Udienza per il riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro: due gli avvocati, due le notifiche

In tema di riesame di misure cautelari reali, qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data dell’udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18489, depositata il 4 maggio 2015. Il caso. Il tribunale di Ragusa rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di un uomo contro il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal pm. L’interessato ricorreva in Cassazione, contestando al tribunale di aver emesso il provvedimento, nonostante all’udienza camerale il difensore avesse eccepito la mancata notifica in suo favore dell’avviso di fissazione dell’udienza, notificato invece ad altro co-difensore il cui mandato era stato revocato nelle more dell’udienza. Avviso ad entrambi. La Corte di Cassazione ricorda che, in tema di riesame, qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data dell’udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta, per cui l’omesso avviso ad uno solo dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio. Nuovo termine. Se il difensore a cui non è stato notificato l’avviso compare all’udienza camerale, esponendo che la comparizione è determinata dal solo intento di far dichiarare l’irregolarità, ha diritto ad un termine ex novo non inferiore a tre giorni, ai sensi degli artt. 184, comma 2, e 324, comma 6, c.p.p Infatti, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, ai fini dell’osservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa, non è consentito integrare quello originario insufficiente, non rispettando la sommatoria dei due termini la norma ex art. 324, comma 6, c.p.p., poiché i tre giorni liberi devono essere consecutivi. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione al tribunale di Ragusa.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 febbraio – 4 maggio 2015, n. 18489 Presidente Conti – Relatore Mogini Rilevato che il B. ricorre in questa sede tramite il suo difensore di fiducia censurando l'ordinanza sopra richiamata per violazione degli artt. 324, commi 6 e 7, e 184, comma 2, c.p.p., per avere il Tribunale emesso detto provvedimento nonostante all'udienza camerale il difensore del ricorrente avesse eccepito la mancata notifica in suo favore dell'avviso di fissazione dell'udienza, notificato invece ad altro co-difensore il cui mandato era stato revocato nelle more dell'udienza Ritenuto che in tema di riesame, qualora l'imputato sia assistito da due difensori, l'avviso della data dell'udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta, con la conseguenza che l'omesso avviso ad uno solo dei due difensori da' luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio SU, n. 33540 del 27.6.2001 che nel caso in cui il difensore a cui non è stato notificato l'avviso compaia all'udienza camerale dichiarando che la comparizione è determinata dal solo intento di far dichiarare l'irregolarità, egli ha diritto a un termine ex novo per la difesa non inferiore a tre giorni ai sensi degli artt. 184, comma 2, e 324, comma 6, c.p.p., poiché nel procedimento di riesame delle misure cautelare reali ai fini dell'osservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa non è consentito integrare quello originario insufficiente, non rispettando la sommatoria dei due termini la norma di cui all'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., in quanto i tre giorni liberi devono essere, per la loro stessa natura e finalità, consecutivi SU, n. 8881 del 3.1.2002, Munerato Carlino . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Ragusa per nuovo esame.