A decidere sulla gestione dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione è il Giudice delegato

A norma dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. numero 159/2011, la competenza ad assumere le decisioni relative ai provvedimenti indicati nell’art. 47 del r.d. numero 267/1942 alimenti al fallito e alla famiglia , a richiesta del proposto e quando ne ricorrano le condizioni, spetta al Giudice delegato alla procedura. Si tratta, quindi, del Giudice designato del Tribunale che ha imposto la misura di prevenzione o cautelare del sequestro.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 6325, depositata il 12 febbraio 2015. Il fatto. Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, rigettava l’istanza avanzata dal proposto volta a conseguire un sussidio alimentare ed il riconoscimento del diritto di abitare l’immobile, sottoposto a sequestro nell’ambito del procedimento di prevenzione a suo carico e già adibito ad abitazione del suo nucleo familiare. Contro tale provvedimento ricorre per cassazione il proposto, lamentando, in prima e assorbente battuta, la violazione di legge in riferimento al disposto dell’art. 40 del d.lgs. numero 159/2011 per avere provveduto il Tribunale in composizione collegiale, anziché il Giudice delegato, come prescritto dalla disposizione di riferimento. Il Collegio ritiene tale motivo, inerente la questione processuale dell’individuazione dell’autorità giudiziaria competente, fondato e, dunque, meritevole di accoglimento. Competenza Al riguardo riprende, infatti, la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, del d.lgs. numero 159/2011 gestione dei beni sequestrati che stabilisce testualmente il Giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta a procedimento e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’art. 47 del r.d. numero 267/1942, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste . al giudice delegato. Tale norma, dunque, attribuisce la competenza ad assumere le decisioni relative ai provvedimenti indicati nell’art. 47 del r.d. numero 267/1942 alimenti al fallito e alla famiglia , a richiesta del proposto e quando ne ricorrano le condizioni, al Giudice delegato alla procedura. Si tratta, quindi, del Giudice designato del Tribunale, che ha imposto la misura di prevenzione o cautelare del sequestro in funzione dell’adozione successiva della confisca di prevenzione. Ne caso di specie, osserva il Collegio, la sequenza procedimentale delineata dal legislatore e dall’interpretazione giurisprudenziale è stata sovvertita, dato che sulle istanze del ricorrente si è pronunciato direttamente il Tribunale, sezione misure di prevenzione, nella sua composizione collegiale, senza che risulti all’atto dell’adozione del provvedimento di sequestro la designazione dell’intero collegio quale Giudice delegato, con la conseguente indebita sottrazione al proposto della possibilità di fruire di un ulteriore grado di merito, nel quale dibattere le questioni sollevate con la propria originaria domanda, senza dover quindi subire le limitazioni proprie del giudizio di legittimità. Per tali ragioni, la S.C. ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice delegato competente per il rinnovato e proprio esame della domanda proposta dal ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 gennaio – 12 febbraio 2015, n. 6325 Presidente Giordano – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 4 marzo 2014 il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, rigettava l'istanza, avanzata dal proposto S.T., volta a conseguire un sussidio alimentare ed il riconoscimento del diritto di abitare immobile, sottoposto a sequestro nell'ambito del procedimento di prevenzione a suo carico e già adibito ad abitazione del suo nucleo familiare senza l'obbligo di corresponsione di alcuna indennità di occupazione. 1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava la mancata dimostrazione della condizione di indigenza dell'istante, dal momento che lo stesso era risultato aver utilizzato un'autovettura ed avere designato due difensori e che tutti i componenti della sua famiglia erano in possesso di un telefono cellulare, oltre ad aver beneficiato di aiuti economici da parte di altri congiunti. