Il provento del riciclaggio è trasformato in titoli: occorre tentare la confisca in forma specifica prima di procedere alla confisca per equivalente

La trasformazione del provento del riciclaggio da denaro in titoli non osta alla sua natura, sicché è ammessa la confisca diretta dei titoli tale modalità, peraltro, diventa doverosa prima di procedere alla confisca per equivalente.

Il caso. Il ricorrente aveva patteggiato davanti al gup di Monza per il reato di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché per il reato previsto dall’art. 166, comma 1 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria abusivismo . Ne era seguita, quale pena accessoria, la confisca per equivalente di un dossier titoli intestato allo stesso e alla madre. Il riciclaggio era avvenuto come trasformazione in titoli da parte dell’imputato in concorso con altro soggetto, autore dei reati fiscali presupposto di quello di riciclaggio. Anziché tentare l’ablazione diretta del provento del reato, era stata disposta la confisca su beni personali dell’imputato. Era in questione, pertanto, la correttezza della procedura di ablazione sotto il profilo dell’oggetto della pretesa statale, nel senso che si contestava al giudice di aver disposto la confisca per equivalente senza aver proceduto alla confisca diretta del provento del reato fiscale, trasformato in titoli e depositato presso una banca. Quale confisca? Il nostro ordinamento conosce, come noto, vari tipi di misure che sono denominate confisca” in comune hanno l’ablazione di un bene o del denaro ad un soggetto e quindi costituiscono una misura di natura patrimoniale. Accanto alla confisca quale misura di sicurezza che presuppone la pericolosità della cosa in sé – dunque assolve ad una funzione special preventiva – e può essere disposta anche nei confronti di soggetto prosciolto, assolto o che non ha commesso il reato purché segua un procedimento volto all’accertamento della commissione di un fatto di reato , è prevista anche la confisca quale misura di prevenzione. Anche questa misura comporta il trasferimento definitivo al patrimonio dello Stato, ma si applica indipendentemente dall’accertamento della commissione di un reato e può riguardare i beni di cui l’indiziato non sia in grado di dimostrare la legittima provenienza. Ci sono poi ipotesi speciali di confisca, quale quella dell’art. 322 ter c.p. per fattispecie riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione, la quale è ammessa anche per equivalente”. Esiste, infine, la confisca quale pena accessoria, come quelle previste dal codice della strada. La confisca ex art. 648 quater. Si tratta di una misura speciale che è disposta sempre dopo una condanna o una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, anche in forma per equivalente”. La forma per equivalente”. È legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato, nonché la confisca disposta in sentenza per equivalente” – e, cioè, di utilità patrimoniali di valore corrispondente e nella disponibilità del reo – se i proventi dell’attività illecita non siano stati rinvenuti nella sfera giuridico-patrimoniale dell’indagato. In altri termini, l’ablazione per equivalente o di valore” è prevista solo quando non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti prezzo o profitto del reato, nel senso che non sono stati reperiti. Il bene ablato può essere anche legittimo. Non è necessario che il bene oggetto di ablazione per equivalente sia illecitamente detenuto può ben essere un bene di cui l’indagato dispone in modo legittimo e, comunque, indipendentemente dalla commissione dell’illecito contestato. Prioritaria l’ablazione diretta sui beni provento. Quando nel patrimonio del reo o di uno dei concorrenti sono individuabili denaro o beni costituenti profitto del reato, è necessario previamente disporre – o almeno tentare di farlo – l’ablazione diretta sui valori costituenti provento. La confisca per equivalente è possibile soltanto quando il tentativo di aggressione diretta del profitto si sia rivelato infruttuoso per indisponibilità materiale dei beni da apprendere. E se il profitto è costituito da denaro? Qualora il profitto del reato sia costituito da una somma di denaro, essa non è assoggettata alla confisca per equivalente, bensì a quella diretta inoltre, la sua trasformazione in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo che può avere ad oggetto il bene di investimento acquisito. Così, anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto del reato può colpire sia la somma corrispondente al valore nominale ovunque sia rinvenuta o investita, sia la somma che si identifica proprio in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa. Anche gli impieghi del denaro costituiscono profitto. Costituiscono profitto” del reato anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa e i beni in cui si è trasformato, in quanto tali attività di trasformazione non impediscono che sia sottoposto ad ablazione ciò che rappresenta l’obiettivo del reato realizzato. In altri termini, le trasformazioni o le modifiche che il bene abbia subito non costituiscono un ostacolo al sequestro o alla confisca in via diretta. Le cose fungibili. Nel caso in cui le cose siano fungibili per loro natura originaria o a seguito di trasformazione , l’eventuale commistione tra cose lecite e cose illecite, appartenenti allo stesso genus , costituisce una forma di trasformazione dell’originario prodotto del reato in cose separabili. Si applica anche alle misure patrimoniali penali la regola civilistica che, per le obbligazioni aventi ad oggetto denaro o altre cose fungibili, obbliga alla restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità. Dovevano essere confiscati i prodotti finanziari riferibili all’autore del reato presupposto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato evidenziando come il gup doveva disporre, in via prioritaria, la confisca del profitto in forma specifica, cioè dei prodotti finanziari riferibili al coimputato, autore dei reati tributari. Il profitto del reato di riciclaggio era infatti costituito dalla somma di circa 540 mila euro che derivava da reati di natura fiscale commessi e trasformati in strumenti finanziari riferibili al coimputato. La trasformazione era ascritta al condannato ricorrente. Ne deriva che il profitto del riciclaggio era costituito da detti titoli la trasformazione del denaro profitto dei reati fiscali non è di alcun ostacolo all’ablazione in forma specifica. Prima di procedere alla confisca per equivalente, il giudice avrebbe dovuto disporre la confisca diretta del profitto avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei titoli intestati al coimputato e costituenti il reimpiego delle somme oggetto dei reati fiscali. Questi titoli sostanziano il profitto confiscabile in forma specifica del reato di riciclaggio. La sentenza è stata, quindi, annullata con rinvio. Per inciso, sull’appartenenza di beni a terzi. La Suprema Corte chiarisce che la clausola che fa salvi i diritti di terzi estranei al reato non è applicabile nel caso in esame, in cui l’intestatario dei titoli provento del reato non è terzo ma coimputato nel reato di riciclaggio, oltre che autore dei reati presupposto e, in ultimo, beneficiario del provento illecito.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 – 17 luglio 2015, n. 31365 Presidente Conti – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni relative alla confisca per equivalente, con sentenza del 1 luglio 2014, il Gup del Tribunale di Monza ha disposto, nei confronti di M.G.L., imputato dei reati di cui agli artt. 166, comma 1 lett. a , D.Lvo n. 58/1998 capo a , 648-bis capi b e c e 648-ter cod. pen. capo d , la confisca per equivalente del dossier titoli presso la Banca Popolare di Bergamo, filiale di Vimercate, cointestato a R.L., madre dell'imputato, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., in riferimento al solo reato ex art. 648-bis cod. pen. sub capo b ed in relazione al profitto di esso, commisurato in circa 540 mila euro. 2. Ricorre avverso il provvedimento l'Avv. P.M., difensore di fiducia di M.G.L. e ne chiede l'annullamento per i seguenti. motivi. 2.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 648-quater, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, per avere il Gup disposto la confisca per equivalente del profitto derivante dai delitti tributari commessi da S.S. che quest'ultimo aveva trasferito e fatto investire dal ricorrente M. in strumenti finanziari intestati alla famiglia S. presso Allianz Bank Financial Advisors , anziché provvedere in via preliminare alla confisca diretta del profitto, essendo la confisca per equivalente provvedimento solo sussidiario rispetto ad essa. 2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Gup disatteso il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nel provvedimento di annullamento con rinvio con riferimento alla determinazione dei valore dei beni sequestrati all'imputato ed, in particolare, con riferimento al valore ai beni immobili. 2.3. Violazione di legge penale in relazione all'art. 648-quater, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, per avere il Gup disposto la confisca per equivalente del dossier titoli cointestato all'imputato ed alla di lui madre, pur non essendo provata la riferibilità del dossier in via esclusiva al M 3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. P.G. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto in diritto 1. II ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. In via preliminare, mette conto rilevare che, secondo quanto dispone l'art. 648-quater cod. pen., 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. 2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato . In ossequio all'inequivoco dato testuale della norma, la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte è orientata nel senso di ritenere che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto dei reato ed, a maggior ragione, la confisca per equivalente in sentenza possano essere legittimamente disposti solo se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell'attività illecita, di cui pure sia certa l'esistenza, non siano rinvenuti nella sfera giuridico - patrimoniale dell'indagato Cass. Sez. 5, n. 46500 del 19/09/2011, Lampugnani Rv. 251205 . L'ablazione per equivalente, o di valore, è invero prevista per il solo caso in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo dei reato, a cagione del mancato loro reperimento, e consente di apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente, di cui il reo abbia la disponibilità. In tale caso, l'ablazione per equivalente può riguardare un qualunque bene di cui l'indagato abbia la disponibilità, anche in modo legittimo e, comunque, indipendentemente dalla commissione dell'illecito penale a lui contestato, a condizione - si ribadisce - che nella sfera giuridico - patrimoniale del soggetto attivo non sia rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente certa l'esistenza Cass. Sez. 1, n. 28999 dell'1.4.2010, Rv. 248474, Sez. 5, n. 15445 del 16/1/2004, Rv. 228750, nonché Sez. U., n. 41936 del 25/10/2005, Rv. 232164 . Tirando le fila di quanto sopra, allorché, nel patrimonio dell'autore del reato ovvero di taluno dei concorrenti, siano individuabili denaro o beni fungibili costituenti profitto del reato, prima di poter procedere alla confisca per equivalente in sentenza o in fase cautelare è necessario previamente disporre, o quantomeno tentare, l'ablazione diretta dei valori costituenti provento di reato, di tal che la confisca di valore è possibile soltanto nel caso in cui il tentativo di aggressione diretta del profitto si sia rivelato infruttuoso per l'indisponibilità materiale di beni da apprendere. 3. Sempre in linea generale, va evidenziato che, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, qualora il profitto sia costituito da una somma di denaro - bene fungibile per eccellenza -, essa non è assoggettabile a confisca per equivalente, in quanto il denaro è sempre oggetto di confisca diretta, e la sua trasformazione in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo, che può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito Cass. Sez. U n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, in motivazione . In questo stesso senso si è ribadito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dei denaro, costituente il profitto dei reato, può colpire sia la somma che si identifica proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia la somma corrispondente al valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta e comunque sia stata investita Cass. Sez. 2, n. 14600 del 12/03/2014, Ber Banca Spa, Rv. 260145 . Ed invero, costituiscono profitto dei reato anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa e i beni in cui questo è trasformato, in quanto tali attività di impiego di trasformazione non possono impedire che venga sottoposto ad ablazione ciò che rappresenta l'obiettivo del reato posto in essere Cass. Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, Rossi Rv. 262613 . Ed invero, nel sistema penale non costituiscono ostacolo alla confisca e, quindi, nella fase delle indagini, al sequestro le trasformazioni o modifiche che il prodotto dei reato abbia subito, cosicché ove le cose da sequestrare siano per loro natura fungibili - originariamente o a seguito di trasformazione - l'eventuale commistione tra cose lecite e cose illecite, appartenenti allo stesso genere, costituisce una forma di trasformazione dell'originario prodotto del reato in cose comunque separabili con operazioni di peso, misurazione o numerazione. Il tutto in conformità della regola civilistica che prevede, per le obbligazioni che hanno ad oggetto denaro o altre cose fungibili, l'obbligo di restituire altrettante cose della stessa specie e qualità , regola generale applicabile anche in sede penale, in considerazione della natura patrimoniale della misura di sicurezza Cass. Sez. 6, n. 1041 del 14/04/1993, Ciarletta, Rv. 195683 . 4. Dei sopra delineati principi non ha fatto buon uso il Giudice monzese laddove ha disposto la confisca per equivalente dei beni del M. prima di disporre in via prioritaria, o quantomeno tentare, la confisca dei profitto in forma specifica, all'evidenza ben identificato nei prodotti finanziari riferibili allo S 4.1. Mette conto porre in evidenza come, proprio a tenore della contestazione cautelare, il profitto del reato di riciclaggio sia costituito dalla somma di circa 540 mila euro, derivante dai reati di natura fiscale commessi da S.S., da questi trasformata - con la condotta contestata al ricorrente M. - negli strumenti finanziari riferibili allo stesso S. presso Allianz Bank Financial Advisors. In altri termini, il profitto dei reato di riciclaggio per il quale M. ha patteggiato la pena - rectius il bene in cui si condensa il lucro, il vantaggio economico ricavato per effetto della commissione dei reato - è costituito dai suddetti titoli intestati agli S., laddove - per quanto sopra chiarito - la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non può essere di ostacolo all'ablazione. 4.2. Se ne inferisce che, sulla scorta delle regulae iuris sopra rammentate, prima di procedere all'ablazione di valore, il decidente di merito avrebbe dovuto disporre la confisca diretta del profitto, essendo la confisca per equivalente provvedimento solo sussidiario rispetto ad essa. In altri termini, prima di poter disporre la confisca per equivalente nei confronti del M., l'autorità giudiziaria procedente avrebbe dovuto verificare se, presso la Allianz Bank Financial Advisors, fossero ancora presenti i titoli intestati agli S. costituenti il reimpiego delle somme oggetto dei reati fiscali e dunque sostanzianti - in forma specifica - il profitto confiscabile del delitto di riciclaggio. 4.3. Né, nella specie, l'ablazione diretta del profitto poteva ritenersi preclusa dalla circostanza che gli strumenti finanziari in oggetto appartengano a persone estranee al reato , cioè ritenendo sussistente la condizione ostativa alla confisca in forma specifica prevista dal primo comma dell'art. 648-quater cod. pen. Il profitto del reato, o la sua diretta trasformazione, è sempre aggredibile in forma specifica salvo che non appartenga a terzo estraneo, situazione che evidentemente non ricorre nel caso in oggetto, laddove S.S. - lungi dall'essere terzo estraneo al reato - viene definito dallo stesso Giudice a quo quale coimputato del M. ed è, secondo la stessa impostazione d'accusa, l'autore dei reati presupposto del delitto ex art. 648-bis cod. pen. nonché soggetto beneficiario del relativo provento illecito. 5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nella parte relativa alla confisca con rinvio. per nuovo esame sul punto al Tribunale di Monza. Gli ulteriori motivi sono assorbiti. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Monza.