Detenuti ‘raccomandati’ dal magistrato al direttore: nessun reato. E la denuncia, priva di fondamento, non è calunnia

Fatti segnalati a scoppio ritardato il direttore del carcere è in pensione e denuncia il Procuratore della Repubblica. Accusa ritenuta, però, non veritiera. Ma la raccomandazione non è valutabile come reato, e quindi la segnalazione alla polizia non è catalogabile come calunnia.

‘Occhio di riguardo’ per due detenuti. Così il direttore di una casa circondariale denuncia – ‘a scoppio ritardato’, cioè una volta raggiunta la pensione – le presunte pressioni subite da un Procuratore della Repubblica, e finalizzate a fornire un regime carcerario soft per i due uomini in prigione. Accusa, questa, valutata, però, come non veritiera. Consequenziale la contestazione del delitto di calunnia nei confronti dell’ex direttore. Quest’ultimo, però, si salva, per la semplice ragione che la raccomandazione” fattagli dal Procuratore della Repubblica non aveva avuto seguito inesistente, quindi, l’ipotesi di reato che ha dato origine alla vicenda, cioè l’ abuso d’ufficio” attribuito al magistrato Cassazione, sentenza n. 40407, sesta sezione penale, depositata oggi . Raccomandazione . Per l’ex direttore della casa circondariale, però, l’andamento della battaglia giudiziaria è davvero negativo sia in primo che in secondo grado è stato ritenuto responsabile di calunnia . A salvarlo, però, la prescrizione . Nessun dubbio per i giudici di merito l’uomo ha incolpato, pur sapendolo innocente, un Procuratore della Repubblica di avergli raccomandato di avere un occhio di riguardo per due detenuti . Decisive due considerazioni primo, non vi sono elementi per ritenere veritiera l’accusa nei confronti del magistrato secondo, è sospetto il fatto che l’uomo abbia riferito agli organi di polizia quando egli era già in pensione, anziché presentare tempestivamente formale denuncia – come avrebbe dovuto, quale direttore del carcere – non appena ricevute le indebite pressioni . Denuncia . Anche il lungo periodo trascorso – ben cinque anni! – tra le presunte pressioni e la denuncia è significativo, quindi, secondo i giudici di merito. Visione corretta, almeno in teoria, quella che ha portato a ritenere colpevole l’ex direttore. Ma va preso in esame, per i giudici della Cassazione, un elemento ulteriore, ossia la concretezza dell’ipotesi di reato attribuita al magistrato. Ebbene, su questo fronte, bisogna tener presente, spiegano i giudici, che non è configurabile nella mera ‘raccomandazione’ o nella ‘segnalazione’ una forma di concorso morale nel reato di abuso d’ufficio, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato , poiché la raccomandazione, come fatto a sé stante, non ha un’efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione, secondo il suo personale apprezzamento . Applicando tale visione alla vicenda in esame, si può considerare evidente l’insussistenza del reato oggetto d’accusa , anche alla luce del fatto che la denuncia agli organi di polizia giudiziaria è stata sporta dallo stesso soggetto che avrebbe ricevuto l’asserita raccomandazione, senza dar seguito alla sollecitazione fattagli . In sostanza, sono state portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come rappresentate e documentate, non sono idonee a indicare taluno – il Procuratore della Repubblica – come colpevole di fatti costituenti reato , nonostante la diversa convinzione dell’ex direttore del carcere, che, proprio per questo, si salva dalla contestazione del reato di calunnia .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 settembre – 8 ottobre 2015 numero 40407 Presidente Agrò – Relatore Carcano Ritenuto in fatto 1.B.S. impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il delitto calunnia ascrittogli l'imputazione è di avere incolpato A.F., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, pur sapendolo innocente, di avergli raccomandato di avere un occhio di riguardo per i fratelli C. e per C.D , che conosceva, aggiungendo vedrà, con loro dalla sua, non avrà fastidi dagli altri detenuti . B.S., già direttore della Casa Circondariale di Ragusa, riferì il 5 maggio 1997 agli ispettori della polizia di Stato che A.F. ebbe a raccomandargli, nel corso di un incontro occasionale avvenuto nell'estate del 1992, i fratelli C. e C.D , all'epoca detenuti nel carcere di Ragusa. Ad avviso della Corte d'appello, non vi sono elementi per ritenere veritiera l'accusa di B.S. nei confronti del dr. A.F. fatti, peraltro, riferiti agli organi di polizia quando egli era già in pensione, anziché presentare tempestivamente formale denuncia - come avrebbe dovuto, quale Direttore del Carcere - non appena ricevute le indebite pressioni. 2.I1 ricorrente deduce - violazione di legge per erronea applicazione dell'articolo 420 ter c.p.p., per essere stato rinviato a giudizio all'esito dell'udienza preliminare, nonostante avesse presentato certificato medico attestante legittimo impedimento a parteciparvi - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 368 c.p., poiché nelle dichiarazioni rese non vi erano accuse di un vero e proprio reato nei confronti di A.F - mancata assunzione e valutazione di prova ritualmente acquisite. - mancata assunzione di prova decisiva riguardanti le indagini della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Il delitto di calunnia è integrato là dove il soggetto agente incolpi taluno, che egli sa innocente, di un reato. Nel nostro caso, S. riferì agli ispettori di polizia che il Procuratore delle Repubblica dr. A.F. gli avrebbe raccomandato , nell'estate del lontano 1992, i fratelli C. e C.D , all'epoca detenuti nel carcere di Ragusa. Per uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è configurabile nella mera raccomandazione o nella segnalazione una forma di concorso morale nel reato di abuso d'ufficio, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la raccomandazione , come fatto a sé stante, non ha un'efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento Sez. V, 16 maggio 2014,dep. 21 luglio 2014, numero 32035 Sez.VI, 9 gennaio 2013,dep.6 febbraio 2013, numero 5895 Sez. VI, 13 aprile 2005, dep.4 ottobre 2005, numero 35661 . L'insussistenza dei reato oggetto d'accusa è ancor più avvalorata dalla circostanza che la denuncia agli organi di polizia giudiziaria è stata sporta dallo stesso soggetto che avrebbe ricevuto l'asserita segnalazione o raccomandazione , senza dar seguito alle sollecitazione fattegli. In conclusione, non è configurabile il reato di calunnia nell'ipotesi in cui vengono portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come rappresentate e documentate, non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l'agente, sulla base dei dati esposti, manifesta l'erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un illecito penale Sez. VI, 16 giugno 2015,dep. 24 giugno 2015, numero 26542 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.