La Cassazione ricorda il “manuale di istruzioni” sul procedimento davanti al Tribunale del riesame

Il Tribunale del riesame può sempre procedere alla integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, stante l’effetto devolutivo del mezzo di impugnazione. La motivazione del provvedimento può essere integrata anche alla luce degli atti trasmessi allo stesso Tribunale dal pm e presenti nel fascicolo pertanto, è utilizzabile il documento versato in atti successivamente all’adozione del provvedimento impugnato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16459, depositata il 20 aprile 2015. Il fatto. Il Tribunale del riesame di Rimini rigettava il ricorso ex art. 324 c.p.p. e confermava il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal pm nei confronti dell’imputato per le condotte di falso e truffa. Contro tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento. Il Collegio ritiene il ricorso infondato per una serie di motivazioni. Elementi nuovi di valutazione. Innanzitutto, ricorda il Collegio come, per consolidata giurisprudenza, nel giudizio di riesame del decreto di sequestro preventivo, che coinvolge anche il merito del provvedimento cautelare impugnato, possono e devono essere presi in considerazione elementi diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il detto provvedimento, compresi quelli sopravvenuti . Quindi le parti possono addurre nell’udienza del riesame elementi nuovi di valutazione ed il Tribunale ha la facoltà di fondare la decisione anche su questi elementi. Ne consegue che, nel caso di specie, la tesi difensiva risulta essere priva di fondamento, risultando legittimo l’utilizzo da parte del Tribunale di una prova acquisita agli atti in un momento successivo all’adozione del provvedimento impugnato. Atti d’indagine di natura riassuntiva. Ricorda ancora il Collegio come il giudizio di gravità indiziaria può essere fondato su atti d’indagine di natura riassuntiva. Dunque, il pm non ha l’obbligo di mettere a disposizione, del gip prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integralità e può pertanto trasmettere anche solo quelli più rilevanti o riassuntivi . Incompletezza del provvedimento impugnato. E ancora come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non sussiste la nullità del provvedimento di sequestro probatorio qualora la motivazione, originariamente carente, sia indicata dal pm e integrata dal Tribunale del riesame. Infatti, si è di recente ribadito che, l’eventuale incompletezza del provvedimento impugnato può essere sanata dal Tribunale del riesame, che ha l’obbligo di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione e, in caso positivo, di procedere all’integrazione della motivazione carente . Queste le ragioni per le quali la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 febbraio – 20 aprile 2015, numero 16459 Presidente Milo – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2013, il Tribunale del riesame di Rimini ha rigettato il ricorso ex art. 324 cod. proc. penumero ed ha, quindi, confermato il provvedimento di perquisizione e di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale in data 30 ottobre 2013, nei confronti di I.V. , avente ad oggetto beni e documenti, nell'ambito del procedimento per i reati di cui agli artt. 81, 61 nnumero 2 e 9, 323, 479, 640-ò/s e 314 cod. penumero e 1231 Cod. Nav. avendo I. , quale amministratore delegato dell'Istituto Giordano S.p.A., in concorso con altri, posto in essere una fraudolenta attività tecnica di valutazione delle caratteristiche strutturali di unità da diporto mediante la redazione di rapporti di verifica compiacenti o ideologicamente falsi, posti a fondamento dei certificati di conformità CE rilasciati dal predetto Istituto, ed ottenuto, mediante le predette false certificazioni, l'aggiudicazione fraudolenta dell'intero ammontare dei finanziamenti stanziati da un ente pubblico, ingenerando l'incolpevole affidamento circa la genuinità dell'affare . A sostegno della decisione il Collegio ha rilevato a che la verifica in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris deve essere compiuta attraverso l'analisi della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali e l'esame della congruità degli elementi rappresentati dall'accusa, che non possono essere censurati in punto di fatto b che il Tribunale del riesame può sempre procedere alla integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, stante l'effetto interamente devolutivo del mezzo di impugnazione c che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la motivazione del provvedimento può essere integrata anche alla luce degli atti trasmessi allo stesso Tribunale dal pubblico ministero e presenti nel fascicolo d che, pertanto, è utilizzabile la nota della Capitaneria di porto di Rimini del 22 novembre 2013, versata in atti successivamente all'adozione del provvedimento impugnato, nella quale sono delineate le condotte oggetto di indagine preliminare ed, in particolare, l'attività fraudolenta commessa dall'indagato nella sua veste di amministratore delegato dell'Istituto Giordano e che sussistono il nesso di pertinenza e la relazione probatoria tra le cose oggetto di sequestro e le condotte di falso e truffa enunciate nell'addebito provvisorio. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Paolo Gasperoni, difensore di fiducia di I.V. , e ne ha chiesto l'annullamento eccependo la violazione di legge penale in relazione all'art. 125 cod. proc. penumero , per avere il Tribunale rigettato il gravame con motivazione solo apparente, in quanto fondata sulle risultanze della nota della Capitaneria di porto del 22 novembre 2013 che, per un verso, è postuma rispetto all'adozione del provvedimento di sequestro e alla stessa richiesta di riesame, per altro verso, è fondata su dieci elaborati, ad essa allegati, privi timbro di deposito, in carta semplice, senza data certa e di provenienza incerta, mancando la sottoscrizione dell'asserito estensore individuato nella persona dell'Ing. C. . Sotto diverso profilo, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento impugnato, sostituendosi indebitamente al pubblico ministero. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia accolto con annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e l'Avv. Paolo Gasperoni, difensore di fiducia di I.V. , ha insistito per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili di doglianza. 2. In linea generale, mette conto evidenziare come l'art. 324, comma 7, cod. proc. penumero faccia espresso richiamo all'art. 309, comma 9 e 10 , dello stesso codice, alla stregua del quale il Tribunale annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il Tribunale può annullare il provvedimento o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso . Dal lineare disposto normativo discende per tabulas che le parti, dunque anche quella pubblica, hanno piena facoltà di integrare il fascicolo della procedura incidentale producendo atti direttamente in udienza ovvero nei giorni ad essa precedenti nella cancelleria del giudice della impugnazione e che il Tribunale può tenere conto degli atti versati nel fascicolo ad opera delle parti e dunque poggiare il provvedimento decisorio su tali sopravvenienze, ad integrazione ovvero in sostituzione degli elementi già valorizzati dal primo giudice. L'onere di provare la sussistenza degli indizi, piuttosto che del fumus boni iuris in tema di sequestri, è posto a carico della pubblica accusa, che ha pertanto la piena facoltà di selezionare gli atti all'uopo opportuni da rendere ostensibili alla difesa all'atto dell'adozione di una misura cautelare personale o reale come di un sequestro probatorio l'inquirente può dunque decidere di non procedere alla totale discovery delle fonti probatorie acquisite al momento dell'adozione del provvedimento, salvo l'obbligo di portare a conoscenza del giudice ogni elemento favorevole all'indagato e qualsivoglia memoria o deduzione a difesa. D'altra parte, il pubblico ministero è libero di integrare il compendio probatorio con ulteriori atti - depositandoli nella Cancelleria del Tribunale in vista della procedura camerale d'impugnazione azionata dall'interessato piuttosto che direttamente nell'udienza in camera di consiglio -, atti che possono legittimamente essere posti dal Collegio a fondamento della decisione assunta all'esito del ricorso per riesame. In questo senso è del resto orientata la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, alla stregua della quale, nel giudizio di riesame del decreto di sequestro preventivo, che coinvolge anche il merito del provvedimento cautelare impugnato, possono e devono essere presi in considerazione elementi diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il detto provvedimento, compresi quelli sopravvenuti. Pertanto, le parti possono addurre nell'udienza del riesame elementi nuovi di valutazione e il Tribunale può fondare la sua decisione anche su tali elementi Cass. Sez. 4, numero 980 del 13/07/1993, Tiramani ed altro, Rv. 196189 . Questa Corte ha inoltre avuto modo di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, comma 7, cod. proc. penumero , nella parte in cui, per la decisione del riesame della misura cautelare, consente di utilizzare elementi di prova sopravvenuti sfavorevoli all'indagato, in violazione degli artt. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto alle misure cautelari personali, e 24 Cost., per la limitazione del diritto di difesa rispetto alle funzioni di accusa, atteso che i beni posti a confronto non sono tra loro comparabili e il procedimento risponde al principio di parità delle parti processuali nonché a quello di celere definizione dei giudizi, secondo il nuovo testo dell'art. Ili della Costituzione. Sez. 3, numero 15882 del 08/03/2001, Bagnato F, Rv. 218880 . 3. In ossequio ai su enunciati e condivisibili principi, priva di fondamento si appalesa l'eccezione difensiva, risultando del tutto legittimo l'utilizzo da parte del Tribunale romagnolo, a conforto del giudizio sul fumus boni iuris in ordine ai reati oggetto di contestazione provvisoria, della nota della Capitaneria di porto del 22 novembre 2013, seppure acquisita agli atti in un momento successivo all'adozione del provvedimento impugnato. 4. Né pare fondato il secondo profilo di censura con il quale il ricorrente ha denunciato l'assenza di provenienza certa dei dieci atti allegati alla predetta informativa consulenze tecniche , in quanto privi della data e della firma di colui il quale figura quale estensore Ing. C. . Ed invero, l'assenza di tali elementi identificativi nei suddetti allegati - assenza verosimilmente imputabile al fatto che si tratta di copie di atti già depositati nel fascicolo del pubblico ministero -, non riverbera in termini di inutilizzabilità dei dati racchiusi nella nota della Capitaneria di porto, che, in quanto atto di P.G. avente natura riassuntiva del tenore degli elaborati allegati, risulta integralmente utilizzabile nel suo contenuto. Secondo i principi affermati da questa Corte regolatrice, non è infatti revocabile in dubbio che il giudizio di gravità indiziaria ed, a maggior ragione quello in punto di fumus boni iuris in tema di provvedimenti di sequestro, possa fondarsi su atti d'indagine di natura riassuntiva Cass. Ili numero 2181 del 16.11.1993, Andreoli, RV. 195881 , quali la comunicazione di notizia di reato ovvero, come nella specie, un'informativa di P.G. Ancora, questo giudice di legittimità ha affermato che, in tema di misure cautelari, il P.M. non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del G.i.p. prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integrante e può pertanto trasmettere anche solo quelli più rilevanti o riassuntivi Cass. Sez. 2, numero 43445 del 02/07/2013, Savarese e altri, Rv. 257662 Cass. Sez. 2, numero 6367 del 8/02/2012, Protopapa Rv. 252107 . La nota della Capitaneria di porto è dunque munita di valenza probatoria autosufficiente, a prescindere dalla diretta utilizzabilità degli atti richiamati e di cui essa costituisce compendio. 5. Infine, manifestamente infondata è l'ultima censura con la quale il ricorrente deduce l'illegittimità della integrazione della motivazione del provvedimento di sequestro ad opera del Tribunale del riesame. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non sussiste la nullità del provvedimento di sequestro probatorio qualora la motivazione, pur originariamente carente, sia indicata dal P.M. - in sede di udienza - e integrata dal Tribunale del riesame, non ravvisandosi, in tal caso, l'ipotesi di mancanza assoluta di motivazione che determina la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 125, comma secondo, cod. proc. penumero Cass. Sez. 4, numero 41853 del 21/05/2013, Roberto, Rv. 257189 . Ancora, in tema di sequestro probatorio, si è recentemente ribadito che l'eventuale incompletezza del provvedimento impugnato può essere sanata dal Tribunale del riesame, che ha l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione e, in caso positivo, di procedere all'integrazione della motivazione carente Cass. Sez. 6, numero 5906 del 22/01/2013, P.M. in proc. Costanzo Zammataro, Rv. 254900 . Nessuna violazione di legge può dunque ravvisarsi nel provvedimento in verifica nella parte in cui il Tribunale di riesame ha integrato la motivazione in punto di fumus boni iuris , facendo espresso riferimento alle risultanze della nota della Capitaneria di porto trasmessa dalla pubblica accusa ai fini della decisione del gravame ex art. 324 cod. proc. penumero , così integrando le ragioni atte a giustificare, in funzione dell'accertamento dei fatti storici, il ricorso alla misura ablativa, indicate effettivamente in modo laconico nel provvedimento genetico emesso dall'inquirente. 6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.