Farmaco contenente alcol prescritto dal medico: inattaccabile l’esito dell’etilometro

Confermata la condanna per un motociclista, beccato con un tasso alcolemico eccessivo. Irrilevante il richiamo difensivo al presunto utilizzo di un farmaco, su prescrizione medica.

Velocità da pista, però in una strada cittadina. Inevitabile l’alt delle forze dell’ordine per un motociclista. E il controllo successivo si rivela decisivo l’uomo è in stato di ebbrezza. Inequivocabile il tasso alcolemico riscontrato, pari a 1,5 grammi per litro. Consequenziale la condanna, che non può essere messa in discussione dall’assunzione – prescritta dal medico – di un farmaco contenente alcol Cassazione, sentenza n. 26300, sez. IV Penale, depositata il 22 giugno 2015 . Etilometro. Visione condivisa, quella del Tribunale prima e della Corte d’appello poi l’uomo, beccato alla guida del proprio motociclo in stato di ebbrezza – come detto, tasso alcolemico accertato di 1,5 grammi per litro –, viene condannato alla pena di due mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda . Nessun dubbio, quindi, sulla colpevolezza del motociclista. Quest’ultimo, però, contesta tale decisione, sostenendo la propria innocenza, e richiamando, su questo fronte, due dati, relativi alla sera del controllo da parte delle forze dell’ordine primo, egli aveva bevuto una sola birra, prima di mettersi alla guida secondo, egli aveva assunto, a causa di patologie congenite e su prescrizione medica, un medicinale contenente una percentuale di alcol , medicinale che, a suo dire, aveva modificato l’esito dell’alcoltest. Tali obiezioni, però, ad avviso dei giudici della Cassazione, non mettono minimamente in discussione l’esito dell’etilometro. Certo, viene riconosciuto, l’uomo ha dichiarato di aver assunto il farmaco e il medico ha dichiarato di averglielo prescritto , ma ciò non dimostra che la causa del rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile all’assunzione del farmaco , soprattutto tenendo presente il quantitativo percentuale minimo di alcol presente nel prodotto. Consequenziale la conferma della condanna a due mesi di arresto , con relativa ammenda.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 – 22 giugno 2015, n. 26300 Presidente Sirena – Relatore Zoso Ritenuto in fatto 1. La corte di appello di Genova, con sentenza in data 14 febbraio 2014, confermava la sentenza del tribunale di Chiavari dei 25 ottobre 2010 con cui D.M.M. era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'articolo 186, comma 2 lett. c, dei codice della strada aver circolato alla guida di un motociclo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico accertato di 1,5 g per litro. II fatto era stato accertato in Sestri Levante e il 10 giugno 2009. 2. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo nullità della sentenza impugnata per mancata assunzione di una prova decisiva. Invero nei giudizi di merito era stato sostenuto che il rilevamento dei tasso alcolemico a seguito dell'alcoltest era dipeso dai fatto che l'imputato aveva assunto un medicinale contenente una percentuale di alcol a causa di patologie congenite. La corte d'appello inopinatamente non aveva disposto la perizia medica al fine di accertare se l'assunzione dei farmaco indicato avrebbe potuto influenzare l'esame dell'etilometro mentre tale accertamento si imponeva, in considerazione del fatto che egli prima di mettersi alla guida aveva bevuto una sola birra. Considerato in diritto 1.Osserva la corte che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero è stato affermato dalla corte di legittimità il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori Sez. 4, n. 45070 del 30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv. 230489 . Nel caso che occupa la corte territoriale ha dato conto dei fatto che l'imputato aveva dichiarato di aver assunto il farmaco e che il teste dott. M. aveva dichiarato di averglielo prescritto e, tuttavia, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che ciò non provava né l'assunzione effettiva del farmaco né che la causa certa del rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile all'assunzione di esso, anche in considerazione del quantitativo percentuale minimo di alcol nel farmaco indicato. Inoltre la corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui neppure in astratto la circostanza dell'assunzione del farmaco poteva assumere rilievo, trattandosi di reato colposo in relazione al quale spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo, in caso contrario, in colpa, della compatibilità dell'assunzione dei farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida cfr. Sez. 4, n. 15187 del 08/04/2015, Bregoli, Rv. 263154 Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835 . 2. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen Dunque, pur essendo spirato il termine di prescrizione in relazione al reato ascritto all'imputato, l'inammissibilità dei ricorso preclude il rilievo della causa estintiva del reato Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 . 3. Alla inammissibilità dei ricorso, riconducibile a colpa dei ricorrente Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186 , consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2015.