Vettura di servizio e autista requisiti per accompagnare prostitute: sindaco condannato

Definitiva la sanzione tre anni di reclusione. Non contestabile il reato di peculato addebitato all’uomo. Decisiva la ricostruzione, nei dettagli, della vicenda, caratterizzata dall’uso dell’automobile di servizio, con precettazione dell’autista.

Pessime abitudini italiche requisire l’automobile di servizio, con tanto di autista, e utilizzarla, pagata dai cittadini, per i propri – porci, in questo caso – comodi. Protagonista, stavolta, il sindaco di un Comune lombardo, beccato a usare il veicolo, di proprietà pubblica, talvolta per viaggiare in compagnia di alcune prostitute e talvolta, su richiesta specifica nei confronti dell’autista, per riaccompagnare quelle donne. Quadro chiarissimo, che, nonostante le obiezioni da parte dell’oramai ex primo cittadino, comporta una condanna a ben tre anni di reclusione. Cassazione, sentenza n. 35676/15, sezione VI penale, depositata oggi . In automobile . Elemento centrale, per l’accusa, è l’ipotesi di peculato su questo fronte, difatti, una volta ricostruita nei dettagli la vicenda, è emerso che l’uomo, in qualità di sindaco del Comune , si è ripetutamente appropriato dell’auto di servizio a lui assegnata, con tutte le relative spese a carico dell’ente pubblico, nonché del lavoro dell’autista, che di volta in volta veniva distolto dai suoi compiti, in relazione a plurimi episodi, del tutto estranei ad esigenze e motivi d’ufficio, nei quali l’autovettura di servizio veniva usata per far viaggiare cittadine straniere, da sole o in compagnia dell’uomo. Tutto ciò ha spinto i giudici di merito a ritenere assolutamente evidente la colpevolezza dell’ex sindaco del Comune lombardo. Risorse pubbliche . E la linea di pensiero tracciata tra Tribunale e Corte d’Appello è ora condivisa e fatta propria anche dai giudici della Cassazione, i quali, difatti, confermano la condanna a tre anni di reclusione per il reato di peculato . Respinte le obiezioni mosse dai legali dell’uomo. Per i giudici, difatti, i viaggi abusivi effettuati vanno valutati come un complessivo ed abituale abuso, produttivo di effetti negativi sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sul funzionamento dell’ente , tenendo presenti non solo le spese relative all’uso della vettura di servizio, ossia consumo di benzina e usura della vettura , ma anche la sottrazione dell’autista dai propri compiti . Consequenziale, quindi, è la decisione di ritenere non più discutibile la sanzione nei confronti dell’ex sindaco del Comune lombardo.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 maggio – 26 agosto 2015, n. 35676 Presidente Ippolito – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Milano ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese del 4.4.2013, escluso la continuazione interna al capo A della rubrica e ridotto la pena inflitta a A.F. per i reati di peculato capo A e induzione indebita a dare o promettere utilità capi C e D a tre anni e 10 mesi di reclusione. All'esito del giudizio di primo grado F. era stato assolto dall'imputazione di peculato a lui contestata nella sua qualità di Sindaco del Comune di Varese al capo B della rubrica con riferimento all'indebita appropriazione di un appartamento di quel Comune ed era stato ritenuto invece ritenuto responsabile a del delitto di peculato di cui all'art. 314 comma 1 c.p. per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nella suddetta qualità di Sindaco del Comune di Varese, ripetutamente appropriato dell'autovettura di servizio a lui assegnata, con tutte le relative spese a carico dell'ente pubblico, nonché del lavoro dell'autista che di volta in volta veniva distolto dai suoi compiti d'istituto in relazione a plurimi episodi, del tutto estranei ad esigenze e motivi d'ufficio, nei quali l'autovettura di servizio veniva usata per far viaggiare, per suo esclusivo vantaggio personale, cittadine straniere da sole o in sua compagnia capo A b dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., così modificata nel corso del giudizio l'originaria contestazione di concussione art. 317 c.p. , per avere indotto, abusando della sua qualità di Sindaco del Comune di Varese, A.L., presidente della Cooperativa Sociale Sette Laghi che aveva conseguito dal Comune un appalto - prossimo alla scadenza - per la pulizia degli immobili comunali e di servizi ausiliari presso gli asili e scuole comunali, a promettergli l'assunzione di tre cittadine rumene, due delle quali prive di regolare permesso di soggiorno capo C , e a concedergli gratuitamente l'uso di un appartamento per alloggiare una cittadina rumena da lui frequentata capo D . 