Ultimissime sul sequestro del corpo del reato: come va motivato?

Il decreto con il quale si dispone il sequestro probatorio del corpo del reato, deve essere motivato, a pena di nullità, sul punto della esistenza della relazione di immediatezza che lega l’oggetto del sequestro al reato per il quale si procede. Non occorre, invece, illustrare le ragioni che lo rendono necessario ai fini dell’accertamento dei fatti, atteso che l’esigenza probatoria è in re ipsa”.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sez. II Penale, con la sentenza n. 15801, depositata il 16 aprile 2015. Un contrasto destinato a non sopirsi. Quali sono gli oneri motivazionali che incombono sul magistrato che deve giustificare le ragioni del sequestro del corpo del reato? Nel caso che ci occupa, quest’ultimo era costituito da merce contraffatta il decreto che ne disponeva il sequestro, emesso dal pm, taceva sulle esigenze probatorie che si intendevano preservare. Avverso la decisione del Tribunale del Riesame, che confermava la decisione del rappresentante della Pubblica Accusa, proponeva ricorso il difensore dell’indagato. E la Suprema Corte gli dava torto le esigenze probatorie non vanno illustrate. Ma è così pacifico questo orientamento? Nient’affatto. Esigenze probatorie e corpo del reato motivazione necessaria Come osservano gli stessi Ermellini, la Cassazione, nel suo massimo consesso, ha ritenuto, con una decisione a Sezioni Unite del 2004, che il provvedimento con il quale si dispone il sequestro probatorio deve essere motivato anche sul punto delle esigenze probatorie. Occorre spiegare, quindi, quali sono le finalità probatorie che si intendono proteggere con il sequestro di un determinato bene, anche se fosse il corpo del reato vale a dire la cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso, ovvero che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo . Questo orientamento, che potremmo definire il più garantista” sotto il profilo della completezza del provvedimento appositivo di un vincolo su di un bene, rappresenta il primo orientamento applicativo. o motivazione superflua? Opposta è la soluzione adottata con altrettante sentenze dalla Suprema Corte la motivazione necessaria a pena di nullità è soltanto quella che riguarda la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine . Stop. Ciò significa che il magistrato che sequestra un corpo del reato esaurisce il proprio dovere semplicemente spiegando qual è il rapporto tra ciò che si sequestra ed il reato per cui si sta procedendo. Un onere sicuramente più leggero”, sotto il profilo della estrinsecazione delle ragioni poste a sostegno del provvedimento di sequestro. Questo orientamento riposa su una lettura piuttosto restrittiva della norma del codice di rito che impone, appunto, all’autorità giudiziaria di sequestrare il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti art. 253 c.p.p. . L’onere di motivare le ragioni probatorie sussisterebbe, secondo questa impostazione, nel solo caso del sequestro delle cose pertinenti al reato, che è quindi facoltativo, non anche nel caso in cui occorre bloccare” il corpo del reato. Tiriamo le somme. Che ci sia un contrasto tra opposti orientamenti, è evidente. È altrettanto evidente che questo contrasto è attualissimo a fine marzo abbiamo, infatti, commentato una sentenza di tenore esattamente opposto a quella oggi analizzata Terza Sezione, n. 12986/2015 . In effetti, ed in attesa che intervengano nuovamente le Sezioni Unite, lo sforzo motivazionale ulteriore esteso, quindi, anche alle esigenze probatorie che si richiede in sede di sequestro appare, normalmente, facilmente assolvibile perché, a questo punto, non ritenerlo comunque necessario?

