Anticipati i temi della prova scritta di una selezione pubblica: è rivelazione di segreti d’ufficio

La rivelazione da parte di un membro della commissione esaminatrice delle domande oggetto della prova di esame o anche solo di elementi diretti a far conoscere in anticipo l’oggetto ritenuto dalla commissione tra i più probabili della prova d’esame de qua , danneggia l’interesse al buona andamento della Pubblica Amministrazione ed integra il reato di cui all’art. 326 c.p

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 39115/15, depositata il 25 settembre. Il caso. Il tribunale aveva condannato due donne alla pena ritenuta di giustizia per il reato continuato di cui all’art. 326, comma 1, c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio . Le donne, infatti, avevano violato i doveri inerenti alle loro funzioni ed abusato delle loro qualità, rivelando ad un uomo gli specifici argomento oggetto della prova scritta di una selezione pubblica. La corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, propongono ricorso per cassazione le imputate. La rivelazione di segreti d’ufficio è un reato di pericolo effettivo. A giudizio degli Ermellini, dal complesso delle emergenze probatorie, i giudici di merito hanno coerentemente desunto la sussistenza dell’ipotizzata condotta delittuosa, avuto riguardo alla costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui integra gli estremi del reato di rivelazione d’ufficio la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, ad uno o più concorrenti, con l’esclusione di tutti gli altri, l’oggetto della prova d’esame specificamente ritenuto fra i più probabili della commissione stessa, trattandosi di notizia di ufficio” destinata a rimanere segreta . Nella stessa prospettiva, inoltre, i Giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che l’insegnamento costante del Supremo Collegio ha precisato che il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio previsto dall’art. 326 c.p. richiede, per la sua configurabilità sotto il profilo materiale, che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta . Tale delitto, quindi, si configura come un reato di pericolo effettivo, e non meramente presunto, con ciò intendendosi che la rivelazione del segreto è punibile in quanto suscettibile di produrre nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta . I membri della commissione devono far competere i concorrenti sullo stesso piano. Nel caso in esame, secondo il Supremo Collegio, trattandosi di espletamento di un pubblico concorso – situazione in cui si esprime il principio del buon andamento della pubblica amministrazione – il carattere di segretezza che contraddistingue lo svolgimento della procedura e la scelta della traccia d’esame non può ragionevolmente essere contestato. E proprio da tale carattere discende l’obbligo per i membri della commissione di concorso di osservare accuratamente il dovere di far competere i concorrenti su un piano di parità, e il divieto di violare la segretezza di quelle attività dell’ufficio che siano previste e disposte come tali. Pertanto, la rivelazione da parte di un membro della commissione esaminatrice delle domande oggetto della prova di esame o anche solo di elementi diretti a far conoscere in anticipo l’oggetto ritenuto dalla commissione tra i più probabili della prova d’esame de qua , viola la garanzia della segretezza ed altera il corretto processo di formazione della volontà della pubblica amministrazione in ordine all’espletamento del concorso anche nei casi in cui siano stati rivelati a tutti i concorrenti , di talché ne risulta danneggiato l’interesse al buona andamento della PA ed integrato lo specifico reato di cui all’art. 326 c.p I principi sopra esposti, secondo la Corte di Cassazione sono stati correttamente applicati dai giudici di merito tuttavia, il reato attribuito alle due donne risulta estinto per l’intervenuto decorso del termine di prescrizione e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 luglio – 25 settembre 2015, n. 39115 Presidente Agrò – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 10 giugno 2014, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 3 maggio 2013, che condannava B.D. e C.A. alla pena di un anno di reclusione ciascuna, con l'interdizione dai pubblici uffici e il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato continuato di cui agli artt. 110, 326, comma 1, c.p., commesso in Pesaro e Fano sino al 26 novembre 2007 per avere, nelle rispettive qualità, la C. , di dirigente il servizio di formazione professionale - politiche per l'occupazione della Provincia di Pesaro e Urbino, nonché di presidente della commissione per la selezione pubblica indetta da quella Provincia per l'assunzione a tempo determinato di 14 unità con profilo professionale di istruttore politiche attive del lavoro, cat. C, da assegnare al servizio 1.2 , e la B. di capo ufficio dell'area amministrativa del centro per la formazione di Pesaro, violato i doveri inerenti le loro funzioni e abusato delle loro qualità, rivelando a U.P. gli specifici argomenti oggetto della prova scritta della su citata selezione pubblica, fissata il 27 novembre 2007 presso il centro per l'impiego della su indicata Provincia, e comunque per averne agevolato la conoscenza da parte del predetto. 2. I difensori delle predette imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata pronuncia, deducendo cinque motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 2.1 . Vizi motivazionali per manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto attendibile la deposizione resa dalla persona offesa, senza considerare, fra l'altro, la insuperabile circostanza di fatto - emergente dalle deposizioni rese dai testi A.C. e R.S. , entrambi membri della commissione giudicatrice - che le domande della prova scritta non erano state da essi preparate la mattina e nemmeno il pomeriggio del 26 novembre 2007, avendo quei testimoni riferito di averle predisposte la sera prima del concorso e di non averle concertate con alcuno, né divulgate, fino al momento in cui sono state dettate alla segretaria la mattina del 27 novembre 2007. 2.2. Vizi motivazionali, per omessa o manifesta illogicità della motivazione, nonché per travisamento delle risultanze processuali, non avendo la Corte d'appello considerato le obiezioni difensive circa il fatto che il confronto preventivo tra i componenti la commissione vi era stato, come riferito da entrambi i testi A. e R. , in occasione della prima riunione della commissione giudicatrice il 22 novembre 2007 , ma in forma molto veloce, senza mai interessare argomenti e domande sui quali la prova si sarebbe articolata, ma solo per definire di quali argomenti si sarebbero occupati l'uno e l'altro, sulla base di una distribuzione che, peraltro, già esisteva nei fatti. 2.3. Erronea interpretazione degli artt. 110 e 326 c.p., in relazione alla posizione funzionale della B. , in quanto la stessa era del tutto estranea all'espletamento della procedura di selezione pubblica, non avendovi assunto alcun ruolo, di fatto e/o di diritto, sicché quanto da lei riferito all'U. non può essere considerato una notizia d'ufficio ai sensi dell'art. 326 c.p Le informazioni riguardanti lo svolgimento della prova scritta, infatti, a prescindere dal loro specifico contenuto, sono informazioni che pertengono alla sola commissione giudicatrice istituita al fine dell'espletamento del concorso, commissione della quale la B. pacificamente non faceva parte. Il fatto, dunque, deve ritenersi atipico rispetto alla fattispecie legale, poiché la propalazione non è avvenuta in violazione dei doveri d'ufficio, né la sua conoscenza è avvenuta in ragione dell'ufficio , come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello. Le stesse informazioni trasmesse all'U. , peraltro, al momento della comunicazione non erano più segrete ai sensi dell'art. 326 c.p., poiché già la C. aveva portato a conoscenza dell'U. - come pure di tutti gli altri candidati interessati al bando - alcune informazioni in merito al concorso che lo vedeva partecipante. 2.4 . Erronea interpretazione degli artt. 110 e 326 c.p., in relazione alla posizione funzionale della C. , atteso che le informazioni da quest'ultima messe a disposizione dell'U. non possono considerarsi propriamente notizie, essendo state da lei elaborate in via induttiva, sulla base dei generici riferimenti metodologici stabiliti dalla commissione per adeguare il taglio delle domande da formulare alla specificità della procedura concorsuale in atto. Oggetto del processo, infatti, sono, secondo la stessa Corte d'appello, argomenti delimitati , dunque informazioni in nulla equiparabili alla specifica traccia del tema oggetto della prova d'esame. 2.5. Violazioni di legge e vizi motivazionali relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte d'appello considerato le obiezioni difensive circa il fatto che entrambe le imputate non hanno tratto alcun vantaggio o utilità dalla loro condotta. 3. Nell'udienza celebrata dinanzi a questa Suprema Corte in data 23 luglio 2015 il difensore ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato in data 26 marzo 2015. Considerato in diritto 1. Le censure prospettate in ordine alla configurabilità della contestata ipotesi di reato devono ritenersi infondate, avendo le conformi decisioni dei Giudici di merito analiticamente ricostruito l'intera vicenda oggetto del tema d'accusa e specificamente disatteso le obiezioni ed i rilievi difensivi, evidenziando in particolare, alla stregua delle numerose ed univoche risultanze probatorie offerte dall'esito dell'istruzione dibattimentale, le seguenti circostanze di fatto a che il concorso, per titoli ed esami, era riservato ai soli quattordici candidati in possesso dei requisiti di servizio indicati nel bando, e che allo stesso si erano presentati ventisette concorrenti b che in occasione di un primo colloquio, intervenuto tra l'U. e la C. il giorno prima del concorso, ossia il 26 novembre, su iniziativa della predetta imputata, quest'ultima gli aveva dettato domande che sarebbero state oggetto della prova e che l'U. aveva annotato su un foglio c che nel pomeriggio dello stesso giorno, a seguito di una telefonata da parte della B. , vi era stato un ulteriore colloquio, all'interno dell'autovettura di quest'ultima, la quale, dopo aver premesso di essere intervenuta su incarico e per conto della C. , aveva estratto e consegnato all'U. un plico contenente trenta domande, numericamente ordinate e ripartite in tre fogli, che corrispondevano a quelle dell'esame ed a quelle non estratte d che entrambi i colloqui erano stati oggetto di registrazione da parte del denunciante, il quale ne aveva riversato gli esiti sul computer e che un terzo colloquio, anch'esso registrato, era infine avvenuto con la C. nel dicembre 2007, allorquando il concorso era stato espletato con esito negativo per l'U. f che i tre colloqui registrati dovevano ritenersi del tutto coerenti rispetto a quanto dichiarato dall'U. ed alla ricostruzione operata anche sulla base delle correlative trascrizioni effettuate dal consulente tecnico d'ufficio g che la C. si era impegnata nella indizione di un bando di concorso per quei profili professionali corrispondenti ai lavoratori impiegati con un contratto annuale presso il suo servizio e si era attivata perché interessata a stabilizzarne la posizione, sia pure a tempo determinato h che il bando di concorso indicava quale oggetto della prova scritta alcuni testi normativi ed argomenti generali per un totale di sei complessive tematiche , mentre le trenta domande suddivise in gruppi da dieci, che costituivano le tre tracce di cui una estratta al momento della prova , si articolavano come argomenti delimitati e corrispondenti, sia per tipologia che nella specificità dei contenuti, a quelli annotati in un appunto prodotto alla P.G. e vergato a mano dal denunciante i che il prospetto prodotto dall'U. risultava collegato al contenuto del dialogo registrato con la C. e che il tenore delle espressioni usate nel successivo colloquio registrato con la B. consentiva di ritenere che la rivelazione delle domande si aggiungeva a quella avente ad oggetto le relative tracce ovvero i sintetici argomenti ricevuti qualche ora prima dalla C. , tanto che lo stesso incipit della conversazione si richiamava chiaramente all'incontro avvenuto di mattina l che in occasione dell'ultimo colloquio intercorso con la C. , anch'esso registrato dall'U. , l'imputata confermava che il concorso era stato bandito in modo mirato e che si trattava dell'ultima possibilità prima che la legge finanziaria imponesse l'esigenza di professionalità più elevate, anche se avrebbero cercato di dargli ancora l'opportunità . 2. Dal complesso delle su indicate emergenze probatorie, sia analiticamente che globalmente valutate, i Giudici di merito hanno coerentemente desunto la sussistenza dell'ipotizzata condotta delittuosa, avuto riguardo alla pacifica linea interpretativa ricavabile dall'insegnamento di questa Suprema Corte Sez. 6, n. 51691 del 02/12/2014, dep. 11/12/2014, Rv. 261671 Sez. 6, n. 3669 del 12/10/1999, dep. 22/03/2000, Rv. 215739 v., inoltre, Sez. 6, n. 9324 del 11/02/2002, dep. 08/03/2002, Rv. 221512 , secondo cui integra gli estremi del reato di rivelazione di segreto di ufficio la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, ad uno o più concorrenti, con l'esclusione di tutti gli altri, l'oggetto della prova d'esame nella specie la traccia di un tema specificamente ritenuto fra i più probabili dalla commissione stessa, trattandosi di notizia di ufficio destinata a rimanere segreta. Nella stessa prospettiva, inoltre, si è precisato che l'anticipata comunicazione ai candidati della traccia del tema oggetto della prova di esame in un pubblico concorso integra il delitto de quo anche nel caso in cui la coincidenza tra il numero dei posti messi a concorso e quello dei candidati abbia comportato per ciascuno di essi la preventiva cognizione dell'argomento da trattare Sez. 6, n. 39153 del 11/06/2008, dep. 17/10/2008, Rv. 241125, in relazione ad una fattispecie in cui il presidente della commissione esaminatrice ha rivelato il testo del tema ai due candidati che concorrevano per gli unici due posti messi a concorso . A tale riguardo, è noto che il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326 cod. pen. richiede, per la sua configurabilità sotto il profilo materiale, che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta. Esso si configura come un reato di pericolo effettivo, e non meramente presunto, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta Sez. Un., n. 4694 del 27/10/2011, dep. 07/02/2012, Rv. 251271 . Nel caso in esame deve ritenersi che, nell'espletamento di un pubblico concorso, indetto a garanzia dell'imparzialità del giudizio finale sul merito dei concorrenti, come espressione predeterminata dell'osservanza del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, il carattere di segretezza che governa l'intero svolgimento della procedura e la scelta della traccia d'esame attraverso l'esecuzione di elaborati e/o di prove tecniche e pratiche il cui oggetto debba rimanere segreto fino al momento della effettiva realizzazione della prova o delle prove di concorso non può ragionevolmente essere contestato arg. ex Sez. 6, n. 3669 del 12/10/1999, dep. 22/03/2000, cit. . Invero, la segretezza richiesta ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale tende a coprire tutte le attività prodromiche dell'esecuzione della prova che concorrerà alla formazione del giudizio finale. Essa obbliga in generale il membro della commissione di concorso ad osservare accuratamente il dovere di far competere i concorrenti su un piano di parità, e gli proibisce ogni violazione della segretezza di quelle attività dell'ufficio, di governo dell'espletamento del pubblico concorso, che siano previste e disposte come tali v., in motivazione, Sez. 6, n. 3669 del 12/10/1999, dep. 22/03/2000, cit. . Ne consegue che la rivelazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice, delle domande oggetto della prova di esame, ovvero anche solo di elementi diretti a far conoscere in anticipo l'oggetto ritenuto dalla commissione, nelle sedute preparatorie, tra i più probabili della prova d'esame, viola la garanzia della segretezza ed altera il corretto processo di formazione della volontà della pubblica amministrazione in ordine all'espletamento del concorso anche nei casi in cui siano stati rivelati a tutti i concorrenti, danneggiando l'interesse al buon andamento della P.A. ed integrando pertanto lo specifico reato di cui all'art. 326 cod. pen 3. Nella motivazione delle rispettive decisioni i Giudici di merito hanno fatto buon governo di tale quadro di principii, laddove hanno puntualmente evidenziato che l'anticipazione del contenuto della prova da sostenere a taluno dei concorrenti, con il fine di favorirlo, costituisce un comportamento che viola il segreto d'ufficio, tenuto conto sia del ruolo specificamente ricoperto dalla C. all'interno della commissione preposta alla selezione pubblica, sia del contributo offerto dalla B. alla rivelazione di notizie apprese dalla prima e da lei poi divulgate nella piena consapevolezza della finalità illecita della propalazione, non solo per il fatto di essere stata proprio a tal fine incaricata dalla C. che a sua volta ne aveva avuto cognizione per ragioni d'ufficio , ma anche per il fatto di essere direttamente a conoscenza sulla base delle risultanze offerte dalla registrazione del contenuto dei colloqui intercorsi con l'U. e richiamati, in particolare, nella pag. 11 della sentenza d'appello a delle ragioni della convocazione di quest'ultimo da parte della C. nella mattina dello stesso giorno b del fatto che la dirigente, in quell'occasione, gli aveva già fornito una traccia delle domande c della necessità di ostacolare gli altri potenziali concorrenti che provenivano dalla formazione. Irrilevante, infine, deve ritenersi, al riguardo, il fatto che la B. non facesse parte della commissione giudicatrice del concorso, per poterne inferire, secondo la doglianza prospettata dalla difesa v., supra, il par. 2.3. , una pretesa atipicità della condotta legata alla sua posizione di extraneus , poiché la stessa, secondo quanto prospettato dai Giudici di merito, si è resa responsabile del concorso nel delitto di cui all'art. 326 c.p. attraverso la propalazione di una notizia ancora coperta dal segreto d'ufficio v. Sez. 6, n. 42109 del 14/10/2009, dep. 02/11/2009, Rv. 245021 Sez. Un., n. 420 del 28/11/1981, dep. 19/01/1982, Rv. 151619 , in quanto non appresa legittimamente da alcuno, né caduta in pubblico dominio, essendone rimasta confinata la conoscenza all'interno della ristretta cerchia di coloro che in quel preciso lasso temporale potevano accedervi. 4. Il reato attribuito alle imputate, commesso secondo l'imputazione sino al 26 novembre 2007, risulta estinto alla data del 26 maggio 2015 per l'intervenuto decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione, ai sensi degli artt. 157, 160, ultimo comma, 161 cpv., cod. pen In presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dal primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. Sez Un., n. 1653/1993, Marino, Rv. 192471 Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Rv. 244275 Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, dep. 30/05/2013, Rv. 256625 Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Rv. 262277 . Va peraltro escluso che, nel caso di specie, in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, ricorra l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. per la sussistenza di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, in quanto tali evenienze non emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile, richiedendosi all'uopo una valutazione che appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Conclusivamente, le su descritte emergenze processuali impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria della sopravvenuta causa estintiva del reato in ossequio all'obbligo di cui all'art. 129, comma 1, c.p.p., nella riconosciuta carenza - per le ragioni dianzi esposte - di elementi che elidano la responsabilità penale delle ricorrenti o configurino situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p Evenienza, questa, da escludersi alla luce della lineare e corretta motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale unitamente alla confermata sentenza di primo grado potrebbe in questa Sede profilarsi una più favorevole causa liberatoria ex art. 129, comma 2, c.p.p., rispetto alla su indicata causa estintiva prescrizionale Sez. 4, 18 settembre 2008, n. 40799, Rv. 241474 Sez. 6, 12 giugno 2008, n. 27944, Rv. 240955 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.