La nuova induzione indebita non salva finanzieri e commercialisti dal reato (precedentemente qualificato) concussivo

Sulle note della Sezioni Unite n. 12228/14, la legge Severino non ha determinato alcuna abolitio criminis delle condotte ex concussive per induzione”. Quel che era concussione può essere nuova induzione indebita”, con trattamento sanzionatorio tuttavia mitigato dall’art. 2, comma 4, c.p

Così la Cassazione con la sentenza n. 42607/15, depositata il 22 ottobre. Il fatto. Luogotenente della Guardia di finanza e titolari di uno studio commerciale presso cui l’azienda sottoposta a verifica fiscale teneva la propria contabilità avevano indotto i titolari dell’azienda a promettere l’elargizione di grosse somme di denaro – nonché di due set di valigie -, al fine di attenuare la gravità di una posizione fiscale dichiarata pericolosa, per la sussistenza di scritti e documentazione contabile compromettente per la ditta individuale. Le somme sarebbero poi transitate su conto corrente di persona terza, pubblicitaria professionista, incaricata di prestazioni in realtà mai realizzate tuttavia contabilizzate al fine di abbattere i ricavi della ditta assistita. Anche la Corte d’appello condannò il finanziere per concussione ex art. 317 c.p., pendente altro procedimento penale connesso per truffa ex art. 640 c.p. ed estorsione ex art. 629 c.p. a carico dei commercialisti imputati, ritenuti dalla difesa del finanziere, ricorrente in Cassazione, i reali organizzatori della vicenda criminale, cui il finanziere andava ritenuto estraneo, benché coinvolto dai professionisti nel gioco estorsivo per la qualifica pubblica rivestita. La Cassazione riqualifica il fatto, sulla scorta del consolidato giurisprudenziale che, a far data dalle note Sezioni Unite n. 12228/14 , ha deciso sull’impatto determinato dalla legge Severino sui reati contro la pubblica amministrazione. Il transito fra ex concussione per induzione” e nuova induzione indebita”. La condotta induttiva non costringe ma convince”. La punibilità del privato ex art. 319 quater c.p. rivela il tratto distintivo fra le fattispecie, già ritenuti superati, al netto dell’innovazione normativa, i faticosi tentativi definitori elaborati dalla giurisprudenza in costanza delle versioni precedenti. Va fatto un chiarimento semantico l’induzione altera il processo volitivo dell’ extraneus il quale, pur permanendo la possibilità di sottrarvisi – per l’obbligo etico e morale di eludere altrui pressioni illecite -, decide di accogliere l’invito. L’induzione, allora, è allusiva, sottile pur anche tacita, idonea ad ingenerare l’aspettativa di un vantaggio indebito maturabile dalla persona offesa destinataria delle condotte – nel caso identificabile nella volontà di eludere un trattamento fiscale punitivo -. Da identificare sono due elementi la modalità della condotta induttiva e l’utilità prospettata all’ extraneus – verificabile in via oggettiva -, il quale intende acquisire un indebito vantaggio – che fa da spia dell’identificabilità della condotta nella nuova induzione - anziché evitare un male ingiusto. Una efficace esemplificazione l’induzione non costringe ma convince”, il privato non è esente da rimprovero, la condotta del reo è allora sussumibile ex art. 319 quater cit Quel che è concussione ex art. 317 c.p., ora può essere induzione indebita ex art. 319 quater c.p., ma la pena è minore. La nuova induzione indebita riproduce la struttura normativa della vecchia concussione per induzione contenuta nella più ampia previsione ex art. 317 c.p., ante modifica. La legge Severino ha innovato la norma con la previsione della punibilità del privato, assente nella vecchia forma della norma incriminatrice ex art. 317 cit La novità insiste tuttavia esternamente alla fattispecie tipica, non mutandone la fisionomia. Siffatta riproduzione degli elementi costitutivi della norma previgente consente un giudizio di piena continuità normativa fra la versione previgente e quella attuale, per la piena sovrapponibilità strutturale delle parti componenti le due previsioni penali. Anche in caso di fatti antecedenti alla novella, verrà applicato il trattamento sanzionatorio tutt’ora vigente, meno afflittivo ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 luglio – 22 ottobre 2015, n. 42607 Presidente Agrò – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Genova ha assolto P.V. dai reati a lui ascritti ai capi 3 e 19 e ridotto la pena a lui inflitta per due condotte di concussione in concorso capi 7 e 9 e due residue condotte di collusione art. 3 L. 9.12.1941, n. 1383 - capi 20 e 21 , ritenute avvinte dal vincolo della continuazione, a tre anni quattro mesi e quindici giorni di reclusione, con conferma delle statuizioni civili e condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute in grado d'appello dalla parte civile B.A.M. . Il giudice di primo grado aveva dichiarato improcedibili per prescrizione i reati di omessa denuncia capo 8 e di falso ideologico capi 5 e 6 della rubrica contestati al P. . Egli risulta dunque attualmente imputato a del reato di cui agli artt. 110 e 317 c.p. capo 7 perché in concorso con A.D. e con C.L. , S.L. , Be.Si. , nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, abusando il P. della sua qualità e dei suoi poteri di luogotenente della Guardia di Finanza in servizio presso Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Genova e collaborando gli altri alla condotta del pubblico ufficiale, così rafforzando il proposito criminoso gli uni degli altri, costringevano o comunque inducevano Ba.Ro. e Ba.Gi. , titolari della Gennaro S.r.l., sottoposta a verifica fiscale da parte del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Genova, all'indebita dazione della somma di Lire 260.000.000 utilizzata per il pagamento di imposte dovute dalla società G.S. Communication Genova e all'indebita promessa dell'ulteriore somma di Lire 450.000.000 in particolare, C.L. , S.G. e Be.Si. , in qualità di soci e responsabili dello studio contabile denominato C. & amp B. di C.L. & amp C. S.a.s. , commercialisti della società verificata, intimidivano gli imprenditori sottoposti a verifica riferendo loro della presenza presso l'autorità di scritti anonimi compromettenti per la società, rappresentavano poi la possibilità di un intervento presso i pubblici ufficiali verificatori volto ad ottenere, in seguito ad una dazione di denaro o di altra utilità, una verifica più favorevole e prospettavano infine gravi conseguenze sul piano fiscale in caso di mancata dazione, costringendo o comunque inducendo così Ba.Gi. e Ba.Ro. che non avrebbero voluto pagare alla dazione e alla promessa A.V.D. , titolare della ditta individuale D.E.P.A. e conoscente di S.G. , faceva da tramite, essendo stato contattato dallo stesso S. , tra lo studio C. e il pubblico ufficiale P. , capo della pattuglia verificatrice dell'impresa Gennaro S.r.l. nonché suo amico, suggerendo ai commercialisti lo strumento delle spese pubblicitarie con relative fatture gonfiate per abbattere i ricavi degli imprenditori verificati, presentando loro il pubblicitario G.S. , in realtà suo prestanome, chiedendo poi per ridurre le conseguenze penali del comportamento illecito del G. l'aiuto del compiacente P. , il quale induceva i Ba. - intimidendoli con riferimento alle fatture e inducendoli a seguire i consigli dei commercialisti - ad effettuare il pagamento del modello F24 a favore del prestanome G.S. P.V. , abusava della sopra ricordata sua qualità e dei suoi poteri, intimidendo gli imprenditori verificati con riferimento alle fatture e inducendoli a seguire i consigli dei commercialisti e costringendoli o comunque inducendoli alla dazione di Lire 260.000.000 per il pagamento del citato modello F24 b del reato di cui agli artt. 110 e 317 c.p. capo 9 perché in concorso con A.D. e con C.L. , S.L. , Be.Si. , nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, abusando il P. della sua qualità e dei suoi poteri di luogotenente della Guardia di Finanza in servizio presso Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Genova e collaborando gli altri alla condotta del pubblico ufficiale, così rafforzando il proposito criminoso gli uni degli altri, costringevano o comunque inducevano B.A.M. , amministratrice della Ca. pelletterie di Ca.Fl. e C. S.n.c. e moglie del titolare Ca.Fl. , sottoposta a verifica fiscale da parte del Comando Compagnia Genova della Guardia di Finanza, all'indebita promessa della somma di 72.000 Euro e di due set di valigie e all'indebita dazione di una somma di denaro di 46.000 Euro circa somma consegnata in contanti dalla B. ai commercialisti e da questi, tramite S.G. , recapitata a A.D. affinché a sua volta la consegnasse al P. c di due distinte condotte di collusione punite dall'art. 3 L. 9.12.1941 n. 1383 capi 20 e 21 in relazione alle verifiche fiscali di cui sopra. 2. P.V. ricorre per mezzo del proprio difensore di fiducia avverso la suindicata sentenza proponendo quattro motivi di ricorso. 1 violazione di norma extrapenale rilevante nonché dell'art. 361 c.p. e illogicità della motivazione con riferimento al reato di omessa denuncia capo 8 , per essere la Corte territoriale incorsa nell'applicazione retroattiva di norma regolamentare la circolare n. 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza allorché all'epoca dei fatti, risalenti al 2002, la pertinente circolare n. 1/1998 poneva l'obbligo di denuncia del reato in capo al direttore della verifica, ufficiale sovraordinato al ricorrente, e non già al capo-pattuglia. Di più, al momento del controllo d'iniziativa effettuato presso il Servizio Informativo dell'Anagrafe Tributaria il P. non si trovava nelle condizioni di individuare con sicurezza gli elementi di un reato, ben potendo il G. apparire un evasore fiscale anziché come l'emittente di fatture per operazioni inesistenti. Infine, il ricorrente avrebbe assolto il proprio obbligo giuridico di denuncia dando notizia dell'accertamento svolto al proprio superiore gerarchico, direttore della verifica. 2 erronea applicazione dell'art. 317 c.p. e vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di motivare in relazione ad elementi decisivi sollevati dal ricorrente in appello in ordine alla concussione di cui al capo 7. Il ricorrente valorizza al riguardo il ruolo decisivo dei commercialisti, coimputati in procedimento connesso, i quali intendevano truffare i loro clienti ed estorcere loro ingenti somme di denaro essendo perfettamente consapevoli che la verifica fiscale in corso nei loro confronti non era pilotata, sicché l'anonimo pervenuto al Comando della GdF di Genova prima dell'avvio della verifica doveva logicamente ascriversi a loro gli stessi commercialisti hanno patteggiato anche per altro analogo episodio, verificatosi nel 2000 e qualificato come estorsione, al quale il ricorrente era totalmente estraneo . La tempistica degli accadimenti dimostrerebbe che tra la scoperta ad opera del ricorrente del presunto evasore totale G.S. 20.3.2002 e la data di pagamento del modello F24 relativo all'omesso versamento da parte di quest'ultimo dell'I.V.A. relativa alle prestazioni poi verificate essere inesistenti da lui solo apparentemente fornite alla Gennaro S.r.l., tra il P. e i Ba. non vi furono contatti, poiché il direttore della verifica presso la Gennaro S.r.l. aveva ordinato di sospenderla. Inoltre, diversi elementi di fatto farebbero escludere la congruità logica degli argomenti portati dalla sentenza impugnata a sostegno della ritenuta colpevolezza del P. egli fu designato come capo-pattuglia dai suoi superiori e nessuno di loro ha riferito che si fosse autoproposto non è stato accertato un rapporto di conoscenza tra i commercialisti infedeli e il P. o tra questi e il G. la raccomandazione dell'A. al P. doveva considerarsi, per la sua vaghezza, del tutto irrilevante tale raccomandazione non ha sortito effetto, poiché la verifica si è conclusa con recuperi per oltre 380.000 Euro , sicché il coinvolgimento del ricorrente nella trama ordita dai commercialisti della Gennaro S.r.l. deve ritenersi frutto di un vero e proprio salto logico fondato su una errata interpretazione del tenore e del contenuto delle conversazioni intercorse tra il ricorrente e il Ba. , nel corso delle quali il primo avrebbe suggerito al secondo di fidarsi dei suoi consulenti. Inoltre, la consapevolezza della vittima circa l'accordo collusivo tra gli intermediari i commercialisti e il pubblico ufficiale viene ricavata da mere congetture, laddove nel caso di specie si sarebbe in presenza di una truffa o di un'estorsione realizzate dai coimputati consulenti fiscali. Era infatti interesse tanto dei commercialisti che dei Ba. che questi ultimi pagassero il ravvedimento operoso per le operazioni inesistenti fatturate dal G. , sicché mancherebbe ogni atto costrittivo e/o induttivo di cui all'art. 317 c.p Infine, la promessa del pagamento di 450.000.000 di Lire avvenne prima dell'apertura della verifica, allorché il ricorrente è stato designato come capo-pattuglia in epoca successiva e si era dunque già consumato il delitto di estorsione, del tutto congetturale essendo un concorso del P. nel disegno criminoso dei commercialisti, avendo tra l'altro questi ultimi che millantavano di avere agganci di rilievo nella Guardia di Finanza finalmente rifiutato la dazione di 190.000.00 di Lire proposta loro dai Ba. . 3 Violazione di legge penale con riferimento agli artt. 110 e 317 c.p. e vizi di motivazione sugli aspetti decisivi della ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 9, in quanto il P. non faceva parte della pattuglia verificatrice, non ha mai conosciuto la persona offesa B. e non ha percepito dalla vicenda la minima personale utilità, sicché appare illogico che egli abbia potuto essere l'autore dell'anonimo recapitato al Comando della GdF di Genova prima della verifica. La semplice amicizia con l'A. rappresenta al riguardo un movente ipotetico e sproporzionato ai fatti. Manca inoltre la prova che egli sia stato l'ispiratore della condotta intimidatoria o induttiva dei commercialisti nei confronti della B. e che la raccomandazione da lui fatta al capo-pattuglia abbia avuto un qualsivoglia effetto, avendo tra l'altro la Corte territoriale assolto gli imputati L. e M. , componenti di quella pattuglia verificatrice, dal reato di omessa denuncia loro originariamente contestato. Per quanto precede, mancherebbe inoltre nel caso di specie vuoi il nesso causale tra abuso di qualità e poteri del pubblico ufficiale e induzione della vittima, vuoi l'elemento psicologico del concorso nel reato, rilevando per l'integrazione del delitto di concussione solo l'attività costrittiva o induttiva qualificata , perché derivante direttamente dall'abuso di poteri/qualità del p.u. e causalmente efficiente rispetto all'indebita dazione/promessa. 4 violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alle due contestazioni di falso in atto pubblico capi 5 e 6 per le quali il Tribunale aveva all'esito del giudizio di primo grado dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, tale pronuncia non essendo giustificata dal minimo supporto indiziario e imponendosi quindi annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 129 c.p.p Considerato in diritto 3. Il Collegio osserva in primo luogo che le condotte di concussione descritte ai capi 7 e 9 della rubrica devono essere qualificate come induzione indebita/dare o promettere utilità ai sensi dell'art. 319-quater c.p Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite il reato di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla L. 190/2012, è designato dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o, più di frequente, minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito SU, n. 12228 del 24.10.2013, Maldera . Il reato di cui all'art. 319-quater c.p., introdotto dalla L. 190/2012, è caratterizzato invece dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione dei destinatario, il quale finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale SU, Maldera . Pertanto, anche se entrambe le fattispecie di cui agli artt. 317 e 319-quater c.p. richiedono una prevaricazione del pubblico ufficiale tale da indurre l'altro soggetto in una posizione di soggezione, per la configurazione del reato di concussione occorre che la condotta costrittiva del p.u. si risolva nella prospettazione di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l’extraneus. La prospettazione da parte del p.u. di danno antigiuridico ovvero l'esistenza di un vantaggio per il privato rappresentano dunque i criteri di valutazione da utilizzare per distinguere nei casi ambigui l'ambito proprio delle due diverse fattispecie. Orbene, già nella prospettazione accusatoria recepita nei capi 7 e 9 dell'imputazione e, ancora, nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, risulta evidente che le vittime delle condotte prevaricatrici del P. e dei suoi complici mirassero al conseguimento di un loro interesse personale, consistente nella definizione dei pendenti accertamenti fiscali in termini per loro ingiustificatamente favorevoli le società soggette a quegli accertamenti avendo abbattuto i propri utili imponibili mediante operazioni fraudolente rappresentate dall'esposizione di spese relative a prestazioni inesistenti . Deve aggiungersi che gli attuali artt. 317 e 319-quater c.p. sono in rapporto di perfetta continuità col previgente art. 317 c.p., poiché la lettura congiunta delle due norme oggi modificate o introdotte dalla novella copre, dal lato del soggetto pubblico agente, la stessa area propria alla concussione regolata dal precedente art. 317 c.p. Sez. 6, 3.12.2012, Roscia . Pertanto, l'induzione richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319-quater, primo comma, c.p. non è diversa da quella del previgente art. 317 c.p. Sez. 6, 11.1.2013, Pierri e la struttura bilaterale del nuovo reato non modifica in alcun modo la posizione del pubblico ufficiale, che resta immutata nei suoi elementi strutturali Sez. 6, 11.2.2013, Castelluzzo , sicché la successione normativa tra il previgente testo dell'art. 317 c.p. e quello del nuovo art. 319-quater c.p. si colloca all'interno del peculiare fenomeno disciplinato dal quarto comma dell'art. 2 c.p. Sez. 6, 7.5.2013, Ancona e Lorusso , con la conseguenza che rimane ferma per i fatti pregressi di concussione ora rientranti nell'ambito del paradigma normativo dell'induzione indebita l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma SU, Maldera . Dalla testé descritta riqualificazione dei reati di cui ai capi 7 e 9 della rubrica consegue che tali reati, commessi nel marzo e nell'aprile del 2002, devono ritenersi prescritti termine massimo ex art. 161 c.p. pari a dieci anni . Del pari prescritti risultano alla data odierna i delitti di collusione punti dall'art. 3 della L. 1389/1941 contestati al ricorrente ai capi 20 e 21 della rubrica con riferimento alle medesime verifiche fiscali cui si riferiscono i delitti di indebita induzione termine massimo ex art. 161 c.p. pari a dodici anni e sei mesi, nell'assenza di cause di sospensione . Si impone pertanto in questa sede, in applicazione dell'art. 129, comma 1, c.p., la declaratoria di estinzione di quei reati per intervenuta prescrizione, mancando agli atti per gli stessi reati ogni evidenza dell'innocenza del ricorrente e sussistendo al contrario plurimi elementi di prova contrari evidenziati nelle due conformi sentenze di condanna pronunciate dai giudici di merito. Restano pertanto ferme le statuizioni civili delle sentenze di primo e secondo grado. La riqualificazione operata da questa Corte, a seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2012, del delitto di concussione in quello di indebita induzione non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato Sez. 6, n. 31957 del 25.1.2013, Cordaro e altri, Rv. 255598 . Deve inoltre escludersi l'evidenza dell'innocenza del ricorrente in ordine alle due contestazioni di falso in atto pubblico di cui ai capi 5 e 6 della rubrica, per le quali è stata dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione ad esito del giudizio di primo grado, sicché infondato è il quinto motivo di ricorso. Tutte le altre doglianze sono invece assorbite dalla declaratoria di cui in dispositivo. P.Q.M. Qualificate le imputazioni ex art. 317 c.p. ai sensi dell'art. 319-quater dello stesso codice, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.