Sì al prelievo ematico, che diventa no, appena la Polizia va via: condannato

Evidente la rilevanza penale del comportamento tenuto dal conducente di un trattore stradale, rimasto coinvolto in un incidente. Decisivo il rifiuto a sottoporsi a prelievi ematici utili a verificare la presenza di alcol nel sangue. Irrilevante il fatto che i prelievi siano stati effettuati poi, in ospedale, per salvaguardare la salute dell’uomo.

Rapidi mutamenti d’opinione. Prima sì” all’accertamento del tasso alcolemico, poi, d’improvviso – appena andata via la Polizia – no”. A chiudere il cerchio, infine, i prelievi ematici effettuati in una struttura ospedaliera, finalizzati alla cura dell’uomo, ma rivelatisi utili anche ad evidenziare una notevole presenza di alcol nel sangue. Quest’ultimo dato, però, non rende meno grave il rifiuto” opposto dall’uomo. Consequenziale, e legittima, la condanna. Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 30995, depositata oggi . Controllo . A dare il ‘la’ alla vicenda un incidente, che vede coinvolto anche un trattore stradale. E proprio il conducente del veicolo richiama attenzioni – negative – su di sé, rifiutando l’ accertamento del tasso alcolemico, richiesto dagli agenti della Polizia alla direzione sanitaria dell’ospedale . Per i giudici di merito, il no” al prelievo , opposto dall’uomo agli operatori sanitari , è sufficiente per configurare il reato di guida in stato di ebbrezza . Irrilevante, in questa ottica, il fatto che l’ accertamento del tasso alcolemico si era concretizzato successivamente, a seguito dei prelievi effettuati per le esigenze di cura del paziente . E tale visione, nonostante le obiezioni mosse dal conducente del trattore stradale, è ritenuta pienamente corretta dai giudici della Cassazione, i quali ribadiscono che a nulla rileva il successivo accertamento del tasso alcolemico in sede ospedaliera , confermando la condanna così come messa ‘nero su bianco’ in Appello. Decisivo, invece, il fatto che l’uomo aveva, in un primo momento, dato la sua disponibilità a sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico , e che, poi, tale disponibilità era venuta meno , proprio dopo che gli uomini della Polizia erano andati via .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 aprile – 16 luglio 2015, n. 30995 Presidente Brusco – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/3/2014 la Corte d'Appello di Trento confermava la decisione dei giudice di primo grado che aveva giudicato S.P. responsabile dei reato di cui all'art. 186 bis c.1 lett. d , 6 186 c.2 lett. c c.d.s. perché, quale conducente di un trattore stradale, dopo essere incorso in un incidente stradale, sottoposto alle cure mediche, rifiutava l'accertamento del tasso alcolemico come richiesto dagli agenti della Polizia alla direzione sanitaria dell'Ospedale di Rovereto ai sensi dei comma 5 dell'art. 186 del codice della strada. 2. Ritenevano i giudici del merito che il rifiuto di effettuare il prelievo finalizzato all'accertamento del tasso, opposto dallo S. agli operatori sanitari, era idoneo a configurare li reato contestato e ciò in ragione della natura istantanea del medesimo, che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente. Osservavano che tale condotta non poteva ritenersi penalmente irrilevante sulla scorta dell'avvenuto accertamento del tasso, in conseguenza dei prelievi effettuati per le esigenze di cura dei paziente. Rigettavano l'osservazione difensiva secondo la quale il rifiuto sarebbe irrilevante poiché l'autorità sanitaria sarebbe chiamata a refertare direttamente agli organi di polizia, osservando come il prelievo emetico presuppone comunque il consenso dell'avente diritto. 3. Con ricorso per cassazione l'imputato deduce violazione dell'art. 186 comma 5° e comma 7° c.d.s.- inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex artt. 606 lett. B comma p. p. Rileva che, ai sensi dei comma 5 dell'art. 187 c.d.s., gli accertamenti alcolemici su persone sottoposte a cure mediche viene chiesto dagli organi di Polizia direttamente alle strutture sanitarie, affinché i prelievi ematici vengano estesi anche accertamenti alcolemici e che la struttura sanitaria deve avvisare l'interessato e raccogliere il suo consenso informato. Osserva che nel caso in esame tutta la documentazione medica versata in giudizio è chiara nell'affermare che allo S. sono stati eseguiti i prelievi ematici per la tutela della persona e della sua salute, ma lo stesso non è stato informato dei motivi dei prelievo e non si è raccolto il suo consenso informato scritto. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente rilevato che dalla sentenza di primo grado si evince che l'imputato aveva in un primo momento dato la sua disponibilità a sottoporsi all'accertamento dei tasso alcolemico a cura dei sanitari dell'Ospedale di Rovereto, ma che, successivamente, tale disponibilità era venuta meno . Il Tribunale dà atto, altresì, che la circostanza trovava piena conferma nella scheda di pronto soccorso nella quale è scritto richiesto dalla p.s. dosaggio alcolemia, il pz. dopo che la polizia è andata via si rifiuta di eseguire il prelievo . 2. Alla luce delle chiare risultanze sopra richiamate correttamente i giudici di merito hanno ritenuto integrata la contravvenzione indicata in rubrica, essendosi il reato perfezionato istantaneamente con il rifiuto espresso con riferimento al carattere istantaneo del reato in argomento cfr. Cass Sez. 4, Sentenza n. 5909 del 08/01/2013 Rv. 254792 , a nulla rilevando il successivo accertamento dei tasso acolemico in sede ospedaliera. 3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato ne consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.