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il proposto a mezzo dei suoi difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi a violazione di legge in riferimento al disposto dell'art. 40 D.Lgs. nr. 159/2011 per avere provveduto il Tribunale in composizione collegiale, anziché il giudice delegato, come prescritto dalla disposizione di riferimento b violazione di legge in riferimento al disposto dell'art. 40 D.Lgs. nr. 159/2011, dell'art. 47 r.d. nr. 267/1942 e degli artt. 560 e 568 cod. proc. pen Il Tribunale non ha considerato che, sino all'intervento di un provvedimento definitivo di confisca, l'immobile già adibito a casa familiare del proposto resta nella sua disponibilità e quindi non può essergli imposto il versamento di un'indennità di occupazione e che nel caso specifico il ricorrente aveva subito il sequestro dell'intero patrimonio ed era privo di redditi, così come lo erano i suoi familiari, per cui non disponeva di mezzi con i quali poter corrispondere somme di denaro all'amministrazione, ma anzi necessitava di un sussidio. Sussistevano altresì tutte le garanzie di affidabilità del proposto, mentre la norma di cui all'art. 25 D.Igs. nr. 159/2011 consente di imporre ulteriori cautele a vantaggio dell'amministrazione. Inoltre, non è stato valutato che l'autovettura in uso al ricorrente era di proprietà del cognato e si era trattato di un veicolo immatricolato vent'anni prima, alimentato a gas metano il rilievo incentrato sulla designazione di due difensori era privo di valore alla luce dell'inviolabilità del diritto di difesa e nel caso si era imposto per la necessità di disporre un esperto in problematiche civilistiche, oltre che di un penalista, Era stata omessa ogni pronuncia sulla richiesta di sussidio che consentirebbe di disporre di un minimo di mezzi per il sostentamento. 3. Con requisitoria scritta depositata il 22 settembre 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha chiesto l'annullamento senza rinvio el provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al giudice delegato competente. 4. Con successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame, allineandosi alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale ha quindi dedotto l'abnormità del provvedimento impugnato, emesso nella violazione dei principi che regolano il diritto positivo. In particolare, ha dedotto che il Tribunale ha omesso di considerare che il sistema giuridico delle misure di prevenzione prevede che sia consentito l'utilizzo gratuito al proposto della casa familiare per garantirgli un livello minimo di assistenza il che evita anche l'erogazione di sussidi nel caso specifico, erano ravvisabili tutti i presupposti per l'accordare il beneficio richiesto in ragione dell'affidabilità del proposto, dell'assenza di rischi di deperimento del bene, dell'assenza di altri beni utilizzabili per lo stesso scopo. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1.I1 primo motivo di gravame prospetta la questione processuale dell'individuazione dell'autorità giudiziaria, competente a delibare le istanze riguardanti la gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento nr. 86/2012 R.M.P., in corso di trattazione presso il Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrente per la sua sottoposizione a misura di prevenzione personale e reale. 1.1 Al riguardo viene in rilievo la disposizione attualmente vigente di cui all'art. 40 del D.Lgs. nr. 159/2011, comma 2, che ha riprodotto testualmente le previsioni del precedente art. 2-sexies, comma 4, della legge nr. 575 dei 1965 e che stabilisce il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 47, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal citato art. 47, comma 2, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli onere inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso . . Con riferimento ai provvedimenti indicati nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 47, e successive modificazioni, riguardanti la possibile concessione di un sussidio a titolo di alimenti a fronte dell'indisponibilità di mezzi di sussistenza ed il mantenimento dell'uso della casa di abitazione sino alla liquidazione delle attività, la norma attribuisce testualmente la competenza ad assumere le relative decisioni, a richiesta dei proposto e quando ne ricorrano le condizioni, al giudice delegato alla procedura si tratta dunque del giudice designato dal presidente del Tribunale, che ha imposto la misura di prevenzione o quella cautelare del sequestro in funzione dell'adozione successiva della confisca di prevenzione, affinchè provveda alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati . anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi D.Lgs. n. 159 del 1911, art. 35, comma 5, che riproduce la L. n. 575 del 1965, previgente art. 2 sexies, comma 8 . 1.2 Tale competenza s'inserisce in un contesto normativo, che ha istituito nel procedimento di prevenzione, mutuando la relativa previsione dalla disciplina delle procedure concorsuali, le figure del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario, quali organi deputati a condurre, in collaborazione tra loro, la gestione e l'amministrazione dei beni sequestrati a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso nel periodo intercorrente tra l'imposizione del sequestro e la decisione definitiva di confisca, con compiti e procedure analoghi a quelli stabiliti nel procedimento fallimentare. 