Il giudizio immediato c.d. cautelare non può essere disposto se il reato è inevitabilmente connesso con altri

Ai fini della decisione sulla richiesta di giudizio immediato, il disposto di cui all’art. 453, comma 2, c.p.p. attribuisce al gip il potere di far prevalere il rito ordinario quando il reato per cui è richiesto il rito speciale risulti connesso con altri reati per i quali manchino le condizioni di ammissibilità e la riunione tra essi risulti indispensabile, disposizione che trova applicazione anche al giudizio immediato c.d. cautelare.

E’ quanto ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17700/15 depositata il 28 aprile. Il caso. Il gip del Tribunale di Avellino rigettava la richiesta di giudizio immediato ritenendo che l’ammissione al rito speciale avrebbe condotto ad un processo separato nei confronti degli altri indagati sottoposti a custodia cautelare, essendo assolutamente necessaria la riunione dei procedimenti per l’accertamento dei fatti. Avverso tale provvedimento ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino deducendo l’abnormità della pronuncia, in quanto il gip si sarebbe arrogato un potere valutativo a lui non attribuito ex lege con riferimento alla delibazione dei presupposti per l’ammissione del giudizio immediato c.d. custodiale. L’abnormità del provvedimento. La Cassazione esclude la fondatezza delle censure di abnormità del provvedimento, in quanto tale vizio non sussiste laddove la pronuncia del giudice sia stata emessa nell’esercizio di un potere a lui legislativamente assegnato, salvo che ad essa consegua la stasi del processo abnormità funzionale . L’ammissione al giudizio immediato. Con riguardo al tema specifico del giudizio immediato, la Cassazione richiama l’inquadramento giurisprudenziale dell’istituto recentemente delineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42979/14 che ribadisce la funzionalità dello stesso ad una più rapida definizione del processo, esigenza che giustifica l’elusione dell’udienza preliminare. Giova specificare che l’ordinamento conosce due tipi di giudizio immediato quello ordinario e quello c.d. cautelare per le ipotesi in cui l’indagato si trovi in custodia cautelare, previsto dall’art. 453, comma 1 – bis , c.p.p I presupposti per l’ammissione a quest’ultima forma processuale sono il perdurare dello stato di custodia cautelare dopo la definizione della procedura di riesame o il decorso dei termini per proporre la richiesta di riesame, e l’omessa revoca o annullamento della misura per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il consolidamento del quadro probatorio può in tali casi essere edotto dalle evidenze istruttorie in presenza di indagini complete e concludenti, unica condizione che può legittimamente rendere superflua l’udienza preliminare e giustificare il passaggio alla fase dibattimentale. Il ruolo del gip. Sulla base di tali premesse, la Corte afferma che il rigetto dell’istanza da parte del gip non determina una stasi del procedimento in quanto non limita le attribuzioni istituzionali del pm, che ben potrebbe proseguire con le ordinarie attività necessarie per l’instaurazione del giudizio ordinario. È evidente infatti come il gip assuma un ruolo centrale e risolutivo nello sviluppo della sequenza procedimentale che dalla fase delle indagini preliminari è suscettibile di approdo al dibattimento senza il previo contraddittorio tra le parti in sede di udienza preliminare . Ne consegue che ove il gip ravvisi la mancanza di uno dei requisiti per l’ammissibilità al rito speciale richiesto, non può fare altro che rigettare tale istanza. E tra le condizioni che escludono la possibilità di procedere con il giudizio immediato rientra la connessione di quel reato con altri reati per i quali manchino le condizioni di ammissibilità e la riunione degli stessi sia indispensabile, come disposto dall’art. 453, comma 2, c.p.p., ben potendo il gip in tali situazioni far prevalere il rito ordinario anche nel giudizio immediato c.d. cautelare. Per questi motivi, sottolineando la completa aderenza del provvedimento impugnato ai principi suesposti, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 – 28 aprile 2015, numero 17700 Presidente Brusco – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio immediato pronunciato il 24/11/2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino, il quale ha ritenuto che l'ammissione al rito avrebbe comportato l'instaurazione di un processo separato nei confronti degli indagati sottoposti a misura cautelare, in una situazione in cui era assolutamente necessaria la riunione per l'accertamento dei fatti. Si tratta, in particolare, del procedimento instaurato nei confronti di L.G. , C.A. e S.V. imputati dei reati di falso ideologico commesso in documenti informatici, omicidio e disastro colposi a seguito del disastro verificatosi in omissis , allorché, in occasione di un gravissimo incidente avvenuto sull'Autostrada omissis , erano decedute quaranta persone e ne erano rimaste ferite ventisei. 2. Il Procuratore ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento sia in quanto il giudicante si sarebbe arrogato un potere valutativo non rimesso ex lege alla sua funzione in sede di delibazione dei presupposti del giudizio immediato richiesto ex articolo 453, commi 1-bis e 1-ter, cod.proc.penumero , sia perché il giudice avrebbe violato il disposto dell'articolo 455 cod.proc.penumero che sancisce, in tema di giudizio immediato custodiale”, i limiti del provvedimento di rigetto, ancorandoli esclusivamente alla revoca della custodia cautelare ovvero all'annullamento per sopravvenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare, secondo il ricorrente non sarebbe pertinente l'applicazione della regola prevista dall'articolo 453, comma 2, cod.proc.pen all'istituto del giudizio immediato custodiate, non avendo il legislatore condizionato a tale ulteriore presupposto la valutazione del Giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di giudizio immediato custodiate. Nel ricorso si richiamano, altresì, il principio del favor separationis espresso dall'articolo 130 disp.att. cod.proc.penumero e la spettanza al pubblico ministero della valutazione in ordine alla necessità del simultaneus processus. 3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Massimo Galli, nella requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In base ai criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento abnorme, va escluso ogni profilo di abnormità quando si sia in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento Sez. U, numero 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 . 1.2. Il provvedimento abnorme è, infatti, quel provvedimento non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento Sez.5, numero 15051 del 22/12/2012, De Cicco, Rv. 252475 Sez.5, numero 31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.241162 o comunque ne viola le norme Sez.3, numero 24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.250603 Sez.U. numero 21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.246910 , pertanto incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale Sez. U, numero 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 243590 Sez. 6, numero 29855 del 30/05/2012, A., Rv. 253177 Sez. 3, numero 49404 del 18/11/2009, Fanello, Rv. 245715 Sez. 3, numero 8330 del 11/01/2008, Mocavero, Rv. 239278 . 1.3. L'abnormità dell'atto processuale può, in altre parole, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo Sez. U, numero 26 del 24/11/1999, dep.2000, Magnani, Rv.215094 . 2. Con specifico riguardo al provvedimento sottoposto all'attenzione del Collegio, va detto, richiamando l'inquadramento dell'istituto recentemente delineato dalle Sezioni Unite Sez. U, numero 42979 del 26/06/2014, Squicciarino , che il giudizio immediato è uno dei procedimenti speciali funzionali ad un più rapido svolgimento del processo, reso qui possibile dall'eliminazione dell'udienza preliminare. L'elusione dell'udienza preliminare non è priva di riflessi per i diritti difensivi, in quanto esclude il controllo dell'indagato sulla necessità e sulla opportunità del rinvio a giudizio tale controllo si configura come un diritto procedimentale riconosciuto dalla generalità dei sistemi processuali penali democraticamente evoluti, nella prospettiva di evitare il ricorso al dibattimento, quando non strettamente necessario, anche per risparmiare al soggetto coinvolto la sofferenza determinata dalla sua pubblicità. 2.1. In caso di prova evidente a carico dell'indagato, il punto di equilibrio tra le opposte esigenze - la rapidità del processo e il diritto a non subire un dibattimento immotivato - è garantito nel sistema attraverso il sindacato operato dal Giudice per le indagini preliminari, effettuato inaudita altera parte, cioè soltanto sulla base del contenuto del fascicolo delle indagini preliminari trasmesso dal pubblico ministero. 2.2. L'ordinamento conosce peraltro due tipi di giudizio immediato quello cosiddetto ordinario”, instaurato a domanda del pubblico ministero articolo 453, comma 1, cod. proc. penumero , entro novanta giorni decorrenti dalla iscrizione della notizia di reato nel registro ex articolo 335 cod. proc. penumero , oppure su richiesta dell'imputato articolo 453, comma 2, cod. proc. penumero quello cosiddetto custodiale” - inserito nell'ordinamento con decreto-legge 23 maggio 2008, numero 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, numero 125 - che può essere chiesto dal pubblico ministero, nell'ipotesi in cui per il reato oggetto della domanda l'indagato si trovi in stato di custodia cautelare, anche fuori dai termini fissati dall'articolo 454 cod. proc. penumero e, comunque, entro centottanta giorni, decorrenti dalla esecuzione della misura custodiale. 2.3. Nel rito immediato richiesto dal pubblico ministero l'instaurazione del dibattimento avviene solo all'esito della verifica operata dal giudice per le indagini preliminari circa la sussistenza dei relativi presupposti processuali. A differenza degli altri riti speciali, connotati dall'unicità del modello procedimentale, quello immediato si caratterizza per la poliedricità strutturale conseguente all'ampliamento dell'originaria previsione normativa, costituente l'archetipo, mediante l'aggiunta del cosiddetto rito immediato custodiale, che con il primo condivide l'assenza dell'udienza preliminare, in coerenza con le peculiari esigenze di speditezza e di risparmio di risorse processuali che contraddistinguono questo giudizio alternativo Corte Cost., ordd. nnumero 256 del 2 luglio 2003 e 371 del 3 luglio 2002 . Il controllo sui presupposti del rito si svolge, quindi, senza le formalità tipiche dei procedimenti camerali. 2.4. Dal punto di vista oggettivo, i presupposti del cosiddetto giudizio immediato custodiale, disciplinato dall'articolo 453, comma 1-bis, cod. proc. penumero , sono il perdurante stato di custodia cautelare della persona sottoposta alle indagini dopo la definizione della procedura di riesame o il decorso dei termini per proporre la richiesta di riesame, e l'omessa revoca o annullamento della misura per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In tale rito, disciplinato dal comma 1-bis dell'articolo 453 cod. proc. penumero , il consolidamento del quadro di gravità indiziaria conseguente alla definizione della procedura ex articolo 309 cod. proc. penumero può costituire soltanto un tassello della più ampia categoria dell'evidenza della prova, intesa come substrato probatorio idoneo, in presenza di indagini complete e concludenti, a rendere superflua la celebrazione dell'udienza preliminare, ad escludere che il contraddittorio fra le parti in tale sede possa portare ad una sentenza di non luogo a procedere e, infine, a consentire il passaggio alla fase dibattimentale. L'adozione della misura cautelare, seppure seguita dalla definizione della procedura di riesame o, comunque, dal decorso dei termini per richiederla non esaurisce, in altre parole, il doveroso apprezzamento dell'evidenza probatoria, intesa come sostenibilità dell'accusa in giudizio e come inutilità della celebrazione dell'udienza preliminare. Tale apprezzamento va effettuato dopo l'esame di tutti gli atti delle investigazioni compiute e dopo avere offerto alla persona incolpata l'opportunità di interlocuzione - resa possibile dall'avviso a rendere interrogatorio e dalla indicazione dei fatti da cui risulta l'evidenza probatoria - nel rispetto dei termini indicati dall'articolo 453, comma 1-bis, cod. proc. penumero , funzionali a garantire la speditezza del processo, tenuto conto anche dello stato di privazione della libertà in cui versa l'imputato. 