Condanna per datore di lavoro e preposto che affidano una particolare operazione al lavoratore non addestrato

Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di formare ed addestrare il lavoratore in merito a qualunque tipo di attività cui viene preposto, tanto più quando l’operazione da eseguire sia di particolare complessità. Stessa responsabilità grava in capo al preposto addetto alla formazione e all’addestramento. In mancanza, si configura tanto la colpa generica quanto quella specifica in capo a coloro che abbiano omesso di fornire adeguata e specifica informazione al dipendente.

Con la sentenza 24826 depositata il 12 giugno 2015 la Corte di Cassazione torna a ribadire principi già enucleati nell’ambito di precedenti arresti giurisprudenziali in materia di infortuni sul lavoro. Le norme. Attualmente, l’ordito normativo in tema di sicurezza sul lavoro è costituito dal d.lgs. n. 81/2008, che in attuazione dell'art. 1 della l. delega n. 123/2007, ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Sono intervenute, poi, alcune modifiche ad opera del d.lgs. n. 106/2009 e da successivi ulteriori decreti. In buona sostanza, senza pretese di esaustività, si rammenta che il d.lgs. n. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi, la riduzione dei medesimi che deve tendere al minimo del rischio, il continuo controllo delle misure preventive messe in atto, l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione tecnologie, organizzazione, condizioni operative . L’imprenditore che vìola le prescrizioni della normativa in parola si rende penalmente responsabile di eventuali lesioni personali o della morte dei propri dipendenti, non salvaguardati dai rischi derivanti dall’esercizio dell’attività loro affidata. Il caso. La Corte d’Appello di Genova, in conferma della sentenza del Tribunale di La Spezia, condannava alla pena di € 1.000,00 di multa - nonché al risarcimento in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede - nei confronti di due soggetti imputati del reato di cui all’art. 590, comma 1, 2 e 3 c.p., il primo in qualità di datore di lavoro ed il secondo come capo macchina preposto dalla società. Nel merito, veniva appurato che la persona offesa veniva incaricata della pulizia di una macchina presente nel cantiere mediante la rimozione della griglia di protezione della tramoggia senza il previo scollegamento della macchina medesima dall’alimentatore elettrico. Il lavoratore, che restava imbrigliato con un braccio nel macchinario, riportava importanti lesioni personali. Avverso la decisione della Corte territoriale propone ricorso per cassazione il difensore del legale rappresentante della società, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, giacché dall’istruttoria dibattimentale non sembrerebbe emergere la prova dell’inadempimento degli obblighi di controllo e di informazione gravanti sul datore di lavoro. Invero, secondo la difesa, che in dibattimento aveva prodotto una scheda di addestramento a nome del lavoratore costituitosi parte civile, non sarebbe configurabile né la colpa generica né la colpa specifica in capo all’imprenditore, il quale avrebbe in modo diligente attuato ogni forma di prevenzione dei rischi. L’infondatezza del ricorso. Gli Ermellini rigettano il ricorso e rilevano che al lavoratore era stata impartita solo una formazione generica circa l’uso della macchina, certamente inidonea a prevenire il rischio specifico connesso a quella particolare forma di pulizia richiesta in caso di intasamento, in cui si imponeva la rimozione della griglia di protezione e l’asportazione manuale dei residui di materiale. La Suprema Corte evidenzia l’insussistenza tanto della violazione di legge quanto del vizio di motivazione atteso che dall’istruttoria dibattimentale è emerso chiaramente che il lavoratore era stato addestrato solo alle operazioni normali” di pulizia del macchinario, cioè dei tubi in gomma, che non richiedono lo scollegamento elettrico del medesimo. Pertanto, come già enunciato in pregressi provvedimenti, la Corte di Legittimità, in tema di infortuni sul lavoro, ribadisce che nel caso di utilizzo di macchine complesse talune operazioni debbono essere riservate a personale specializzato ed addestrato non solo ai rischi derivanti dall’usuale uso di queste, bensì anche ai rischi connessi alla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate. Si configura, di tal guisa, la colpa generica e la colpa specifica sia del datore di lavoro sia del preposto all’attività di formazione, addestramento e controllo del lavoratore. Le problematiche concrete. Il coacervo normativo a protezione del lavoratore esplica una tutela apprezzabile, anche nell’ottica interpretativa abbastanza restrittiva paventata dalla Suprema Corte su questo tema. Tuttavia, le morti bianche e i casi di lesioni permanenti continuano a susseguirsi. A parere di chi scrive, è la fase delle verifiche da parte degli organi di controllo a presentare ancora profili claudicanti.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 maggio – 12 giugno 2015, n. 24826 Presidente Sirena – Relatore Zoso Ritenuto in fatto 1.La corte di appello di Genova, con sentenza in data 17 marzo 2014, confermava la sentenza dei tribunale di La Spezia dei 7 dicembre 2012 con cui M.A. e P.S. erano stati condannati alla pena di € 1.000,00 di multa ciascuno ed al risarcimento dei danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, per il reato di cui all'articolo 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen. perché il P., nella qualità di legale rappresentante della S.r.l. Spes, datore di lavoro di R.B., ed il M., quale capo macchina preposto della stessa società, per colpa generica consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché per colpa specifica consistita nella violazione della disciplina antinfortunistica, omettevano di adempiere ai rispettivi obblighi di vigilanza sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sull'uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale. In particolare non impedivano che il dipendente R.B., nell'effettuare lavori di pulizia di una macchina presente in cantiere ed utilizzata per la preparazione della malta, provvedesse alla rimozione della griglia di protezione della tramoggia senza avere previamente effettuato lo scoliegamento della macchina stessa dall'alimentazione elettrica e così cagionavano al predetto R., che rimaneva preso per un braccio all'interno della macchina, lesioni personali guarite in 130 giorni con indebolimento permanente a carico dell'apparato osteoarticolare per residua limitazione funzionale di grave entità a carico dell'arto superiore destro. Il fatto era stato commesso in La Spezia il 22 aprile 2008. Osservava la corte d'appello che il fatto si era verificato in quanto l'operaio infortunato, di origine albanese, aveva rimosso la griglia dalla macchina impastatrice per effettuare la pulizia svitando due bulloni di fissaggio e, mentre stava effettuato tale operazione, il M. inavvertitamente aveva azionato il comando remoto mettendo in moto la macchina. Il M. era venuto meno ai suoi obblighi di vigilanza riguardanti il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza del lavoro, che prescrivevano che la griglia non potesse essere rimossa al fine di effettuare la pulizia della macchina se non previa disalimentazione elettrica. Quanto al datore di lavoro P., egli aveva omesso di osservare gli obblighi di vigilanza sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non aveva attuato un idoneo addestramento del lavoratore al corretto uso dei macchinario con particolare riguardo alle istruzioni sulle modalità di pulizia dello stesso. Neppure aveva redatto il documento sulla valutazione dei rischi e sull'individuazione delle misure di prevenzione. All'imputato era contestato di non essersi assicurato dei fatto che il R. fosse stato preparato a svolgere l'attività a lui richiesta e ciò in violazione sia delle norme generiche di prudenza che delle specifiche norme cautelare. II teste T. aveva dichiarato che la pulizia della macchina previa rimozione della griglia poteva essere necessaria in caso di intasamento che bloccava la malta e dalla deposizione della parte offesa era emerso che egli aveva più volte effettuato la pulizia della macchina con le stesse modalità, ovvero smontando la griglia di protezione, sicché si trattava di comportamento non abnorme. Non era emersa, poi, la prova della corretta informazione ricevuta dell'infortunato circa le operazioni da effettuare per la pulitura della macchina in quanto era stata prodotta in atti una scheda di formazione ed addestramento, che constava di una sola pagina, da cui risultava che il R. dal giorno 7 al giorno 14 maggio 2007 aveva ricevuto istruzioni in ordine all'operatività sul cantiere e sulla sicurezza si trattava di descrizione generica delle materie trattate ed, inoltre, la parte offesa aveva dichiarato che era stato il M. ad indicargli le modalità con cui la macchina doveva essere pulita. Quanto al fatto che il R. sarebbe stato correttamente informato in ordine alla pulizia della macchina, le deposizioni dei testi T. e Salzino non erano decisive ai fini di affermare che l'infortunato avesse ricevuto un'adeguata formazione perché non era stato tenuto conto dei problemi linguistici che affliggevano l'interessato ed anche in quanto esse erano smentite dalle dichiarazioni della parte lesa e dalle modalità con cui si era verificato l'infortunio. Dunque il legale rappresentante della Spes Sri, quale garante dell'incolumità fisica dei lavoratori, non aveva adempiuto all'obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni in materia di sicurezza né risultava aver delegato tale compito ad altro responsabile. 2. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione Silvano P., a mezzo dei suoi difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'inadempimento degli obblighi di controllo a carico dei datore di lavoro non trovava riscontro nell'istruttoria dibattimentale, considerato che era emerso che all'infortunato era stata data corretta informazione, come si evinceva dalla scheda di formazione ed addestramento e dalle dichiarazioni rese dai testi T. e Salzino. Ingiustificato, poi, era il giudizio di prevalenza delle dichiarazioni rese dall'infortunato rispetto alla testimonianza dei testi T. e Salzino, considerato che quest'ultimo aveva detto di non aver mai dato indicazioni di rimuovere le griglia ed erano rimasti indimostrati i problemi linguistici che, secondo la corte territoriale, affliggevano la vittima. Non aveva, poi, considerato la corte territoriale che l'unica attività richiesta in cantiere, con riguardo alla macchina di cui si tratta, era quella della pulizia dei tubi di gomma, attività per la quale non era previsto lo spegnimento della macchina per cui non vi era motivo di staccare il macchinario della rete elettrica. Considerato in diritto Osserva la corte che il ricorso è infondato. Invero la disciplina in materia di formazione nel lavoro, quale enunciata dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, legge vigente al tempo dei sinistro, risulta essere stata correttamente applicata nel caso che occupa, avendo la corte distrettuale considerato che la formazione generica impartita al lavoratore sull'uso della macchina, come riferito dai testi T. e Salzino, non era idonea a prevenire il rischio specifico connesso alla particolare fase della pulizia che, in caso di intasamento, imponeva la rimozione della griglia di protezione e l'asportazione manuale dei residui di malta. Dall'istruttoria esperita non è emerso, dunque, che l'adeguata formazione fosse stata estesa a quella operazione specifica di pulizia che poteva rendersi necessaria in casi particolari e che avrebbe richiesto il previo scollegamento della macchina con l'alimentazione elettrica. Ora, costituisce obbligo del datore di lavoro assicurarsi che i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro e che, qualora siano richieste conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, ricevano un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro. La corte territoriale, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, ha dato conto del fatto che, come riferito dal teste Salzino, l'infortunato era stato reso edotto delle modalità con cui doveva effettuarsi la normale pulizia delle tubature di gomma, che prevedeva che la macchina fosse alimentata dall'energia elettrica, e del fatto che la griglia non doveva essere rimossa. E proprio sulla deposizione del teste, integrata da quella della parte offesa e dalle specifiche modalità del fatto, la corte d'appello ha fondato il giudizio di colpevolezza, avendo considerato che in ordine alla procedura di pulizia specifica, richiesta solo in caso di formazione di residui che avrebbero determinato l'intasamento della macchina e la cui asportazione manuale presupponeva la rimozione della griglia, nessuna formazione aveva ricevuto l'infortunato, tanto da aver questi agito nel modo a lui indicato dal capomacchina M. e senza essersi reso conto che una operazione tanto rischiosa presupponeva la disconnessione elettrica. Si trattava, dunque, di operazione particolare e non usuale che presupponeva una informazione specifica sulle modalità operative e della quale, come tale, avrebbe dovuto essere fatto divieto all'infortunato per essere affidata a persona con adeguata formazione, dovendosi considerare che la corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'attività di formazione del lavoratore prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate Sez. 4, n. 44106 del 11/07/2014, P.G. e p.c. in proc. Beghi, Rv. 260637 . Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.