Quali sono le condizioni richieste per la tutela del credito del terzo in caso di bene sottoposto a confisca di prevenzione?

Il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino l’anteriorità dell’iscrizione del titolo o dell’acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione, la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, e la non strumentalità del credito all’attività illecita.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 35602, depositata il 25 agosto 2015. Il caso. Il Tribunale di Napoli emetteva ordinanza di rigetto dell’istanza avanzata dalla S.I. s.r.l. per il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 ai fini dell’ammissione al pagamento in via privilegiata del proprio credito relativo ad un mutuo fondiario garantito da ipoteca iscritta in danno dell’immobile di proprietà di P.C., oggetto del decreto di confisca emesso dal Tribunale partenopeo. Avverso tale ordinanza reiettiva la società ricorreva per cassazione, con cui deduceva, tra gli altri motivi, violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla valutazione del requisito della diligenza del terzo, per non avere tenuto conto di elementi decisivi, in fatto ed in diritto, riguardo alla diversa figura del cessionario del credito, ai fini del riconoscimento della buona fede. La disciplina processuale. La Suprema Corte, con la sentenza de qua , ha preliminarmente chiarito come – con precipuo riferimento alla corretta applicazione della procedura – la l. n. 228/2012 muove dalla necessità di rendere applicabili alcune delle nuove disposizioni del c.d. codice antimafia in tema di tutela dei diritti dei terzi ai procedimenti in corso ed ai provvedimenti di confisca di prevenzione divenuti definitivi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, che contiene una specifica disciplina transitoria in forza della quale l’intero contenuto delle disposizioni del libro I trova applicazione solo in relazione ai procedimenti iniziati a seguito di proposta presentata a far data dal 13 ottobre 2011. Ne discende che quella disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2013, interessa i beni confiscati all’esito di procedimento di prevenzione per i quali non sia applicabile la normativa introdotta dal d.lgs. n. 159/2011, sempre che il bene non sia stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria. È stato infatti previsto comma 197 che in relazione a detti beni gli oneri e i pesi iscritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto e non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, le azioni esecutive donde, per giurisprudenza recente, ai terzi creditori di cui al comma 198 ovvero creditori muniti di ipoteca iscritta anteriormente al sequestro o che abbiano trascritto pignoramento sul bene prima del sequestro, ovvero siano intervenuti nell’esecuzione sul bene iniziata con pignoramento è riconosciuta la possibilità di proporre, entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, a pena di decadenza, domanda di ammissione al credito ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 al giudice dell’esecuzione del tribunale che ha disposto la confisca. La buona fede del terzo e la non strumentalità del credito all’attività illecita. Per giurisprudenza pacifica, i presupposti per il riconoscimento del credito secondo il meccanismo processuale introdotto dalla l. n. 228/2012 sono quelli previsti dall’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, con ciò trovando applicazione i principi della buona fede, ovvero della non strumentalità del credito all’attività illecita. In altri termini, il suddetto art. 52, nell’affermare che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, subordina l’accertamento alla verifica di ben precise condizioni e, in particolare, che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. Donde, la Corte di legittimità ha recentemente chiarito come il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino l’anteriorità dell’iscrizione del titolo o dell’acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al solo cedente.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 giugno – 25 agosto 2015, n. 35602 Presidente Agrò – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 3 giugno 2014 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza avanzata dall'Istituto Sagrantino Italy s.r.l., già Minerva s.r.l., per il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 159/2011, ai fini dell'ammissione al pagamento in via privilegiata del proprio credito di Euro 174.727,30, oltre spese ed interessi, relativo ad un mutuo fondiario del 19 febbraio 1981, garantito da un'ipoteca iscritta in danno dell'immobile di proprietà di P.C. , sito in omissis , oggetto del decreto di confisca adottato dal Tribunale di Napoli il 19 novembre 1997, divenuto definitivo in data 21 maggio 2001. 