Niente alcooltest? Scatta la presunzione di irrilevanza penale

In assenza dell’accertamento strumentale del tasso alcolemico, nonostante il giudice possa ricavare la prova dell’ebbrezza alcolica anche dalle circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, deve presumersi che il grado di ubriachezza non superi la soglia di rilevanza penale, a meno che il superamento di detta soglia non sia oggetto di specifica motivazione.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 23 depositata il 5 gennaio 2016. La tormentata storia della guida in stato di ebbrezza. Sin dall’introduzione, nell’estate del 2007, delle soglie quantitative del tasso alcolemico, le ormai arcinote specialmente tra i giovani del sabato sera fasce a”, b” e c” si sono generate questioni interpretative di tutto rispetto. Per le strade le pattuglie cominciavano a fare uso degli etilometri, e nelle aule di giustizia i problemi – che nella intenzione di chi ideò la riforma dovevano essere ridotti a zero – si moltiplicavano l’etilometro è stato ben tarato? Chi lo ha revisionato? Quando? Le difese, dal canto loro, hanno adattato le proprie strategie difensive per contrastare la disperante obiettività del dato numerico ad esempio, di fronte al superamento della soglia minima il fatidico 0,50 g/l era frequentemente invocato l’uso o abuso? di collutorio. E così il popolo della movida è uscito qualche volta trasfigurato, in chiave avvocatesca, in un popolo di fanatici dell’igiene orale notturna. Da un punto di vista dottrinale si discuteva se queste fasce fossero circostanze aggravanti di una fattispecie-base, ovvero autonome fattispecie di reato. Insomma, un caos interpretativo davvero ragguardevole. Nel frattempo, i procedimenti penali proliferavano. Prova legale o libero convincimento? Sul piano processuale, una delle questioni più interessanti che si è sviluppata in argomento è quella dell’ampiezza dei poteri di discrezionalità valutativa del giudice rispetto all’accertamento dell’ebbrezza. La questione è quella di ritenere o meno consentito al giudice di provare lo stato di ubriachezza, anche in assenza di esame alcolimetrico, facendo perno sulla descrizione delle classiche” evidenze poliziesche alito vinoso, eloquio sconnesso, difficoltà di rimanere in equilibrio, eccetera . Prima della riforma del 2007 questo problema non si poneva, perché la norma incriminatrice non indicava le fasce numeriche della percentuale d’alcool presente nell’organismo. Due orientamenti di legittimità si sono formati secondo il primo l’accertamento strumentale è imprescindibile. Secondo l’altro orientamento, invece, il giudice mantiene inalterato il proprio potere di valutare discrezionalmente il materiale probatorio raccolto in dibattimento, foss’anche costituito dalla sola testimonianza dell’agente di polizia che descrive lo stato in cui si trovava l’imputato all’atto del controllo. Dobbiamo osservare che, in effetti, il secondo orientamento è quello più aderente al nostro sistema processuale, nel quale non vige alcun obbligo di utilizzare le c.d. prove legali” anche le emergenze sintomatiche possono, quindi, bastare a dimostrare lo stato di ubriachezza. La depenalizzazione della fascia a”. Siccome l’insieme delle questioni sul tappeto non era già abbastanza contorto, a complicare – in un certo senso – ulteriormente le cose ci si è messa anche l’ennesima riforma estiva siamo nel 2010 che, nell’intento di ridurre l’area di intervento del penale a tutto vantaggio di significative sanzioni amministrative, ha depenalizzato la prima fascia di ubriachezza, quella, per intenderci, compresa tra 0,5 e 0,8 g/l. Bene. Cosa fare se manca l’accertamento alcolimetrico? Il giudice può, sulla scorta del suo potere di valutare liberamente le prove, pervenire alla conclusione che l’imputato era ubriaco alla guida, ma dovrà, per applicazione del noto principio del favor rei , classificare lo stato di ubriachezza come meno intenso”, e quindi dovrà escludere l’intervento della sanzione penale. Gli Ermellini, con la sentenza in commento, lasciano però aperto uno spiraglio ai giudici di merito l’applicazione della normativa più favorevole si impone tutte le volte in cui manchi una motivazione che renda evidente il superamento della famosa fascia a”. Insomma, si cerca, comprensibilmente, di chiudere gli spiragli ai furbi che, com’è noto, in Italia abbondano.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 novembre 2015 – 5 gennaio 2016 Presidente Bianchi – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. Il 14/01/2011 il Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Distaccata di Torre del Greco, ha dichiarato B.C. colpevole del reato di cui all'articolo 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, commesso in data 13 gennaio 2007, condannandolo alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda. 2. Ricorre per cassazione rectius , ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione B.C. censurando la decisione impugnata per i seguenti motivi a l'ordinanza adottata all'udienza del 26 ottobre 2010, con cui si sono rigettate le richieste della difesa di espungere dal fascicolo per il dibattimento gli atti relativi al processo