L’apposizione non autorizzata di cartelloni pubblicitari in zona sismica ha rilevanza penale

La diversità degli interessi tutelati dalla normativa sanzionatoria penale applicabile alle realizzazioni di costruzioni in zone a rischio sismico da quelli presidiati dalle norme di natura amministrativa relative alle installazioni cartellonistiche pubblicitarie, esclude un rapporto di specialità tra i due testi normativi.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27548 depositata l’1 luglio 2015. Il caso cartelloni pubblicitari non autorizzati. Il Tribunale di Catanzaro dichiarava la responsabilità penale di un imputato in ordine all’istallazione di numerosi cartelloni pubblicitari in assenza di preavviso scritto al competente Ufficio regionale ed omettendo la contestuale presentazione del progetto, condotte integranti il reato di cui agli artt. 93 e 93, d.P.R. 380/2001 denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche . L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza sostenendo che la condotta a lui ascritta non integri un illecito penale, bensì una violazione di natura amministrativa, trovando compiuta disciplina in altre disposizioni normative che, per il principio di specialità, escluderebbero l’applicabilità della sanzione penale. La giurisprudenza sanzioni amministrative La Cassazione, negando riconoscimento alla doglianza, non disconosce la presenza di alcune precedenti pronunce in senso conforme alle prospettazioni difensive, tra le quali la sentenza n. 15154/06 della medesima Corte secondo la quale l’installazione di cartellonistica pubblicitaria su un fabbricato, in assenza di preventiva autorizzazione comunale, non integra una violazione delle disposizioni in materia edilizia di cui al d.P.R. 380/2001, essendo tale materia completamente disciplinata dal d.lgs. n. 507/93, testo normativo che prevede esclusivamente sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni in esso dettate. e penali. Ciononostante, l’esigenza di tutela della legalità appare maggiormente rispecchiata dall’orientamento più recente secondo il quale non sussiste rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale in materia antisismica, di cui al d.P.R. citato, e quella amministrativa pecuniaria dettata dal d.lgs. n. 507 in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Si tratta infatti, precisano i Giudici di legittimità, di sanzioni poste a tutela di interessi giuridici diversi e rispondenti a ratio diverse, riconducibile rispettivamente, alla tutela della pubblica incolumità e al controllo sulle pubbliche affissioni in relazione a contenuti, natura commerciale e imposte. Altra ipotesi la tutela paesaggistica. La S.C. non condivide neppure l’ulteriore ricostruzione del rapporto di specialità proposta dal ricorrente e relativa al richiamo, da parte del d.lgs. n. 42/2004, alle sanzioni amministrative previste dal codice della strada per l’apposizione di cartelli con mezzi pubblicitari in violazione delle norme a tutela del paesaggio, rappresentando appunto la tutela paesaggistica un ulteriore e non sovrapponibile interesse rispetto a quello del corretto assetto del territorio rilevante nel caso di specie, soprattutto se considerato in termini di tutela della pubblica incolumità in zone sismiche. Per questi motivi, la S.C. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 gennaio – 1 luglio 2015, n. 27548 Presidente Fiale – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza dei 17 ottobre 2013 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la penale responsabilità di M.D. in ordine alla commissione del reato di cui agli artt. 93 e 95 del dPR n. 380 dei 2001 per avere egli installato numerosi cartelloni pubblicitari montati sui relativi impianti, senza avere prima notificato al competente Ufficio regionale il relativo preavviso scritto ed omettendo, altresì, per ciascuno di essi la contestuale presentazione del progetto, condannandolo alla pena di euro 3.000,00 di ammenda. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M., affermando, in sostanza, che la condotta a lui ascritta non costituiva illecito penale posto che le violazioni della normativa concernente la istallazione dei cartelloni pubblicitari trovano la loro compiuta disciplina in altre disposizioni rispetto a quello contestategli, da lui puntualmente elencate nel ricorso, in forza delle quali esse sono sanzionate solo a livello amministrativo e detta sanzione, stante il principio di specialità, esclude, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, la applicabilità anche della sanzione penale. Deduceva, altresì, la esistenza di provvedimenti amministrativi concessori o comunque ampliativi che avevano legittimato il suo operato. Considerato in diritto Il ricorso, pur suggestivamente argomentato dalla difesa del ricorrente, non è, tuttavia, fondato e, pertanto, deve essere rigettato. Osserva, infatti questa Corte che, pur non disconoscendo l'esistenza di taluni precedenti giurisprudenziali orientati nel senso propugnato dalla difesa dei ricorrente, fra i quali va ricordato certamente l'arresto di questa Corte n. 15154 del 2006, secondo il quale la installazione di cartellonistica pubblicitaria su un fabbricato in difetto della preventiva autorizzazione comunale non configura alcuna violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al dPR n. 380 del 2001, in quanto la materia è integralmente disciplinata dal Digs n. 507 del 1993, che prevede esclusivamente sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni dallo stesso dettate Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 maggio 2005, n. 15154 , appare certamente più rispondente all'esigenza di tutela della legalità il più recente orientamento, diverse volte rappresentato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non vi è rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale dettata in materia antisismica dal dPR n. 3802001, e quella, amministrativa pecuniaria, dettata dal Digs n. 507 del 1993, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, in quanto si tratta di sanzioni poste a tutela di interessi giuridici diversi. Presidiando la prima la pubblica incolumità e, l'altra, il controllo sulle pubbliche affissioni, in relazione al loro contenuto, alla loro natura commerciale o meno, all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 settembre 2013, n. 39796 idem, Sezione III penale, 6 dicembre 2010, n. 43249 . Né a tale ricostruzione vale obiettare, come fa il ricorrente onde dimostrare l'esistenza di una principio di specialità fra il trattamento sanzionatorio ordinario e quello proprio della illecita installazione di cartellonistica pubblicitaria, che il Dlgs. n. 42 dei 2004, all'art. 168 richiami, per l'apposizione di cartelli con mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni poste a tutela dei paesaggio, le stesse sanzioni amministrative previste dal codice della strada, perché la tutela del paesaggio rappresenta un interesse diverso e ulteriore rispetto al corretto assetto dei territorio e soprattutto, alla tutela dell'incolumità pubblica nelle zone sismiche. Correttamente, dunque, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sussistenti i reati contestati al M., in presenza di opere di nuova costruzione, realizzate in zona sismica, stabilmente ancorate al suolo e determinanti una sensibile e durevole trasformazione del territorio. La diversità di interessi tutelati e rispettivamente presidiati dalla normativa applicabile alle realizzazioni di manufatti edili in zona classificata a rischio sismico e dalla normativa afferente alla installazione di cartellonistica pubblicitaria, volta quest'ultima non certo alla tutela di interessi riferiti alla sicurezza pubblica ma, semmai, al decoro urbano ed alla riscossione delle imposte legate alla comunicazione pubblicitaria in quanto attività volta alla creazione di reddito, chiariscono la irrilevanza in questa sede della esistenza di strumenti autorizzatori rilasciati dal Comune di Catanzaro a norma dell'art. 12 del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari. Invero, attesa la evidente settorialità di tali permessi, essi sono indubbiamente inidonei a spiegare effetti ampliativi delle sfera del destinatario al di là dei loro specifico ambito di interesse. Né appare suscettibile di modificare la esposta prospettiva decisionale il fatto, anch'esso dedotto dal ricorrente, che la Giunta regionale della Calabria, con deliberazione dei 22 luglio 2011, n. 330, abbia ritenuto di potere classificare gli impianti pubblicitari, senza alcuna limitazione dimensionale, nel novero delle opere minori, per tale caratteristica sottratte alla disciplina del dPR n. 380 del 2001, ed in particolare, a quella dettata dall'art. 93 di tale testo normativo. Al riguardo, infatti, osserva il Collegio che, per un verso, non va dimenticato che in materia edilizia, spetta allo alla normazione statale dettare i principi fondamentali cui la legislazione locale, entro lo spazio della propria autonomia, deve uniformarsi, e fra tali principi fondamentali vi è il potere di dettare le definizioni delle opere assoggettate o meno alla disciplina di cui al cosiddetto Testo unico sull'edilizia n. 381 del 2001 per altro verso, deve rammentarsi che lo stesso art. 6 del citato Testo unico, nel delimitare il perimetro entro il quale spazia la cosiddetta attività edilizia libera, della quale il concetto di opera minore costituisce una delle possibili declinazioni, fa comunque salva,/ stanti i preminenti interessi presidiati dalle disposizioni che seguono - interessi trascendono quello generale e pur rilevante all'ordinato e corretto sfruttamento a fini edilizi ed urbanistici del territorio - il rispetto delle discipline in materia di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e, fra le altre, delle norme in materia antisismica. Perciò, il necessario rispetto della normativa antisismica impone di considerare tamquam non esset ai fini di attuale interesse la citata deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 330 del 2011, in quanto la stessa viene invocata dal ricorrente con riferimento ad un ambito materiale, la soggezione o meno di determinato opere alla legislazione in materia antisismica, nel quale la stessa - in ragione della rilevanza non soltanto localmente radicata degli interessi tutelati - non è idonea, a prescindere da ogni indagine sulla sua validità, a spiegare alcun effetto. Quanto alla eccezione di prescrizione essa, per come dedotta dalla difesa del ricorrente solo nel corso della discussione di fronte a questa Corte, appare inaccoglibile, posto che, alla luce del capo di imputazione, il quale indica quale tempus commissi delicti delle numerose contravvenzioni contestate la data del 15 marzo 2011, siffatta prescrizione non potrebbe maturare, data la indiscussa sussistenza di plurimi fattori interruttivi, prima dei 15 marzo 2016. Il ricorso proposto dal Meduni deve, quindi essere rigettato ed il medesimo va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali