Litiga con la moglie, chiama le forze dell’ordine e scappa dai ‘domiciliari’: niente ritorno in carcere

Colpo di testa di un uomo, arrabbiato per l’ennesimo scontro con la consorte. Ma la sua decisione, ossia abbandonare casa e tornare dietro le sbarre, non va catalogata come evasione. Decisivo il fatto che abbia contattato le forze dell’ordine, rimanendo poi in attesa dei carabinieri, poco distante dalla sua abitazione.

Ennesima lite con la moglie. E l’uomo, costretto ai ‘domiciliari’, capisce che è meglio vivere in carcere Così, chiama le forze dell’ordine, comunica la propria decisione, e scende in strada, fermandosi poco fuori dalla propria abitazione, in attesa dei carabinieri. Nonostante tutto, però, per il marito arrabbiato è vietato il ritorno dietro le sbarre. La sua ‘fuga’, difatti, non è catalogabile come evasione”. Azzerata, quindi, la condanna a 4 mesi di reclusione Cass., sentenza n. 44595/2015, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Domiciliari. Ottica rigida, quella adottata dai giudici di merito sia in Tribunale che in Corte d’appello, difatti, l’uomo viene ritenuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari . Consequenziale il ritorno in carcere per scontare la pena di quattro mesi di reclusione . Decisivo il fatto che l’uomo, all’atto del controllo da parte dei carabinieri, si trovava fuori dalla propria abitazione . Irrilevante, invece, la ragione che lo aveva spinto a fuggire dai ‘domiciliari’, cioè un litigio con la moglie . Controllo. Ma, passata la rabbia momentanea per l’incomprensione con la consorte, l’uomo ha pensato che, in fondo, è comunque meglio la propria casa del carcere Così si spiega la decisione di contestare a tutto campo il reato a lui attribuito. E tale cambiamento di opinione viene premiato in Cassazione. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, va valutata complessivamente la condotta tenuta dall’uomo. Quest’ultimo venne sì trovato fuori dall’abitazione ma in attesa dell’arrivo dei carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere per scappare dall’incubo della vita domestica con la moglie. Ciò significa che, in concreto, egli in nessun momento si è sottratto alla possibilità, per gli addetti al controllo, di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto . Quadro chiarissimo, quindi, per i giudici della Cassazione. Tenendo presenti comunicazione dell’imminente violazione del divieto di allontanamento, permanenza nei pressi del domicilio allo scopo di far rilevare l’allontanamento, manifestazione dell’intento di volere un regime cautelare più rigoroso , cioè il carcere, è illogico parlare di evasione . Da annullare definitivamente, perciò, la condanna a quattro mesi di reclusione . L’uomo potrà rimanere agli arresti domiciliari. Sperando che la convivenza con la moglie sia migliore

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 ottobre – 4 novembre 2015, n. 44595 Presidente Agrò – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato quella emessa in data 26/034/2008 dal locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato R.F. alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La Corte territoriale ha rilevato che all'atto del controllo, l'imputato si trovava fuori della propria abitazione e il motivo che lo aveva a ciò indotto un litigio con la moglie seguito da comunicazione all'utenza 113 dell'imminente allontanamento per tale ragione dal domicilio coatto non incide sull'elemento soggettivo del reato, che richiede unicamente il dolo generico, potendo essere valorizzato unicamente ai fini della determinazione della pena, come in concreto avvenuto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce l'insussistenza del reato, non avendo in realtà mai voluto sottrarsi al controllo dell'Autorità, essendosi la condotta con cretizzata nell'avere, dopo un litigio con la moglie, telefonato ai Carabinieri informandoli della maturata decisione di volere andare in carcere. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' corretto il rilievo difensivo secondo cui la ratio che sorregge la norma di cui all'art. 385 cod. pen. consiste nell'obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e nel contempo nel consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell'autorità di polizia giudiziaria addetta. Delimitata a contrario la condotta illecita tipica, consistente nell'allontanamento senza auto rizzazione dal domicilio coatto e nella sottrazione ai controlli dell'autorità di P.G., pare evidente come nella fattispecie il reato non possa affatto configurarsi. La Corte territoriale ha ritenuto che l'intervenuto litigio con la moglie all'interno del domicilio condiviso e coatto per il ricorrente e la comunicazione dell'imminente allontanamento alla utenza 113 dovessero essere apprezzate unicamente riguardo al movente della condotta tipica, consistente nell'indebito allontanamento dall'abitazione, come tale incidente esclusivamente sul trattamento sanzionatorio in concreto applicato dal giudice. Se tuttavia la condotta in addebito viene apprezzata nel suo insieme, considerando cioè che l'imputato venne trovato fuori dell'abitazione in attesa dell'arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, si deve necessariamente concludere per l'assenza di offensività concreta art. 49, comma 2 cod. pen. , atteso che in nessun momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto. La stretta connessione tra comunicazione dell'imminente violazione dei divieto di allontanamento, permanenza nei pressi dei domicilio al precipuo scopo di far rilevare l'allontanamento stesso e manifestazione dell'intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura più rigoroso, determina l'irrilevanza dell'infrazione, non risultando, infatti, violata la ratio giustificativa dei precetto. 2. All'accoglimento del ricorso per le ragioni anzidette segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.