svoltosi in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, avrebbe dovuto essere annullata b difetta la prova circa la sussistenza del fatto c devono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche ed il minimo della pena. In particolare, il ricorrente deduce che nessun accertamento del tasso alcolemico risulta essere stato esperito. Considerato in diritto 1. Osserva la Corte che l'articolo 186 cod. strada, correla la prova dell'ebbrezza al superamento della soglia del tasso alcolemico di g/l 0,50. La norma determina, inoltre, tre fasce percentuali per valutare il disvalore del fatto e punirlo solo amministrativamente fascia a , ovvero penalmente, con diversa misura della pena, a seconda della entità del tasso fascia b e c . In tale contesto, il superamento del limite integra una presunzione di stato di ebbrezza, il che si giustifica con il fatto che tale contravvenzione ha natura di reato ostativo, rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella consumazione. La valutazione dell'ebbrezza, ancorata e modulata sulla base di diverse soglie del tasso alcolemico, è stata introdotta dal decreto-legge 3 agosto 2007, numero 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, numero 160 . Prima di allora, l'accertamento dello stato di ebbrezza era affidato anche solo al rilevamento di elementi sintomatici, acquisiti al processo attraverso le deposizioni dei verbalizzanti. 2. Era, pertanto, giurisprudenza consolidata il ritenere che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 cod. strada, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non fosse indispensabile l'utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento etilometro , ben potendo il giudice di merito, in un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali, ricavare l'esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che potessero far fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato. L'unica condizione era che gli elementi sintomatici fossero significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio ex plurimis , Sez. 4, numero 36922 del 13/07/2005, Compagnucci, Rv. 232232 . 3. La novella del 2007, come detto, ha ancorato la illiceità della condotta di guida in stato di ebbrezza, al superamento di specifici tassi soglia 0,50 0,80 1,50 , il primo depenalizzato dalla legge 29 luglio 2010, numero 120. L'indicazione nella disposizione normativa di specifici parametri non può che avvalorare l'affermazione che il superamento della soglia sia elemento costitutivo del fatto tipico. 3.1. In quanto tale, secondo un'interpretazione accolta nella giurisprudenza di legittimità, il suo accertamento non può essere affidato a valutazioni sintomatiche, bensì ad accertamenti strumentali etilometro o analisi ospedaliere . Peraltro, secondo tale orientamento, considerato che alle diverse soglie è collegata una diversa risposta sanzionatoria, affidare l'accertamento del superamento dei limiti a valutazioni sintomatiche, finirebbe con il compromettere il principio di legalità anche con riferimento alla pena Sez. 4, numero 36889 del 16/04/2014, Pilati, Rv. 260298 . 3.2. Occorre, tuttavia, dare atto del diverso orientamento interpretativo secondo il quale non vi è motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti Sez. 4, numero 26562 del 26/05/2015, Bertoldo, Rv. 263876 Sez. 4, numero 22241 del 26/02/2014, Addabbo, Rv. 259222 Sez. 4, numero 22239 del 29/01/2014, Politanò, Rv. 259214 Sez. 4, numero 43017 del 12/10/2011, Rizzo, Rv. 251004 . 4. In ogni caso, giova ricordare che le ipotesi di guida in stato di ebbrezza previste rispettivamente dall'articolo 186, comma 2, lett. a , b e c , cod. strada integrano fattispecie autonome si tratta di disposizioni in ordine crescente di gravità, modellate sul tasso alcolemico accertato, che sono caratterizzate, tra loro, da un rapporto di reciproca alternatività e, quindi, di incompatibilità Sez.4, numero 10686 del 11/02/2010, Nene, numero m. . Ora, dopo il novum normativo introdotto con l'articolo 33, comma 4, legge 29 luglio 2010, numero 120, non si tratta più di diverse ipotesi di reato, perché l'ipotesi meno grave di cui alla lett. a - tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro - è stata depenalizzata. 4.1. Se ne deve desumere che, in un sistema come quello vigente al momento dell'illecito qui contestato, in assenza di soglie minime di tasso alcolemico alle quali ancorare la rilevanza penale del fatto, sarebbe stato comunque possibile ricavare l'esistenza dello stato di ebbrezza anche da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che potessero far fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato. 4.2. Ma, in mancanza dell'accertamento sul tasso alcolemico, sebbene il giudice avrebbe potuto formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, la sopravvenuta depenalizzazione dell'ipotesi in cui lo stato di ebbrezza non superi la soglia ora prevista dall'articolo 186, comma 2, lett. a cod. strada impone l'applicazione della normativa più favorevole nei casi, come quello in esame, in cui manchi una motivazione che renda evidente il superamento di tale soglia. 5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.