1.1. Si pone in rilievo nel provvedimento a che la predetta società ha agito, in sede di esecuzione dinanzi al Giudice della prevenzione, in forza di una cessione di crediti acquistati pro soluto nel dicembre 2006 a seguito di precedenti atti di cessione b che la stessa aveva notificato alla debitrice P.C. un atto di pignoramento immobiliare in data 12 dicembre 2012 per il mancato pagamento del mutuo ipotecario da parte della società cooperativa edilizia Collina Verde s.r.l. mutuo concesso alla predetta cooperativa dall'Istituto bancario San Paolo di Torino il 19 febbraio 1981, per la costruzione di taluni fabbricati in omissis . 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione la Sagrantino Italy s.r.l., deducendo quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla valutazione del requisito della diligenza del terzo, per non avere tenuto conto di elementi decisivi, in fatto e in diritto, riguardo alla diversa figura del cessionario del credito, ai fini del riconoscimento della buona fede l'attività dei cessionari è infatti solo passiva, in quanto finalizzata a svolgere un recupero di crediti per il quale non hanno alcun rapporto con i debitori, e a distanza, peraltro, di molti anni dal momento genetico del credito. 2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento al disposto di cui all'art. 2850 c.c., in ordine all'evidente irrilevanza, ai fini del riconoscimento della buona fede, che il cessionario del credito abbia proceduto alla rinnovazione dell'ipoteca nei confronti della P. , nonostante fosse intervenuto il decreto di sequestro. 2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 2878, 2882 e 2821 c.c., per quel che attiene alla ritenuta, ma solo presunta, mancanza di prova da parte della ricorrente della mancata restrizione dell'ipoteca da parte della società cooperativa Collina Verde l'unico soggetto in grado di consentire la restrizione è infatti il creditore, né peraltro era compito del creditore istante offrire una prova negativa circa la mancata restrizione dell'ipoteca, avendo egli senza dubbio dimostrato la regolare iscrizione ipotecaria e l'altrettanto regolare rinnovazione dell'ipoteca anche sui beni intestati alla P. . 2.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 555, 602 ss. c.p.c., 2858 c.c., per quel che attiene ad una presunta grave negligenza, o addirittura alla mala fede dell'Istituto di credito, per avere proceduto al pignoramento nei confronti della Passero nonostante l'intervenuto decreto di sequestro, atteso che dall'atto di pignoramento immobiliare non discende alcuna visibilità di eventuali sequestri o confische. 2.5. Si chiede, infine, di valutare anche il profilo della ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 158/2011 e dalla L. n. 228/2012, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto di dover valutare l'istanza come richiesta di revoca ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1423/1956, salva poi l'applicazione della L. n. 228/2012 in tema di determinazione dell'ammontare dell'eventuale credito riconosciuto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Preliminarmente, in ordine alla eccezione difensiva incentrata sulla corretta applicazione della procedura v., supra, il par. 2.5. , deve rammentarsi che la I. n. 228 del 2012 art. 1, comma 194 e ss. muove dalla necessità di rendere applicabili alcune delle nuove disposizioni del c.d. codice antimafia in tema di tutela dei diritti dei terzi ai procedimenti in corso ed ai provvedimenti di confisca di prevenzione divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011 che, come è noto, contiene una specifica disciplina transitoria nell'art. 117, in forza della quale l'intero contenuto delle disposizioni del libro I trova applicazione solo in relazione ai procedimenti iniziati a seguito di proposta presentata a far data dal 13 ottobre 2011 . Ne discende che quella disciplina, in vigore dall'1.1.2013, interessa i beni confiscati all'esito di procedimento di prevenzione per i quali non sia applicabile la normativa introdotta dal d.lgs. n. 159 del 2011, sempre che il bene non sia stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria. È stato previsto, in specie comma 197 , che in relazione a detti beni gli oneri ed i pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto e non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, le azioni esecutive ai terzi creditori di cui al comma 198 creditori muniti di ipoteca iscritta anteriormente al sequestro o che abbiano trascritto pignoramento sul bene prima del sequestro, ovvero siano intervenuti nell'esecuzione sul bene iniziata con pignoramento è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di proporre, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, a pena di decadenza, domanda di ammissione al credito ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 ex art. 58, comma 2 al giudice dell'esecuzione del tribunale che ha disposto la confisca v., in motivazione, Sez. 1, n. 26850 del 05/06/2014, dep. 20/06/2014, Rv. 259921 . Il successivo comma 200 prevede che il giudice dell'esecuzione provvede con le forme di cui all'art. 666, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, c.p.p., e che egli deve procedere all'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito, nonché alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 159/2011, nel qual caso ammette il terzo al pagamento dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Di tal che, i presupposti perché il terzo creditore sia ammesso al credito sono quelli dettati dal su citato art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, mentre le modalità della richiesta del terzo creditore sono previste dall'art. 58, comma 2 dello stesso decreto. In particolare, tra i requisiti della domanda del creditore ivi indicati non si pone a carico del terzo alcuna ulteriore indicazione oltre la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione, l'eventuale titolo di prelazione e la descrizione del bene sul quale si vantano i diritti o si esercita la prelazione. Non è, infatti, richiesta la indicazione di dati identificativi della procedura di prevenzione o del soggetto in danno del quale è stata disposta la confisca dei beni sui quali il terzo vanta i diritti di credito. Né, d'altro canto, è ragionevole far carico al terzo creditore, rimasto estraneo al procedimento conclusosi con la confisca, di indicare elementi diversi da quelli che è possibile trarre dalle formali iscrizioni e trascrizioni disposte in sede di esecuzione dei provvedimenti ablatori emessi nell'ambito del procedimento di prevenzione Sez. 1, n. 26850 del 05/06/2014, dep. 20/06/2014, cit. . Poste tali premesse, dunque, la scelta della procedura applicabile al caso di specie dovrà effettuarsi tenendo conto in particolare dei criteri fissati dalle Sezioni Unite civili di questa Suprema Corte Sez. Un., n. 10532 del 07/05/2013, Rv. 626570 , secondo cui nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La salvaguardia del preminente interesse pubblico, dunque, giustifica, secondo quanto chiaramente affermato nella motivazione della su indicata pronunzia, il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio. Ne consegue che il bilanciamento dei contrapposti interessi viene differito ad un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiederà - attraverso l'apposito procedimento - il riconoscimento del suo credito . 3. Nel merito, occorre anzitutto considerare, sulla scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite civili nella già richiamata sentenza n. 10532/2013, che i presupposti per il riconoscimento del credito secondo il meccanismo processuale introdotto dalla L. n. 228/2012 sono quelli previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 159/2011, con ciò trovando applicazione i principii della buona fede, ovvero della non strumentalità del credito all'attività illecita . In tal senso, nell'affermare che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, il su menzionato art. 52 subordina l'accertamento alla verifica di ben precise condizioni, ed in particolare che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità . Al riguardo, inoltre, si è affermato v., in motivazione, Sez. 1, n. 25369 del 21/05/2014, dep. 13/06/2014, Rv. 259920 che anche la tutela del terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro ed a confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione deve ritenersi condizionata all'accertamento dei medesimi presupposti esigibili per la tutela del creditore originario, che la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte v., per tutte, Sez. un., 28.4.1999, Bacherotti, Rv. 213511, nonché Sez. 1, 11.2.2005, Fuoco, Rv. 232245 ha individuato nella anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto ai provvedimenti cautelari od ablatori intervenuti nel procedimento di prevenzione ed alla buona fede ed affidamento incolpevole del terzo che agisca innanzi al giudice dell'esecuzione penale per il riconoscimento dell'opponibilità all'erario del proprio diritto, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano verificate in capo al cedente. 4. La prova della ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità del credito deve pertanto essere fornita con riguardo alla posizione soggettiva sia del cedente che del cessionario, tenendo presente a che la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito precedentemente insorto non determina di per sé uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell'ammissibilità della sua ragione creditoria b che per ottenere il riconoscimento del diritto correlato ad un bene confiscato in via definitiva, il soggetto terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell'attività illecita realizzata all'epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro , ma anche l'affidamento incolpevole inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza - da rapportarsi al caso in esame - teso ad escludere rimproverabilità di tipo colposo v., in motivazione, Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, dep. 08/11/2013, Rv. 257913 c che allorquando - come avvenuto nel caso di specie - l'ipoteca sia stata iscritta da oltre un ventennio, il creditore ha l'onere di provare, in base alla disciplina della rinnovazione di cui all'art. 2487 c.c., che l'ipoteca è stata rinnovata prima dello scadere del ventennio dalla data della sua iscrizione, atteso che la mancata rinnovazione comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, l'estinzione dello stesso titolo ipotecario nel caso in esame, risulta dagli atti che l'ipoteca è stata iscritta il 19 febbraio 1981 e rinnovata in data 16 febbraio 2001 nel rispetto del requisito della tempestività infraventennale d che nel caso di specie, inoltre, i crediti derivanti dall'originario atto di mutuo del 1981 sono stati oggetto di più atti di cessione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. d.lgs. n. 385/1993 , il cui terzo comma, ultimo periodo, prevede che Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti , con la conseguenza che nessun affievolimento degli oneri probatori dettati dall'art. 52 del su citato d.lgs. n. 159/2011 può essere previsto per la posizione del cessionario di crediti in blocco e che non può ritenersi di per sé ostativo al riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole il fatto che il cessionario abbia concluso il contratto di cessione in epoca successiva al sequestro ed alla confisca, sul presupposto della conoscibilità del vincolo tramite l'impiego della ordinaria diligenza, dovendosi al riguardo considerare non solo la concreta incidenza degli effetti ricollegabili alla previsione delle forme di pubblicità legale applicabili nel caso, ma anche la particolare modalità della cessione del credito che viene qui in rilievo, ossia la cessione di rapporti giuridici in blocco avvenuta in epoca successiva al sequestro e alla confisca, ferma restando la precedente iscrizione di ipoteca, risalente al 1981 ai sensi del su citato d.lgs. n. 385 del 1993 ex artt. 58 ss. siffatta modalità di cessione dei rapporti giuridici - da verificare nella sua effettiva entità - potrebbe rendere concretamente inesigibile, in capo al cessionario, la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti, influendo obiettivamente sull'ambito di operatività dell'onere di diligenza richiesto al ricorrente v. Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, dep. 08/11/2013, cit. . 5. Nel caso in esame, come puntualmente osservato nella requisitoria del Procuratore Generale, deve rilevarsi come il provvedimento impugnato non abbia fatto buon governo di tale quadro di principii, sia per avere ritenuto necessaria la produzione di atti ad es., del verbale di pignoramento immobiliare non rilevanti ai fini della prova dell'anteriorità del credito e della buona fede - avuto riguardo, altresì, alla verifica dei requisiti di completezza e conformità della domanda di ammissione alle prescrizioni dell'art. 58 del d.lgs. n. 159/2011 - sia per non avere adeguatamente considerato le implicazioni dei su esposti principii v., in narrativa, le deduzioni difensive illustrate nei parr. 2.2. e 2.3. in tema di rinnovazione dell'ipoteca, oltre che in punto di specificità della posizione soggettiva del cessionario di crediti in blocco ai sensi della su citata disposizione di cui all'art. 58 T.U.B., con riferimento ai canoni probatori che in linea generale devono guidare, come si è già affermato, l'accertamento della ignoranza in buona fede del nesso di strumentante del credito. Ne consegue, pertanto, che il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela de. creditore originario, a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione de. titolo o dell'acquisto de. diritto rispetto a. provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tal, condizioni siano realizzate in capo al solo cedente Sez. 2, n. 10770 del 29/01/2015, dep. 13/03/2015, Rv. 263297, che in motivazione ha precisato che la cessione del credito con le forme della cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 agevola la circolazione dei crediti, ma non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia per far prevalere il proprio diritto sull'interesse pubblico alla apprensione dei beni mafiosi . 6. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Napoli, perché proceda a nuova deliberazione, attenendosi ai principii enunciati da questa Suprema Corte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli.