Legittimo impedimento: il difensore deve dimostrare di non avere intenti dilatori

Il difensore ha l’onere di corredare la richiesta di differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione dell'impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine né la mera affermazione di non potervi provvedere, né un apodittico richiamo alla delicatezza dei provvedimenti.

A questo principio si è uniformata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43815, depositata il 30 ottobre 2015. Il fatto. L’imputata propone ricorso contro la sentenza della Corte d’appello con la quale è stata condannata per una serie di violazioni edilizie, lamentando la violazione del diritto di assistenza difensiva in quanto, pur avendo il difensore d’ufficio richiesto un differimento dell’orario dell’udienza per concomitanti impegni processionali, la Corte d’appello non ha provveduto sulla richiesta, ignorandola e procedendo ugualmente all’ora fissata nominando un sostituto di udienza. La Corte di Cassazione ha ritenuta corretta la decisione della Corte d’appello, la quale non ha accolto l’istanza di differimento dell’udienza ritenendola del tutto generica. Infatti, essa fa riferimento ad un non meglio identificato impegno professionale e non è corredata da alcun documento idoneo a dimostrare il concomitante impegno professionale. L’istanza di rinvio deve dimostrare che l’impedimento non è funzionale a manovre dilatorie come? I giudici di legittimità ricordano come il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento dovuto ad un concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attività che deve svolgervi . La Corte di Cassazione, concordando con la Corte territoriale sul fatto che il difensore dell’imputata non ha soddisfatto nessuno degli oneri sopra ricordati, presentando una istanza di rinvio del tutto generica e inidonea ad escludere intenti dilatori, ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte d Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 maggio – 30 ottobre 2015, n. 43815 Presidente Fiale – Relatore Savino Ritenuto in fatto e diritto M.N. è stata condannata, con sentenza del Tribunale di Pavia emessa in data 13.03.2013 e confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 26.09.2014, alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 20.664,00 di ammenda, per una serie di violazioni edilizie consistite nella installazione di due case mobili prefabbricate delle dimensioni di mt. 9.00 x 3,20 x 2.60 di altezza, destinate a soddisfare esigenze abitative permanenti, nella realizzazione di una struttura in lamiera chiusa in tre lati con copertura in lamiera avente dimensione di m. 2,50 x m. 2,50 x 2,10 di altezza, collocata in prossimità della prima casa mobile ed utilizzata come cuoci vivanda, di una struttura prefabbricata in prossimità della prima casa mobile, delle dimensioni di mt 2,50 x 2,50 x 2,10 di altezza, rialzata su platea in cemento, destinata a servizi igienici, costruzione di sei manufatti in cemento lungo il perimetro del sedime, destinati a riparo per i contatori dell'energia elettrica e dell'elettropompa per il pozzo dell'acqua realizzazione al centro del sedime di aiuole delimitate da cordoli in cemento, livellamento della superficie del restante sedime e copertura con ghiaia, realizzazione di recinzione in rete metallica. Avverso la sentenza della Corte di Appello l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi. Lamenta la difesa violazione del diritto di assistenza difensiva dell'imputata in quanto, pur avendo il difensore di ufficio che l'aveva assistita anche in primo grado, richiesto un differimento dell'orario dell'udienza per concomitanti impegni professionali, la Corte di Appello non ha provveduto sulla richiesta, ignorandola e procedendo ugualmente all'ora fissata nominando un sostituto di udienza il quale, essendo all'oscuro del procedimento, non ha potuto che riportarsi alla conclusioni già formulate dal difensore. In tal modo, disattendendo la legittima richiesta di differimento dell'orario dell'udienza, la Corte di Appello ha impedito al difensore di svolgere le attività difensive depositando nuovi elementi di prova, come l'autorizzazione paesaggistica, documento che avrebbe evitato la condanna dell'imputata. Premesso che il ricorso non è autosufficiente in quanto allo stesso non è stata allegata l'istanza di differimento dell'udienza, occorre dare atto che, effettivamente, tale istanza è stata inviata via fax in data 19 giugno 2014. La Corte di Appello, però, non la ha accolta tenendo, quindi, l'udienza nella data prefissata perché si trattava di un'istanza del tutto generica. La stessa, infatti, fa riferimento ad un non meglio identificato impegno professionale del difensore e non è corredata da alcun documento idoneo a dimostrare il concomitante incarico professionale e la natura ed importanza del medesimo. Peraltro, come più volte precisato da questa stessa Corte, il difensore ha l'onere di corredare la richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione della impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine né la mera affermazione di non potervi provvedere, né un apodittico richiamo alla delicatezza dei provvedimenti ex pluris Cass. sez. Vn. 7418/2013 . In altre parole, quindi, il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento dovuto ad un concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi. Ciò al fine di dimostrare, come è facile intuire, che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie Cass. Sez. Un. n. 29529/2009 . Orbene nel caso di specie il difensore della M. non ha soddisfatto alcuno dei suddetti oneri presentando una istanza di rinvio dell'udienza del tutto generica ed inidonea ad escludere intenti dilatori. Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.