2. A.F. ricorre tramite i suoi difensori di fiducia avverso la richiamata sentenza d'appello, deducendo con separati ricorsi in particolare, coi primi tre e l'ottavo motivo del ricorso datato 28.5.2014, sostanzialmente riprodotto, con diverso ordine delle doglianze, in quello datato 13.10.2014 e, più di recente, con motivi nuovi depositati il 5 maggio 2015, erronea applicazione della legge penale e conseguenti vizi di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti di peculato per i quali è intervenuta condanna in relazione al capo A dell'imputazione. Secondo il ricorrente quelle condotte si riferiscono infatti all'uso momentaneo dell'autovettura di servizio, di poi immediatamente restituita. Esse, meno numerose nella prospettazione dei ricorrente quattro in tutto, per totali 207 Km. percorsi rispetto a quelle contestate, dovrebbero essere valutate alla stregua del principio di offensività, con conseguente esclusione della loro rilevanza penale, trattandosi di comportamenti occasionali, non comportanti alcun pregiudizio patrimoniale o intralcio all'attività funzionale dell'amministrazione, ovvero, al più, essere qualificate, ai sensi dell'art. 314 comma 2 c.p., come peculato d'uso. La reiterazione delle condotte non sarebbe al riguardo ostativa, poiché in tal caso la temporaneità dell'uso non è esclusa dalla percorrenza globalmente considerata, sicché sarebbe configurabile una pluralità di reati di peculato d'uso, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione e comunque ampiamente prescritti. Inoltre, le condotte contestate non consistono in una appropriazione, ne' dal punto di vista oggettivo che da quello oggettivo, anche per quanto concerne l'utilizzo delle prestazioni lavorative di personale dipendente dal Comune di Varese, non essendo concepibile l'appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa. Inoltre, il pubblico ministero non ha mai contestato al ricorrente di essersi appropriato dell'auto di servizio in via definitiva per tutta la durata del mandato, sicché mancherebbe la dovuta correlazione tra i fatti descritti al capo A plurime appropriazioni temporanee dell'auto di servizio e le sentenze di merito che hanno ritenuto la responsabilità del F. per un'unica appropriazione definitiva della medesima autovettura. L'impugnata sentenza avrebbe dunque dovuto dichiarare per tale ragione la nullità di quella di primo grado e non già limitarsi a ridurre la pena escludendo la continuazione interna al capo A. 2.1 Coi quarto motivo di ricorso viene invece dedotta violazione di legge processuale per genericità dei capi C e D dell'imputazione risultanti a seguito della modifica operata dal p.m. all'udienza del 29.1.2013, a causa dell'omessa descrizione della condotta costrittiva posta in essere, nella prospettiva accusatoria, dall'imputato. Condotta non desumibile dal mero riferimento effettuato nei capi di imputazione al contesto temporale di fatti diversi e ai rapporti tra il ricorrente e la persona offesa A.L 2.3 Ulteriori doglianze lamentano a vizi di motivazione attinenti alla valutazione della credibilità della citata persona offesa - ritenuta nella sentenza impugnata in maniera incongrua rispetto ai molteplici elementi contrari pure evidenziati in sentenza - in ordine alla telefonata costrittiva che il ricorrente le avrebbe fatto per indurla ad ottenere indebitamente le utilità descritte ai capi C e D dell'imputazione b vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 317 c.p., in quanto la sentenza impugnata non colloca temporalmente con precisione la telefonata di cui sopra in rapporto alla promessa della persona offesa di procedere alle assunzioni di cui al capo C e alla richiesta del Sindaco di ottenere l'uso dell'appartamento di cui al capo D, lasciando così priva di prova concludente l'efficacia costrittiva delle condotte contestate, le quali, se successive alla promessa o alla concessione delle indebite utilità, sarebbero state ininfluenti rispetto alle determinazioni della L., la quale aveva peraltro dimostrato di non essere soggetta a pressioni poiché era stata in grado di riottenere con fare battagliero la disponibilità dell'appartamento in questione. 2.4 La Corte territoriale avrebbe inoltre violato gli artt. 234 e 519 c.p.p., con conseguenti vizi di motivazione, allorché ha rigettato il motivo d'appello relativo alla eccepita nullità delle ordinanze con le quali il Tribunale aveva respinto le istanze difensive volte ad ottenere l'autorizzazione all'esame del consulente tecnico di parte sulla genuinità e il contenuto di conversazione tra il ricorrente e la persona offesa captata tra presenti il 20.7.2011 presso un ufficio investigativo e l'acquisizione della relativa trascrizione. Tale istanza era stata tra l'altro reiterata ex art. 519 c.p.p. come modificato da Corte Cost. n. 241/1992 a seguito della modifica dei capi C e D dell'imputazione intervenuta nel corso dei dibattimento di primo grado, sicché il Tribunale prima e la Corte territoriale poi avrebbero illegittimamente precluso al ricorrente di fornire la prova documentale decisiva della mancanza di qualsivoglia sua condotta induttiva. Considerato in diritto 1. II motivi di ricorso relativi al delitto di peculato descritto al capo A dell'imputazione sono infondati, sotto diversi profili, taluni dei quali autonomamente idonei a far ritenere precluse in questa sede le relative doglianze. In primo luogo, è manifestamente infondata la prospettazione secondo la quale le condotte contestate al capo A della rubrica sarebbero diverse da quelle ritenute in sentenza, penalmente irrilevanti ovvero interamente sussumibili nell'ambito della fattispecie di peculato d'uso. Nel caso in esame, sono state contestate all'imputato nell'ambito del capo A ipotesi di peculato art. 314, comma 1, c.p. concernenti 1 l'indebito e ripetuto impiego ad uso personale dell'autovettura di servizio nel corso dell'intero periodo dall'agosto 2002 all'aprile 2004 2 tutte le spese connesse a tale indebito impiego sopportate dal Comune di Varese, in tali spese dovendosi ricomprendere, tra l'altro, il consumo del carburante fornito dall'amministrazione per l'uso di tale mezzo di trasporto 3 l'impiego a fini privati di personale dell'amministrazione utilizzato come autista per condurre l'automezzo in questione in luoghi e per ragioni del tutto inconferenti rispetto all'attività istituzionale del ricorrente, anche per accompagnare, su sua disposizione ed in sua assenza, le prostitute che egli era solito frequentare. La Corte territoriale ha ritenuto, con riferimento all'imputazione di peculato, di non poter accogliere la richiesta di assoluzione per inoffensività penale dei fatto, ovvero di derubricazione di tutte le condotte contestate dall'ipotesi di peculato prevista all'art. 314 comma 1 c.p. a quella di peculato d'uso art. 314 comma 2 c.p. . L'impugnata sentenza evidenzia al proposito che i viaggi abusivi effettuati dal ricorrente e a lui contestati non possono essere considerati in modo parcellizzato, ma vanno invece valutati come un complessivo ed abituale abuso, protrattosi per l'intero periodo in contestazione, produttivo di negativi effetti sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sul funzionamento dell'ente. La sentenza d'appello, in ciò coerente con quella di primo grado, rileva inoltre, con percorso argomentativo del tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici, che è stata raggiunta piena prova degli episodi contestati, ben più numerosi di quelli riconosciuti dallo stesso ricorrente come riscontrati dalle testimonianze acquisite nel corso del qiudizio. La Corte territoriale ne trae conferma di un impiego abusivo della vettura di servizio tutt'altro che irrilevante, certamente integrante la condotta appropriativa di cui all'art. 314, comma 1, c.p. per tutte le voci in contestazione vetture di servizio spese relative al loro utilizzo per una apprezzabile distanza chilometrica, con conseguente consumo di benzina e ingiustificata usura delle medesime vetture sottrazione dell'autista dai compiti d'istituto . Secondo la Corte di merito, siffatti aspetti appropriativi sono nel caso in esame, contrariamente agli assunti fatti valere con l'atto d'appello, di portata certamente eccedente l'ambito dell'inoffensività e tali da non poter essere obliterati. Il Collegio ritiene che l'autonomia dei fatti-reato emerga, prima ancora che ai fini della corretta loro qualificazione giuridica, sul piano fattuale diverse naturalisticamente e separate sono difatti le condotte di appropriazione dei mezzi di trasporto, di appropriazione del carburante, di impiego del personale che deve condurlo. La loro connessione dipende nelle fattispecie concrete da necessità occasionali o contingenti e comunque di puro fatto non già dalla configurazione delle fattispecie astratte ne' dalla esistenza di un rapporto tipico da mezzo a fine, assolutamente o relativamente necessario, tra le condotte e dipendente dalla loro fisionomia strutturale. Sicché non è possibile parlare di progressione criminosa necessaria o di antefatto o post-fatto non punibile, ne', tantomeno, come sostiene il ricorrente, di assorbimento o di consunzione dell'un comportamento illecito nell'altro Sez. 1, n. 603 dell'11.5.2011, Speciale e altro Sez. 6, n. 18465 del 17.2.2015, De Paola . Non è da dubitare che, stando alla stessa imputazione e a quanto ritenuto assodato dai giudici di merito, l'automezzo di servizio indicato al capo A subito dopo l'uso di esso sistematicamente fatto dal F. a proprio servizio privato nell'arco di circa un anno e nove mesi, sia stato restituito all'amministrazione, per il reimpiego ai fini istituzionali cui era destinato. L'appropriazione del mezzo di trasporto, seppur ripetuta e sistematica , e' predicata nella stessa contestazione come temporalmente delimitata. Può perciò considerarsi destinata ad un uso momentaneo , secondo il significato assegnato dalla giurisprudenza al termine adoperato dal legislatore nel secondo comma dell'art. 314 cod. pen Consolidato è difatti l'orientamento secondo il quale l'aggettivo momentaneo che distingue l'uso della cosa oggetto d'appropriazione nella fattispecie del peculato d'uso, non sta a significare istantaneo, bensì temporaneo. Perché possa configurarsi la minore ipotesi del peculato d'uso occorre, ed è sufficiente, che, appropriandosi il bene - comportandosi cioè come se ne fosse proprietario e contemporaneamente escludendo così la signoria del vero proprietario - l'agente intendesse farne, e ne abbia fatto, uso uti dominus per un tempo limitato, subito dopo restituendola tra molte Sez. 6, sent. 10/03/1997, Federighi Sez. 6, sent. n. 9216 del 01/02/2005, Triolo Sez. 6, sent. n. 25541 del 21/05/2009, Cenname Sez. 6, n. 39770 del 27.5.2014, Giordano, in un caso di uso ripetuto dell'auto di servizio per brevi tragitti . Insomma, ove la condotta appropriativa, idonea a compromettere, anche se in misura più contenuta, la funzionalità della pubblica amministrazione, non sia tale da comportare ne' la definitiva apprensione del bene, ne' la definitiva sottrazione dello stesso alla sua destinazione istituzionale, il fatto è da qualificare ai sensi del capoverso dell'art. 314 cod. pen Inoltre, la categoria della appropriazione - cui esclusivamente si riferisce la fattispecie di cui all'art. 314 comma i c.p. - non può attagliarsi all'utilizzazione a fini privati del pubblico ufficiale delle attività lavorative dei dipendenti dell'amministrazione a lui gerarchicamente sottoposti. Secondo principi condivisi, la condotta d'appropriazione si realizza quando colui che ha il possesso o detiene il bene esercita su di esso un potere di fatto incompatibile ed eccedente il suo titolo, comportandosi come se ne fosse proprietario ed escludendo il vero proprietario. Codesta assunzione unilaterale di una signoria di fatto, nella quale consiste la interversione del