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 25 marzo – 16 aprile 2015, n. 15801 Presidente Petti – Relatore Rago Fatto 1. Con ordinanza del 12/11/2014, il Tribunale dei Riesame di Roma confermava il decreto di sequestro probatorio di merce contraffatta emesso dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale a carico di B. D. indagato per i reati di cui agli artt. 474648 cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo dei proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo 2.1. violazione dell'art. 125 n° 3 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto corretto il decreto per la sola ragione che fosse stato sequestrato l'asserito corpo del reato nonostante il suddetto decreto non fosse stato motivato in ordine alle esigenze probatorie 2.2. violazione degli artt. 474-648 cod. pen. il ricorrente sostiene che non vi sia la prova in ordine all'avvenuta registrazione dei titoli di privativa asseritamente contraffatti. Infatti, le asserzioni rese dai militari della Guardia di Finanza dovevano ritenersi del tutto generiche e prive di alcun valore probatorio. Anche il reato di cui all'art. 648 cod. pen. era da ritenersi insussistente. Diritto 1. violazione dell'art. 125 n° 3 cod. proc. pen. la merce è stata sequestrata in quanto corpo del reato e, sotto tale profilo, è stato ritenuto legittimo dal Tribunale. Di conseguenza, poiché manca la motivazione in ordine alle esigenze probatorie, si pone il problema si stabilire se la suddetta motivazione, relativamente al sequestro probatorio, sia o meno necessaria. Sul punto, com'è noto, la soluzione affermativa è stata sostenuta dalle SSUU con la sentenza n° 5876/2004 Rv. 226710-226713, la cui decisione è stata seguita da numerose sentenze da ultimo, Cass. 19615/2014 Rv. 259647 Sennonché, successivamente, la questione è stata nuovamente rimeditata da questa Corte la quale, con diverse sentenze, ha rilevato che il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa . Questa Corte, infatti, ha osservato che L'art. 245 stabilisce al comma 1 che l'Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessaria per l'accertamento dei fatti . Il comma 2 stabilisce, invece, che sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo . Già dal testo letterale della legge, risulta, anche da un punto di vista grammaticale, che, in tema di sequestro probatorio, necessarie per l'accertamento dei fatti , sono solo le cose pertinenti al reato in tal caso, solo se ed in quanto necessarie a fini probatori, determinate cose potranno essere qualificate come pertinenti al reato e, dunque, essere oggetto del provvedimento di sequestro. Dette valutazioni non sono, al contrario, richieste per il corpo del reato , e, quindi, per le cose individuate dal legislatore, nell'art. 253 c, p. p., comma 2 per esse, invero, il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant'è che in via generale ne è prevista la confisca. Può, quindi, affermarsi che in tema di misure cautelari reali, costituisce sequestro penale obbligatorio quello del corpo del reato che mira a sottrarre all'indagato tutte le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto e il prezzo. Sotto tale aspetto, il sequestro del corpo di reato non ha nulla a che vedere con il sequestro delle cose pertinenti al reato, che è, invece, facoltativo e presuppone la tutela delle esigenze probatorie . Ciò stabilito, va ancora precisato che In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, se è vero che non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, è anche vero che, ai fini della qualificazione come corpo di reato delle cose in sequestro, il provvedimento deve dare concretamente conto della relazione di immediatezza descritta nell'art. 253 c, p. p., comma 2 tra la res e l'illecito penale . Ne consegue che nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare Cass. 31950/2013 Rv. 255556 Cass. 43444/2013 Rv. 257302 Cass. 23212/2014 Rv. 259579 Cass. 8662/2010 Rv. 246850. Questa Corte, ritiene di adeguarsi al suddetto orientamento giurisprudenziale, condividendo i nuovi ed ulteriori argomenti evidenziati rispetto a quelli addotti dalle SSUU cit. Di conseguenza, poiché non vi è discussione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, la censura, dev'essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa . 2. violazione degli artt. 474-648 cod. pen. la motivazione addotta sul punto dal Tribunale deve ritenersi, in considerazione della natura dei provvedimento, più che sufficiente in ordine al fumus di entrambi i delitti contestati. Le censure dedotte dal ricorrente, invero, presuppongono un esame approfondito dei merito che non è consentito riguardo al sequestro probatorio. 3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.