettivo titolare di essi la norma appena richiamata, l'art. 1 co. 199 l. 228/2012, come è noto, stabilisce che, entro un dato termine, i titolari di crediti tutelabili ai sensi della novellata disciplina sono quelli indicati nel precedente comma 198 , a pena di decadenza sono tenuti a proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dell'art. 58, co. 2, d. lgs. 159/2011 c.d. codice antimafia al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca il successivo co. 200 disciplina la procedura di ammissione ed in tale contesto stabilisce al secondo periodo che si applicano le disposizioni di cui all'art. 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale la questione che si pone nella fattispecie concreta è data dalla individuazione, certamente non agevole, di tale giudice dell'esecuzione, genericamente indicato dal comma 199, il quale, ai sensi del comma successivo, il co. 200, corrisponde alla domanda di ammissione, applicando, sul piano processuale, le disposizioni dell'art. 666 c.p.p. la legge quindi, giova ribadirlo, usa la formula giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca , giudice certamente diverso da quello di cui al primo comma dell'art. 666 c.p.p., esplicitamente non richiamato dal comma 200 che viceversa richiama l'intero articolo 666 c.p.p. ad esclusione proprio del primo e del settimo comma l'esclusione del richiamo al primo comma dell'art. 666 c.p.p. esclude pertanto che il legislatore abbia inteso individuare il giudice dell'esecuzione che ammette il credito del terzo in buona fede in quello del procedimento di esecuzione di cui agli art. 665 e segg. c.p.p., di guisa che occorre seguire altre soluzioni interpretative e valorizzare l'espressione compiutamente inserita nella norma, il giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca ” di qualche utilità può essere la recente pronuncia delle ss.uu. civili della corte suprema, la n. 10532 del 2013, la quale indica il giudice dell'esecuzione nel tribunale delle misure di prevenzione e ciò perché - annotano le ss.uu. civili – in materia di misure di prevenzione il giudice dell'esecuzione è lo stesso tribunale che ha disposto la confisca appunto il tribunale-misure di prevenzione conclusione avallata anche dal comma 203 che fa riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca ” di qui la conclusione che non può individuarsi il giudice dell'esecuzione nella fattispecie in esame nella Corte di assise di appello di Catania giacché non individuabile tale giudice, indicato dal comma 199 cit., in applicazione delle regole generali di cui agli artt. 665 e seg. c.p.p., ma di quelle speciali rispetto ad esse introdotte con la l. 228/2012. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., poiché due organi giurisdizionali, in funzione di giudici dell'esecuzione, hanno rifiutato di prendere in esame una istanza di ammissione del credito vantato dal terzo in buona fede ai sensi della procedura di cui ai commi 199 e segg. l. 228/2012 e del richiamato art. 58 co. 2 d. lgs. 159/2011 c.d. codice antimafia , determinando una situazione di stallo processuale al quale occorre porre rimedio. 3.1 La prima questione interpretativa posta dal conflitto in esame attiene all'applicabilità o meno della disciplina portata dai commi 191 e segg. dell'art. 1 l. 228/2012 alla fattispecie in esame, posto che parte istante ha proposto domanda ai sensi del comma 198, ai sensi del quale, legittimati ad essa sono i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194, il quale, a sua volta, fa riferimento esplicito ai beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione. La disciplina introdotta dai commi citati, inoltre, richiama esplicitamente il procedimento per la tutela dei terzi nel procedimento di prevenzione di cui all'art. 58, co. 2, del d. lgs. 6.9.2011, n. 159, anch'esso quindi esplicitamente destinato alla confisca di prevenzione, mentre il conflitto denunciato fa riferimento alla tutela del terzo creditore ipotecario su bene confiscato all'esito di processo penale conclusosi con la condanna dell'imputato, accusato del reato di cui all'art. 12-quinquies l. 356/1992. La questione va risolta nel senso dell'applicabilità alla confisca disposta all'esito della richiamata condanna della disciplina di cui ai commi 198 e segg. dell'art. 1 l. 228/2012 e tanto afferma la corte sulla base dei seguenti argomenti. Il provvedimento ablatorio per il quale è causa, appare utile ribadirlo perché premessa necessaria del sillogismo logico a sostegno della decisione, risulta adottato come sanzione accessoria inflitta a carico di imputato condannato ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356, sanzione accessoria imposta dal primo comma del successivo art. 12-sexies della stessa legge. Ebbene, il comma 4-bis di tale articolo l'art. 12-sexies appunto aggiunto dall'art. 24 l. 13 febbraio 2001 n. 45 e da ultimo sostituito dall'art. 1 co. 190 della l. 228/2012, esplicitamente ed inequivocabilmente statuisce che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 dell'art. 12-sexies eppertanto anche alle confische, come quella per cui è causa, ordinate ai sensi dell'articolo precedente l'art. 12-quinquies ancorché non riconducibili alla tipologia dei provvedimenti di prevenzione. La proposta lettura ermeneutica delle norme si qui richiamate trova poi conferma sistematica nella circostanza che la novella integrativa della disciplina di rigore riconducibile all'art. 12-sexies, ed in particolare la sostituzione del comma 4-bis il quale esplicitamente richiama la disciplina di prevenzione regolata in via generale dal c.d. codice antimafia d. lgs. 159/2011 , sia stata affidata all'art. 1 co. 190 della l. 228/2012 e cioè al comma introduttivo di quella particolare disciplina articolata per la tutela del terzo creditore ipotecario di bene confiscato con finalità di prevenzione. Tanto, peraltro, annota la Corte, in sintonia con l'intento perseguito dal legislatore, non da oggi, di pervenire per il terzo creditore titolare di diritti su beni confiscati sequestrati ad una disciplina unitaria non soltanto in relazione alla materia della prevenzione ma, altresì, a tutte quelle tipologie di provvedimenti ablatori ispirati alla medesima esigenza di contrasto della criminalità organizzata. 3.2 Tanto premesso può ora più agevolmente provvedersi alla regolamentazione del conflitto, sostanzialmente seguendo le condivisibili argomentazione del giudice rimettente. Il terzo creditore ipotecario, nella concreta fattispecie in esame, agisce ai sensi del comma 199 dell'art. 1 l. 228/2012, norma questa applicabile per la tutela dei crediti indicati nel precedente comma 198, che indica il giudice competente a ricevere la domanda nel giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca , giudice certamente diverso dal giudice dell'esecuzione disciplinato in via generale dal procedimento di esecuzione di cui agli artt. 665 e segg. c.p.p., posto che il successivo comma 200, come opportunamente posto in evidenza dal giudice rimettente, stabilisce che la relativa procedura si svolga nelle forme previste dai commi, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 666 c.p.p., eppertanto esplicitamente espungendo dal richiamo il comma che, nell'articolo detto l'art. 666 c.p.p. , individua il giudice dell'esecuzione competente in via generale nella materia esecutiva penale. E quindi, se il giudice dell' esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca non può essere il giudice di cui al primo comma dell'art. 666 c.p., rimane il giudice delle misure di prevenzione, giudice peraltro indicato da tutte le norme richiamate dal comma 4-bis dell'art. 12-sexies il comma 190 che l'ha introdotto, il comma 194 che indica l'ambito della materia trattata, il comma 198 ed infine il comma 199, che richiama in via generale la materia della confisca di prevenzione di cui al c.d. codice antimafia . Appare utile, infine, il richiamo a Cass., ss.uu. civili n. 10532/2013 che, delibando una questione civile nella quale si poneva analoga questione di individuazione concreta del giudice dell'esecuzione indicato dal comma 198 cit., sono pervenute alla conclusione che tale giudice sia il tribunale delle misure di prevenzione. 3.3 In conclusione il conflitto dedotto va risolto indicando il giudice competente a conoscere la domanda proposta dal terzo creditore ipotecario ai sensi dell'art. 1 co. 198 l. 228/2012, di cui in premessa, nel Tribunale delle misure di prevenzione di Catania, perché disposta la confisca dedotta nel procedimento di cui al conflitto dall'autorità giudiziaria etnea e ciò in applicazione dei seguenti principi di diritto Il giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca di cui al comma 199 della l. 24 dicembre 2012, n. 228 è il tribunale delle misure di prevenzione presso l'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca stessa e non già il giudice dell'esecuzione di cui all'art. 665 c.p.p. competente a conoscere la domanda proposta ai sensi dell'art. 1 co. 198 e segg. l. 24 dicembre 2012, n. 228, dal terzo creditore in buona fede, titolare di garanzia reale sul bene confiscato in applicazione del combinato disposto degli artt. 12-quinquies e sexies, è il tribunale delle misura di prevenzione presso l'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca stessa, giacché in tali sensi statuito dall'art. 12 sexies cit., comma 4-bis, come sostituito dal comma 190 dell'art. 1 l. 228/2012, che richiama le disposizioni in materia di confisca di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a loro volta richiamate dal comma 199 legge anzidetta . P.Q.M. la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti.