Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori spettano funzioni di vigilanza generale

Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori va riconosciuto un ruolo di vigilanza alta”, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative.

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 41820/15, depositata il 19 ottobre. Il caso. Il Tribunale condannava un uomo – coordinatore per l’esecuzione dei lavori e responsabile di una s.r.l. - per alcune violazioni commesse nell’ambito di un cantiere edile. Ricorre per cassazione l’uomo, lamentando che la sentenza di merito avrebbe assegnato al coordinatore per l’esecuzione dei lavori alcuni doveri di vigilanza estremamente particolareggiati, che non sono in realtà propri della figura, alla quale spetta il solo controllo generale della configurazione delle lavorazioni, il cui vaglio puntuale è invece rimesso alle figure operative. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Con riguardo alla figura dei coordinatore per l'esecuzione dei lavori, i Giudici di Piazza Cavour hanno innanzitutto precisato che ad esso l’art. 92 d.lgs. n. 81/2008 demanda una funzione di generale alta vigilanza , accanto alla quale è previsto uno specifico elenco di verifiche che lo stesso è tenuto a svolgere. Nello specifico, il coordinatore per l'esecuzione dei lavoro è tenuto a verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi applichino le disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC e le relative procedure di lavoro valutare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza POS e la sua coerenza con il PSC verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere segnalare le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni dei PSC, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il coordinatore ha un ruolo di vigilanza alta”. Alla luce del quadro normativo esposto, quindi, secondo gli Ermellini non c’è dubbio che al coordinatore per l'esecuzione vada riconosciuto un ruolo di vigilanza alta”, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative datore di lavoro, dirigente, preposto . Nel caso di specie, il Tribunale di merito ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali, senza chiarire se le stesse siano comunque riferibili a quei doveri di vigilanza alta sopra richiamati. Ne consegue l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 settembre – 19 ottobre 2015, n. 41820 Presidente Squassoni – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/3/2014, il Tribunale di Messina dichiarava L.C. - nella qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e di responsabile della L & amp G Costruzioni s.r.l. - responsabile di talune violazioni commesse nell'ambito dì un cantiere edile sito in Messina, analiticamente indicate nel capo di imputazione, e lo condannava alla pena di 6 mila euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione il C., personalmente, deducendo tre motivi - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione soltanto su alcune prove, senza tenere in alcun conto altre, di segno contrario, che avrebbero confermato che il cantiere in oggetto non presentava, in realtà, alcuna irregolarità - difetto di motivazione, violazione dell'art. 92, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La sentenza avrebbe assegnato al coordinatore per l'esecuzione dei lavori alcuni doveri di vigilanza minuti non propri della figura, alla quale sarebbe invece demandato soltanto un obbligo di controllo alto , che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative datore di lavoro, dirigente, preposto - violazione dell'art. 68, comma 1, lett. b , e comma 2, d. I.gs. n. 81 del 2008. II Tribunale avrebbe applicato una pena eccessiva, ultra legem, in quanto avrebbe violato il principio secondo cui le condotte contestate dovevano esser considerate come unica violazione, senza applicare alcun aumento a titolo di continuazione. Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato al riguardo, risulta assorbente il secondo motivo. Come già affermato da questa Corte, con riguardo alla figura dei coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 92, d. Igs. n. 81 dei 2008, occorre rilevare che i compiti assegnati alla stessa risalgono al d. Igs. 14 agosto 1996, n. 494 di attuazione della Direttiva 92/57/CEE - nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella dei committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, diversamente a lui riferibili, implicanti particolari competenze tecniche. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5, d. Igs. n. 494 del 1996, ed attualmente trasfuso nel citato art. 92, d. Igs. n. 81 dei 2008, in forza dei quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento P.S.C. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza P.O.S. , assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S. ad orgaN.re tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che - come affermato dal ricorrente - il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza alta , che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento , demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto tra le altre, Sez. 4, n. 3809 del 7/1/2015, Cominotti, Rv. 261960 Sez. 4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 255102 Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 247536 . Orbene, tutto ciò premesso, rileva il Collegio che la motivazione stesa dal Tribunale di Messina risulta - oltre che molto sintetica - non aderente al principio di diritto da ultimo enunciato, atteso che riconosce la responsabilità dei C. in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali relative, tra l'altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore , senza precisare se le stesse siano comunque riferibili - nel caso di specie - a quei doveri di vigilanza alta sopra richiamati, imposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oppure invero demandate ad altre fiugre. Ancora, la sentenza non ha speso alcuna considerazione in ordine ai testi Sardo e Diaco, escussi ex art. 507 cod. proc. pen., i quali - giusta tenore dei ricorso, in ciò specifico e completo - avrebbero reso dichiarazioni in palese dissonanza con quanto affermato dai testimoni indotti dal pubblico ministero. La pronuncia, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina.