Quando i risultati del prelievo ematico possono essere utilizzati nel processo?

I risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, mentre resta irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso, a meno che il paziente non abbia rifiutato di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario.

Questo il principio a cui si è conformata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5860, depositata il 9 febbraio 2015. Il fatto. La Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c del cds poiché si era posto alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico, rilevato tramite esame medico, provocando un incidente stradale. Contro tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d’appello aveva presunto il consenso tacito al prelievo ematico effettuato su richiesta della polizia stradale, pur dando atto che il teste, agente di polizia, aveva dichiarato che egli si trovava in stato confusionale. Utilizzo dei risultati del prelievo ematico. Interviene il Collegio ricordando un principio più volte espresso dalla Corte di legittimità, secondo il quale i risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, mentre resta irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso, a meno che il paziente non abbia rifiutato di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario. A fronte di ciò, il Collegio ritiene che il fatto che l’imputato si trovasse in stato confusionale è stato affermato dall’agente, ma non è dato evincere se tale condizione fosse tale da impedire la manifestazione della volontà oppositiva al prelievo, dovendosi tener conto anche del tempo trascorso tra l’incidente, nell’immediatezza del quale è stato riscontrato lo stato confusionale, ed il ricovero presso la struttura sanitaria. Così come il fatto che l’imputato fosse di origine ungherese non consente di ritenere provato che egli non avesse una conoscenza delle espressioni più comuni della lingua italiana che gli avrebbe consentito di opporsi al prelievo. Per tali ragioni il Collegio ha ritenuto la mancanza di prova dell’impossibilità dell’imputato di manifestare il dissenso al prelievo. La S.C. ha, pertanto, rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 gennaio – 9 febbraio 2015, n. 5860 Presidente Brusco – Relatore Zoso Ritenuto in fatto 1. La corte d'appello di Trieste, con sentenza in data 17 marzo 2014, confermava la sentenza del tribunale di Gorizia del 12 aprile 2012 appellata da N.J. , il quale era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ad Euro 3000 di ammenda per il reato di cui all'articolo 186, comma 2 lett. e, del codice della strada poiché si era posto alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico rilevato tramite esame medico corrispondente a 2,60 g/l provocando un incidente stradale. Il fatto era stato commesso in omissis . Rilevava la corte d'appello che l'accertamento ematico non era stato effettuato nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso per fini sanitari, essendosi dato esplicitamente atto dell'assenza di traumi, ma solo a seguito della richiesta della polizia stradale. Tuttavia il referto contenente i risultati delle analisi del campione ematico era utilizzabile, non risultando il rifiuto del prevenuto di ogni trattamento sanitario né dello specifico prelievo ematico, ben potendosi così presumere la sussistenza del consenso, quantomeno tacito, al prelievo, con conseguente piena utilizzabilità dei dati riportati nel certificato dell'analisi del campione. 2. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione N.J. , a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, tenuto conto che la corte d'appello aveva presunto il consenso tacito dell'imputato al prelievo ematico effettuato su richiesta della polizia stradale pur dando atto che il teste Z.A. , agente della polizia stradale, aveva dichiarato che l'imputato si trovava in stato confusionale. Da ciò si deduceva che il prevenuto non era in grado di prestare validamente il consenso al prelievo né di esprimere il dissenso. Inoltre, per le medesime ragioni, si doveva tener conto del fatto che l'imputato non conosceva la lingua italiana, tant'è che il decreto di citazione in giudizio sia per il primo che per il secondo grado era stato tradotto in lingua ungherese. Nel caso di specie, dunque, mancava il consenso scritto al prelievo ematico per fini non sanitari ed, inoltre, non si poteva ritenere il consenso tacito, considerato che non vi era la prova che l'imputato avesse inteso le ragioni per le quali gli era stato praticato il prelievo. Considerato in diritto 3. Rileva la corte che costituisce principio più volte espresso dalla corte di legittimità quello secondo cui, per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i criteri e gli ordinari protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della mancanza di consenso. Ne deriva che è diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all'accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona Sez. 4, n. 26108 del 16/05/2012, Pesaresi, Rv. 253596 Sez. 4, n. 10286 del 04/11/2008 - dep. 06/03/2009, Esposito, Rv. 242769 Sez. 4, n. 20236 del 25/01/2006, Nassiri, Rv. 234582 . È stato, poi, ritenuto che i risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, mentre resta irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso, a meno che il paziente non abbia rifiutato di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012 - dep. 07/03/2013, Bazzotti, Rv. 254933 . 4. La questione che si pone è, dunque, se risulti provato che l'imputato abbia manifestato il dissenso al prelievo ematico, avendo accertato la corte territoriale che esso non è avvenuto nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso o comunque per esigenze riconnesse alla cura del paziente, essendosi dato atto esplicitamente dell'assenza di traumi. 5. Ulteriore questione riguarda il fatto se l'imputato fosse in grado di esprimere il dissenso. 6. Ora, per quanto concerne la prova della manifestazione del dissenso all'effettuazione del prelievo da parte dell'imputato, essa difetta totalmente. 7. Per quanto concerne la capacità ad esprimere il dissenso, assume il ricorrente che il N. era in stato confusionale e non conosceva la lingua italiana per modo che tali due condizioni sarebbero state ostative all'espressione dell'opposizione formale al prelievo. Ora, che l'imputato si trovasse in stato confusionale è stato affermato dall'agente Z. ma non è dato evincere se tale condizione fosse tale da impedire la manifestazione della volontà oppositiva al prelievo, dovendosi anche tener conto del tempo trascorso tra l'incidente, nell'immediatezza del quale è stato riscontrato lo stato confusionale, ed il ricovero presso la struttura sanitaria. Quanto alla mancata conoscenza della lingua italiana, la cui prova il ricorrente fa derivare dal fatto che il N. era di nazionalità ungherese e che gli erano stati notificati i decreti di citazione per il primo ed il secondo grado di giudizio in lingua ungherese, si reputa che tali circostanze non consentano di ritenere provato che egli non avesse una conoscenza delle espressioni più comuni della lingua italiana che gli avrebbe consentito di opporsi al prelievo. Per tali ragioni si ravvisa la mancanza della prova dell'impossibilità del N. di manifestare il dissenso al prelievo. Ne deriva la piena utilizzabilità dell'esito del prelievo ematico in quanto eseguito nel rispetto delle condizioni di legge. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.