possesso, è integrata dunque da due aspetti l'uno positivo, l'altro negativo. Il primo, l'appropriazione, si concreta nella creazione di un rapporto di fatto con la cosa e comporta un trasferimento di elementi patrimoniali ed una locupletazione dell'agente a detrimento del soggetto passivo il secondo consiste nella espropriazione , vale a dire nell'esclusione del vero proprietario dal rapporto con la cosa Sez. 6, sent. n. 10543 del 07/06/2000, Baldassarre . Sicché, come questa Corte ha più volte riconosciuto, non è . ipotizzatile l'appropriazione di energia umana, essendo incontestabile che questa e, quindi, l'uomo che la produce, non è una cosa mobile e non se ne può perciò immaginare il possesso o la disponibilità da parte dell'agente cfr. tra molte, Sez. 6, n. 35150 del 09/06/2010, Fantino . Inoltre, quale che sia il potere gerarchico esercitato sul lavoratore per costringerlo ad asservirsi al volere del superiore anziché ad agire nell'interesse dell'amministrazione, deve quantomeno escludersi che possa di norma in relazione ad esso determinarsi quell'effetto espropriativo che parimenti è richiesto per la realizzazione dell'appropriazione Sez. 1, n. 603 dell'11.5.2011, Speciale e altro Sez. 6, n. 18465 del 17.2.2015, De Paola . Mediante l'utilizzo a proprio vantaggio delle prestazioni lavorative di dipendenti dell'amministrazione a lui subordinati, il pubblico ufficiale realizza invece senz'altro una destinazione indebita di risorse pubbliche al di fuori dei fini istituzionali dell'ente. Questa è un'ipotesi di distrazione che, pur dopo l'abolizione della figura dei peculato per distrazione, non è in radice decriminalizzata, perché laddove comporta un'illecita utilizzazione dei poteri di ufficio e quindi un abuso e procura all'agente o a terzi un vantaggio patrimoniale o un danno qualificabile come ingiusto, è idonea ad integrare il delitto configurato dall'art. 323 c. p. Sez. 1, n. 603 dell'11.5.2011, Speciale e altro Sez. 6, n. 18465 del 17.2.2015, De Paola si vedano altresì le considerazioni sviluppate in C. Cost. n. 448 del 1991 . Non è possibile invece dare qualificazione diversa da quella ex art. 314 comma 1 c.p. al consumo, durante l'abusiva utilizzazione del mezzo di servizio, del carburante erogato dall'amministrazione. Va ribadito al riguardo che il danno patrimoniale arrecato all'Amministrazione, derivante da codesto consumo, è stato oggetto di specifica contestazione ed è stato plausibilmente - attesi i dati di fatto posti a base di tale valutazione – considerato cospicuo e penalmente rilevante, oltre la soglia dell'inoffensività, nelle sentenze di merito Sez. 6, n. 5006 del 12.1.2102, Rv. 251785 . L'autonoma rilevanza di codeste appropriazioni e la circostanza, pacifica, che il carburante è stato consumato , impediscono dunque di ritenere le condotte che si riferiscono alla sua utilizzazione assorbite nel peculato d'uso, o altrimenti qualificabili a diverso titolo. Tutto quanto precede evidenzia un diverso profilo di inammissibilità dei motivi di ricorso in esame. L'impossibilita' di configurare, come implicitamente sostiene il ricorrente, l'assorbimento o la consunzione dell'appropriazione - rilevante e ad effetto irreversibile - del carburante e delle altre voci di costo di analoga natura nell'uso momentaneo seppure ripetuto a fini personali dell'autovettura di servizio e/o nella distrazione dell'energia umana dispiegata da dipendenti dell'amministrazione gerarchicamente subordinati all'agente, impone infatti inevitabilmente di considerare partitamente anche tali diverse condotte. Con altrettanto inevitabile moltiplicazione delle imputazioni e, attesa la maggiore gravità delle condotte comunque integranti i reati di peculato di cui all'art. 314 comma 1 c.p., con sicuro risultato di sfavore per l'imputato. Egli e' stato infatti condannato per il delitto di peculato a lui contestato al capo A al minimo della pena edittale prevista al momento dei fatti e senza alcun aumento per la continuazione interna con i reati in relazione ai quali si configurerebbe un concorso materiale l'aumento di pena ex art. 81 comma 2 c.p. essendo stato applicato unicamente in relazione ai meno gravi reati contestati ai capi C e D . La diversa qualificazione giuridica invocata dal ricorrente comporterebbe dunque per lui un risultato sanzionatorio deteriore, sicché egli difetta al riguardo di concreto interesse. Privo di pregio è altresì il motivo col quale il ricorrente lamenta una pretesa divergenza tra l'accusa veicolata col primo capo di imputazione e il fatto ritenuto nella sentenza impugnata. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, le decisioni di merito hanno ad oggetto gli stessi elementi di fatto chiaramente descritti nel capo di imputazione, valutati con riferimento alla fattispecie astratta di peculato originariamente contestata e ritenuta integrata dalla sentenza di condanna, sicché al ricorrente è stato consentito il pieno dispiegarsi del diritto di difesa, del resto puntualmente esercitato su tutte le rilevanti questioni di fatto e di diritto. 2. Fondati sono invece i motivi di ricorso attinenti i contestati reati di induzione indebita, coi quali si lamentano vizi di motivazione attinenti alla non definita collocazione temporale della telefonata con la quale il ricorrente avrebbe indotto la persona offesa alla promessa di procedere alle assunzioni di cui al capo C e alla concessione dell'uso dell'appartamento di cui al capo D. A tale riguardo la motivazione della sentenza impugnata appare contraddittoria e fondata su una ricostruzione dei fatti puramente congetturale, laddove, pur in presenza di un poco preciso ricordo della persona offesa, valorizza il legame da quest'ultima stabilito tra il messaggio concernente il rinnovo dell'appalto e le richieste del sindaco concernenti le sue ospiti per addivenire, con giudizio meramente ipotetico e probabilistico, alla ricostruzione del fatto la telefonata del ricorrente interviene dopo che le sue amiche avevano occupato l'appartamento della cooperativa, ma prima che esse venissero infine mandate via per necessità della persona offesa sulla quale si basa la condanna per entrambe le condotte di cui ai capi C e D della rubrica. In realtà, una volta individuata la condotta induttiva descritta in modo ellittico nelle imputazioni nella telefonata riferita dalla persona offesa, la sentenza impugnata offre una ricostruzione degli avvenimenti congetturale, perché sfornita di concreto collegamento con le risultanze probatorie evidenziate nello stesso provvedimento la testimonianza della persona offesa sul punto - decisivo per la dimostrazione della concreta efficacia costrittiva della condotta - della collocazione temporale della medesima condotta rispetto all'indebita promessa di procedere alle assunzioni di cui al capo C e alla concessione dell'uso dell'appartamento di cui al capo D. La sentenza impugnata omette inoltre ogni giustificazione circa l'efficacia costrittiva della telefonata rispetto alla promessa della L. precedente quella conversazione telefonica di assumere le amiche del ricorrente ed appare contraddittoria ed illogica laddove non considera che l'appartamento concesso in uso sarà reclamato con successo in restituzione dalla stessa persona offesa solo pochi giorni dopo la pretesa, allusiva costrizione telefonica. L'accoglimento di queste doglianze determina l'assorbimento degli altri motivi di ricorso relativi ai reati di cui ai capi C e D. 3. In definitiva si impone, per quanto precede, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 319-quater cod. pen. contestati ai capi C e D dell'imputazione, perché i fatti non sussistono. Per l'effetto, deve essere eliminata la relativa pena di dieci mesi di reclusione, rimanendo così determinata la pena per il residuo reato di peculato, come stabilito dalla sentenza impugnata, in tre anni di reclusione, minimo edittale vigente al momento della commissione dei fatti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 319-quater cod. pen. contestati ai capi C e D dell'imputazione, perché i fatti non sussistono e, per l'effetto, elimina la relativa pena di dieci mesi di reclusione, così determinando la pena per il residuo reato di peculato in tre anni di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.