Il regime di impugnabilità dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo disposto dal pm

La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha ribadito il principio del favor impugnationis secondo cui l'omessa od errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell'individuazione dell'atto dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare e alla possibilità di individuare comunque il provvedimento che si è inteso impugnare.

Lo ha riaffermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41765/15, depositata il 16 ottobre. Il caso. Il gip emetteva decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti di un uomo sottoposto ad indagini per truffa e falso ex articolo 483 c.p Interposto gravame dal pm, il Tribunale dichiarava la nullità del decreto de quo nella parte in cui era stata omessa la pronuncia su alcune richieste del pm e disponeva la trasmissione degli atti al gip. Avverso tale ordinanza, ricorre per cassazione l’indagato, lamentando che il Tribunale non aveva considerato l’eccezione difensiva di inammissibilità dell’appello. Secondo la ricostruzione del ricorrente, infatti, il gip si era limitato a convalidare il decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza dal pm ex articolo 321, comma 3 bis , c.p.p. - provvedimento non suscettibile di autonoma impugnazione da parte del pm, la cui richiesta era stata del resto integralmente accolta sul quantum essendosi ravvisato il fumus di due tra i reati ipotizzati. Il pm, poi, nella prospettazione del ricorrente, non aveva alcun interesse, e comunque non l’aveva dimostrato, ad ottenere il sequestro anche in relazione agli altri titoli di reato, mentre la possibilità di procedere a sequestro preventivo in relazione ai reati di abuso di ufficio, per i quali il gip non si era pronunciato, anche nei confronti degli aventi diritti estranei a detti reati era rappresentata in maniera del tutto generica, stante la mancata identificazione dei soggetti terzi estranei a l’astrattezza dell’interesse configurato. L’ordinanza con cui il giudice convalida il sequestro è inoppugnabile. Sul punto, gli Ermellini hanno preliminarmente precisato che in tema di sequestro l'articolo 322 bis c.p. attribuisce al pm la facoltà di proporre appello, fuori dei casi previsti dall'articolo 322 c.p.p., contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pm. La giurisprudenza di legittimità, hanno proseguito i Giudici di Piazza Cavour, ha chiarito che con tale norma, il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in cui la doglianza ha motivo di rivolgersi contro la reiezione di un'istanza relativa all'applicazione di una misura cautelare reale, al fine di ottenerne l'accoglimento, in via sostitutiva, dal giudice dei gravame . L'ordinanza a mezzo della quale il giudice convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal pm è invece inoppugnabile, ed anche contro il decreto del pm non è previsto alcun mezzo di impugnazione, considerato che tale provvedimento ha carattere meramente provvisorio ed è destinato ad un’automatica caducazione anche nel caso in cui, intervenuta la convalida, il giudice è tenuto ad emettere un proprio decreto di sequestro preventivo, che costituisce il titolo che legittima il vincolo reale esistente sul bene sequestrato . Nel caso di specie il Tribunale, pur non essendosi espressamente pronunciato sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, ha ritenuto che l'impugnazione si riferisse al decreto, e non all’ordinanza indicata nell'atto di appello, tenendo conto del contenuto delle censure e del principio del favor impugnationis affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omessa od errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell'individuazione dell'atto dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare e alla possibilità di individuare comunque il provvedimento che si è inteso impugnare. L’appello non riguardava un provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo. Ad ogni modo, precisano dal Palazzaccio, rimane il fatto che l’appello proposto dal pm non riguardava un provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, ma un provvedimento che – decidendo sulle richieste del pm -, le accoglieva quanto al fumus limitatamente ai reati di truffa ascritti all’uomo e le accoglieva integralmente in relazione al quantum . Né può valere a configurare l’interesse del pm all’appello l’asserito nesso della somma sottoposta a sequestro preventivo per equivalente con i reati di abuso di ufficio ascritti, dal momento che l’articolo 240 c.p. individua dei precisi collegamenti tra le cose da assoggettare a confisca ed il reato – nesso che nell’atto di appello era stato oggetto di un’affermazione solo generica. Per tutte le ragioni sopra esposte, quindi, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 luglio – 16 ottobre 2015, numero 41765 Presidente Esposito – Relatore Cammino Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27 novembre 2014 il Tribunale di Catanzaro pronunciandosi sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente della somma di 849.447,76 e di quelle ulteriori corrisposte dalla Regione Calabria emesso dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di Z. F., sottoposto ad indagini per truffa e falso ex articolo 483 cod.penumero in relazione al conferimento dell'incarico di direttore generale del dipartimento numero 2 Presidenza della Regione Calabria ha dichiarato la nullità del decreto impugnato nella parte in cui era stata omessa la pronuncia sulla richiesta del pubblico ministero in ordine ai reati indicati ai capi 6, 7, 10, 11 e 12 della rubrica ed ha disposto la trasmissione degli atti al giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Avverso la predetta ordinanza l'indagato Z., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 322-bis cod.proc.penumero e la violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione, non avendo il Tribunale tenuto conto dell'eccezione difensiva di inammissibilità dell'appello formulata con atto depositato in cancelleria il 27 novembre 2014. Nel caso di specie, sostiene il ricorrente, il giudice per le indagini preliminari non aveva emesso un'ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, avverso la quale li pubblico ministero sarebbe stato legittimato a proporre appello, ma si era limitato a convalidare il decreto di sequestro preventivo emesso in via di urgenza dal pubblico ministero ex articolo 321, comma 3-bis, cod.proc.penumero , provvedimento non suscettibile di autonoma impugnazione da parte del pubblico ministero la cui richiesta era stata del resto integralmente accolta sul quantum essendosi ravvisato il fumus di due i delitti di truffa contestati ai capi 3 e 8 tra i reati ipotizzati. Il pubblico ministero non aveva alcun interesse, e comunque non l'aveva dimostrato, ad ottenere il sequestro anche in relazione agli altri titoli di reato, mentre la possibilità di procedere a sequestro preventivo in relazione al reati dl abuso di ufficio, per i quali il giudice per le indagini preliminari non si era pronunciato, anche nei confronti degli aventi diritto estranei a detti reati era rappresentata in maniera del tutto generica, stante la mancata identificazione dei soggetti terzi estranei e l'astrattezza dell'interesse configurato. La giurisprudenza citata nell'ordinanza impugnata si riferiva al caso di applicazione di misure cautelavi personali, In cui l'interesse ad impugnare del pubblico ministero è concreto perché la riqualificazione giuridica dei fatti potrebbe influire sui termine di durata della custodia cautelare e sulla revoca della misura cautelare In corso, e, comunque, la compatibilità tra l'articolo 310 e l'articolo 322-bis cod.proc.penumero non consentirebbe una completa assimilazione dell'appello in materia di misure cautelavi personali a quello in materia di sequestro. Nel caso di specie peraltro non risultava oggetto di appello il decreto di sequestro, ma genericamente l 'ordinanza , che non poteva non identificarsi nell'unica ordinanza che era quella dl convalida del decreto di urgenza emesso dal pubblico ministero. Solo l'omessa devoluzione al giudice di appello comporterebbe la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari, mentre nel caso di specie l'appello conteneva una diffusa esposizione delle ragioni per le quali si chiedeva l'accoglimento del gravame e nei limiti del devoluto il tribunale avrebbe potuto integrare il provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia tenuto conto delle eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate con atto depositato in cancelleria il 27 novembre 2014, lo stesso giorno dell'udienza, e ribadite nel ricorso in esame. L'appello proposto in data 15 ottobre 2014 dal pubblico ministero avverso ordinanza in materia di sequestro preventivo , accolto dal Tribunale di Catanzaro, aveva ad oggetto l'ordinanza R.M.R. numero 194/2014 emessa dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in data 10 ottobre 2014 nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sui capi di incolpazione nnumero 6, 7, 10, 11 e 12 dei provvisorio editto imputativo , e quindi sui delitti dl abuso di ufficio ascritti a soggetti diversi dal ricorrente Z. T. D. e M. R. capo 6, N. U. e M. R. capo 7, S. G. capo 10, N. U. capo 11, N. U., S. G. T., D. e T. S. capo 12 , i quali avrebbero, a vario titolo, favorito il conferimento di incarichi dirigenziali allo Z. A questo riguardo va rilevato che in tema di sequestro, l'articolo 322-bis cod.penumero attribuisce al pubblico ministero la facoltà di proporre appello, fuori dei casi previsti dall'articolo 322 cod.proc.penumero , contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. Questa Corte Cass. sez.VI 15 dicembre 1993 numero 4136, Ascanf Sez.Unumero 31 maggio 2005 numero 21334, Napolitano sez.III 17 gennaio 2014 numero 5770, Brancalente ha già avuto modo di affermare che con tale norma, Introdotta dal d.lgs. 14 gennaio 1991 numero 12, in analogia con la corrispondente norma dell'articolo 310, comma 1, cod.proc.penumero in tema di misure cautelavi personali, il legislatore, prevedendo anche per il sequestro una impugnazione diversa dal riesame, ha voluto riferirsi a quelle situazioni in cui la doglianza ha motivo di rivolgersi contro la reiezione di un'istanza relativa all'applicazione di una misura cautelare reale, al fine di ottenerne l'accoglimento, in via sostitutiva, dal giudice dei gravame. L'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'articolo 321, comma 3, cod.proc.penumero convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero è invece inoppugnabile Sez. Unumero 31 maggio 2015 numero 21334 Napolitano ed anche contro il decreto dei pubblico ministero non è previsto alcun mezzo di impugnazione, considerato che trattasi di un provvedimento che ha carattere puramente provvisorio, destinato ad una automatica caducazione non solo nel caso in cui non vengano rispettati i termini indicati dall'articolo 321, commi 3 bis e 3 ter, cod.proc.penumero o nel caso di mancata convalida, ma anche nel caso in cui, intervenuta la convalida, il giudice è tenuto, a norma dell'articolo 321 c.p.p., comma 3 bis ad emettere un proprio decreto di sequestro preventivo che costituisce il titolo che legittima il vincolo reale esistente sul bene sequestrato. Nel caso di specie il Tribunale, pur non essendosi espressamente pronunciato sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, ha ritenuto che l'impugnazione si riferisse al decreto , e non ali ordinanza l'unica ordinanza era quella di convalida del sequestro disposto dal pubblico ministero in via di urgenza indicata nell'atto di appello, tenendo conto del contenuto delle censure e del principio del favor impugnationis affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità Cass. Sez.Unumero 12 ottobre 1993 numero 10296, P.M. in proc. Balestriere sez.III 9 dicembre 2003 numero 2034, Natalizia sez.I 17 maggio 2013 numero 23932, Marini sez.VI 26 febbraio 2015 numero 13832, Bertolucci , secondo la quale l'omessa od errata indicazione degli estremi del provvedimento Impugnato determina l'inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell'individuazione dell'atto dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare e alla possibilità di individuare comunque il provvedimento che si è inteso Impugnare. Infatti a f.9 del provvedimento impugnato si afferma che il pubblico ministero invocava, in accoglimento dell'appello, l'annullamento dell'ordinanza rectius , decreto . Del resto la circostanza che Il giudice abbia pronunciato la convalida e il sequestro con provvedimento formalmente unico costituisce una mera eventualità nella redazione degli atti che non può incidere sul regime delle impugnazioni e consente comunque di distinguere idealmente la parte del provvedimento in cui si accerta la ricorrenza dei presupposti per l'intervento d'urgenza da quella in cui si accerta la ricorrenza dei presupposti per il sequestro preventivo Cass. Sez.Unumero 31 maggio 2015 numero 21334 Napolitano . Lo stesso appellante, nella premessa al motivi di appello f.9 dei motivi di appello del resto precisava che con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP di Catanzaro, ripercorsi ed analizzati i fatti, convalidava il detto provvedimento e contestualmente emetteva decreto di sequestro preventivo , sostenendo che l'interesse al gravame sussisteva in ragione della parzialità della pronuncia di accoglimento che, focalizzando l'attenzione, sostanzialmente, sui soli delitti di truffa portati dai capi 3 e 8 della rubrica gli unici esaminati compromette l'efficacia del vincolo ablatorio suscettibile di caducazione qualora -in sede di impugnazione non venisse condivisa la sussistenza dei fumus in ordine ai suindicati capi di incolpazione valutati . Rimane comunque il fatto che l'appello del pubblico ministero non riguardava un provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, ma un provvedimento che pronunciandosi sulle richieste del pubblico ministero le accoglieva in relazione al fumus limitatamente ai reati di truffa aggravata ascritti allo Z. e le accoglieva integralmente in relazione al quantum. L'esistenza di un interesse del pubblico ministero ad ottenere una pronuncia sul fumus commissi delitti anche In relazione al reati di abuso di ufficio, ascritti a persone diverse dallo Z., era fondata nell'atto di appello sul contenuto di una pronuncia di questa Corte la numero 10309 del 2014, della Sesta sezione penale che riguarda il caso, dei tutto diverso, dell'attualità dell'interesse del pubblico ministero a impugnare il provvedimento con il quale venga diversamente qualificato il reato addebitato, quando da tale decisione consegua la revoca della misura cautelare personale in corso o la riduzione dei termini di durata massima della medesima misura. Si tratta peraltro di una pronuncia seguita da altre pronunce contrastanti Cass. sez.VI 28 novembre 2014 numero 3326, P.M. In proc. Papa sez.III 17 aprile 2014 numero 36731, Inzerra che limita la configurabilità dell'interesse all'impugnazione nelle sole ipotesi in cui la pronuncia incida concretamente sul titolo cautelare , e priva di concreto collegamento con la fattispecie In esame. Anche la pronuncia citata nell'ordinanza emessa dal giudice dell'appello cautelare Cass. sez.III 3 luglio 2014 numero 45234, Tomeucci non si adatta peraltro alla fattispecie in esame, in quanto riguarda un caso di appello proposto avverso l'ordinanza dei giudice per l'udienza preliminare con la quale era stata rigettata l'istanza di restituzione del bene, senza nulla dire in ordine alla richiesta di revoca del sequestro. Il Tribunale cautelare, investito in sede di appello esclusivamente con la doglianza relativa al vizio di omessa pronuncia, si era limitato a dichiarare la nullità dell'ordinanza gravata ma non aveva né azionato la fase rescissoria, alla quale non poteva comunque dare corso non essendogli stati devoluti, Indipendentemente dall'omessa pronuncia, temi di merito, e neppure aveva ritrasmesso gli atti al giudice del procedimento principale perché provvedesse sull'istanza. In tal modo, la parte era stata privata di qualsiasi decisione sulla richiesta di dissequestro del bene. Si trattava comunque, rileva la Corte, di un'impugnazione ritualmente proposta avverso un provvedimento di sostanziale rigetto privo di motivazione senza che al giudice dell'appello cautelare fossero stati devoluti, nonostante l'omessa pronuncia, temi di merito. Nel caso in esame il provvedimento impugnato era, invece, di sostanziale integrale accoglimento e come tale non poteva essere impugnato dal pubblico ministero. Né vale a configurare l'interesse del pubblico ministero all'appello l'asserito nesso della somma sottoposta a sequestro preventivo per equivalente con I reati dl abuso dì ufficio ascritti ai capì 6, 7, 10, 11 e 12 della rubrica in quanto l'articolo 240 cod. penumero , richiamato dall'articolo 335-bis cod.penumero , individua del precisi collegamenti tra le cosa da assoggettare a confisca e il reato, nesso che nell'atto di appello era stato solo genericamente affermato. 3. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.