3. Premesso l'inquadramento generale dell'istituto, ai fini che qui interessano deve sottolinearsi, in primo luogo, che il rigetto dell'istanza non determina una stasi procedimentale, in quanto non limita né vanifica le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero che, in ogni caso, ben può esercitare in altra forma l'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio, come del resto si desume dalla previsione in termini di mera facoltatività contenuta nel primo comma dell'articolo 454 cod. proc. penumero può chiedere” e dalla clausola di salvaguardia presente nel comma 1-bis della medesima disposizione salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini” . 3.1. La Corte di Cassazione ha, per altro verso, già messo in evidenza che, dal tenore letterale dell'articolo 455 cod. proc. penumero e dalla sua lettura logico-sistematica insieme con gli artt. 453 e 454 cod. proc. penumero , si evince che il ruolo del Giudice per le indagini preliminari assume un rilievo centrale e risolutivo nello sviluppo della sequenza procedimentale che dalla fase delle indagini preliminari è suscettibile di approdo al dibattimento senza il previo contraddittorio fra le parti in sede di udienza preliminare. Lo spettro di valutazione affidato al Giudice per le indagini preliminari non può, conseguentemente, ritenersi limitato a profili di ammissibilità formale, ma è ampio e penetrante, in quanto riguarda la verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, fra loro strettamente correlati e funzionali alla fisiologica e corretta dinamica procedimentale. 3.2. Lo scrutinio positivo comporta l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, introduttivo della fase del dibattimento. Al contrario, la carenza di taluno dei presupposti indicati dagli artt. 453, commi 1 e 1-bis, e 454 cod. proc. penumero impone al giudice il rigetto della richiesta avanzata dal pubblico ministero, al quale gli atti devono essere conseguentemente restituiti per le sue ulteriori determinazioni in ordine a differenti modalità di esercizio dell'azione penale Sez. U, numero 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, in motivazione . 4. Ma anche sotto il profilo strutturale, il provvedimento in esame non risulta abnorme, essendo previsto dall'articolo 453, comma 2, cod. proc. penumero il potere del Giudice per le indagini preliminari di far prevalere il rito ordinario quando il reato per il quale sia richiesto il giudizio immediato risulti connesso con altri reati per i quali manchino le condizioni di ammissibilità e la riunione risulti indispensabile. Tale norma trova, infatti, applicazione anche al giudizio immediato custodiale, posta la generalità tanto della regola della separazione dei procedimenti relativi a reati connessi per i quali non sussistano le condizioni per l'instaurazione del giudizio immediato quanto della regola di prevalenza del rito ordinario rispetto al rito speciale, nel caso in cui la connessione tra i reati imponga la riunione dei rispettivi procedimenti. 4.1. Si tratta di regole che esprimono una voluntas legis che prescrive le cadenze procedimentali tipiche del rito ordinario - con le garanzie e le facoltà connesse all'avviso della conclusione delle indagini preliminari e all'udienza preliminare - qualora si proceda per reati per i quali il Giudice per le indagini preliminari ritenga di escludere la sussistenza dei presupposti del rito speciale. 4.2. La regola specificamente posta a presidio del rapporto tra giudizio immediato e rito ordinario e il ruolo attribuito al Giudice per le indagini preliminari nella relativa applicazione escludono, in altre parole, che possa ritenersi disposta in carenza di potere la restituzione degli atti al pubblico ministero. 5. Attesa l'inammissibilità, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio immediato custodiale con trasmissione degli atti al pubblico ministero, e considerato che il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari con cui, a fronte di una richiesta di giudizio immediato custodiale del pubblico ministero, se ne dispone il rigetto a norma dell'articolo 453, comma 2, cod. proc. penumero , non presenta i requisiti per essere ritenuto affetto da abnormità, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Non si pronuncia condanna alle spese in quanto trattasi di ricorso proposto dalla parte pubblica. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.