1.3 Ciò che il sistema normativo che disciplina le misure di prevenzione, finalizzato, com'è noto, a restituire alla collettività, attraverso la loro destinazione a scopi di utilità sociale, i beni di provenienza delittuosa confiscati, non stabilisce è il regime d'impugnazione avverso i provvedimenti emessi dal giudice delegato. Al riguardo, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di questa Corte, deve essere esclusa la proponibilità in via autonoma ed immediata dell'appello avverso il decreto di sequestro di beni, imposto ai sensi dell'art. 2-ter L. n. 575 del 1965, oggi trasfuso nell'art. 20 D.Lgs. nr. 159/2011, in ragione dei principio generale di tassatività delle impugnazioni, della natura meramente strumentale ed interinale dei provvedimento, funzionale alla successiva confisca, e delle caratteristiche sommarie della relativa fase procedimentale, caratteri che hanno indotto la riflessione interpretativa della Corte di legittimità a ritenere che le eventuali censure debbano essere prospettate mediante il gravame esperito contro la decisione di confisca Cass., sez. 6, nr. 42707 del 23/10/2008, De Rito, rv. 241879 sez. 1, nr. 3814 del 21/5/1999, Di Lernia, rv. 213830 . Pertanto, sebbene non possa ritenersi applicabile in via analogica ai provvedimenti emessi dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione il regime impugnatorio previsto per gli omologhi decreti del giudice delegato nel sistema delle procedure concorsuali, che prevede la possibilità di reclamo al Tribunale, stante il preciso e ben circoscritto richiamo che la disposizione, prima dell'art. 2-sexies L. nr. 575/65, ora dell'art. 40 D.Lgs. nr. 159/2011, opera all'art. 47 I. fall., senza includervi gli strumenti d'impugnazione, ciò nonostante si è posta la necessità di scongiurare ingiustificate disparità di trattamento con detta disciplina e deficit di tutela per gli interessati. Pertanto, avendo presente tali finalità ed in ragione dell'esigenza di consentire una forma di controllo e di verifica da parte di autorità giudiziaria diversa da quella che ha imposto il provvedimento sfavorevole anche in riferimento alle decisioni assunte dal giudice delegato o dall'amministratore giudiziario nel procedimento di prevenzione in merito alla gestione dei beni sequestrati, si è affermato che in tali situazioni l'unica forma di contestazione proponibile sia l'opposizione, da rivolgere al tribunale della prevenzione nelle forme dell'incidente di esecuzione Cass. sez. 1, nr. 2498 del 3/4/2000, Nicoletti, rv. 216019 sez. 1 nr. 41690 del 15/10/2003, Calabrò ed altri, rv. 226478 sez. 1, n. 34048 del 27/09/2006, Alfano, rv. 234802 sez. 5, nr. 25621 del 23/5/2006, Copelli ed altri, rv. 234523 sez. 5, n. 41153 del 27/10/2010, Rotella, rv. 248893 sez. 2, n. 3624 del 18/01/2011, Calò ed altri, rv. 249271 . Si ammette dunque l'esperibilità dello strumento di tutela che in via generale è attivabile contro i provvedimenti sfavorevoli, non altrimenti impugnabili, a garanzia di interessi meritevoli di considerazione. 2. Nel caso in esame la sequenza procedimentale delineata dal legislatore e dall'interpretazione giurisprudenziale è stata sovvertita, dal momento che sulle istanze dei ricorrente si è pronunciato direttamente il tribunale, sezione misure di prevenzione, nella sua composizione collegiale, senza che risulti all'atto dell'adozione del provvedimento di sequestro la designazione dell'intero collegio quale giudice delegato, con la conseguente indebita sottrazione al proposto della possibilità di fruire di un ulteriore grado di merito, nel quale dibattere con ampiezza di facoltà deduttive per la parte e di poteri delibativi da parte del giudicante, propri di quel tipo di cognizione, le questioni sollevate con la propria originaria domanda, senza dover quindi subire le limitazioni proprie del giudizio di legittimità. 3. A ciò va aggiunto che, a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione è consentito soltanto per impugnare sentenze e non provvedimenti che rivestano forma diversa e che, stante la natura tassativa della previsione, non suscettibile di applicazione analogica, nel caso di specie non può neppure ritenersi che sia stato proposto ricorso per saltum . Tali rilievi risultano dirimenti ed esimono, per la loro natura preliminare ed assorbente, dall'affrontare il merito dell'impugnazione. Il provvedimento in esame va dunque annullato senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al giudice delegato competente per il rinnovato e proprio esame della domanda proposta dal ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice delegato del Tribunale di Palermo, competente a decidere sull'istanza ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 159/11.