Il reato è estinto per prescrizione e i quadri sono stati confiscati: ma erano falsi o autentici?

La confisca di beni artistici contraffatti, alterati o riprodotti è consentita anche in caso di estinzione del reato per prescrizione a condizione che sia accertata la riconducibilità del fatto-reato all’imputato e il nesso pertinenziale tra res e reato.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 4954/15 della Cassazione, depositata il 3 febbraio. Il caso. L’imputato era giudicato con l’accusa di contraffazione di opere d’arte per aver falsificato dipinti attribuiti a Mario Schifano, al fine di trarne profitto nonché, sempre a tali fini, accusato di ricettazione per aver acquistato e/o ricevuto o comunque detenuto, a fini di commercio, opere provento del reato di contraffazione a firma di vari autori d’arte contemporanea. Accertato il decorso del tempo, il giudice dichiarava estinto il reato per prescrizione, provvedendo con una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e, al contempo, disponendo la confisca dei beni. Natura della confisca. Il contenuto della confisca è sempre la privazione di beni economici ma nell’ordinamento sono previste varie figure che hanno presupposti diversi e varie finalità. A seconda del tipo di confisca si avranno natura e funzione di pena, di misura di sicurezza di misura amministrativa. La confisca prevista dal Codice dei beni culturali. La disposizione che incrimina in modo specifico la contraffazione di opere d’arte prevede altresì un’ipotesi di confisca, affermando che è sempre disposta la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti salvo che le cose appartengano a terzi estranei al reato. Quando può essere disposta? Si tratta – su questo convengono sia i giudici di merito che quelli di legittimità – di norma speciale rispetto alla confisca prevista dal codice penale all’art. 240 e che prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo del reato, nonché delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Tale inciso, si rileva, non è contenuto nell’ipotesi contenuta del Codice dei beni culturali, sicché viene da ritenere che la confisca ivi prevista possa essere disposta sempre” anche quando sia pronunciata sentenza di proscioglimento. Secondo i giudici di merito la confisca speciale si imporrebbe anche nel caso di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione. Su questo aspetto la Corte di Cassazione non è d’accordo e rileva come le Sezioni Unite si siano già occupate della confisca in caso di estinzione del reato e lo hanno fatto, ad esempio, in riferimento al gioco d’azzardo, affermando che la confisca può essere ordinata solo non si presupponga la condanna. In altri termini, il giudice, per disporre la confisca quando si accinga a dichiarare estinto il reato per prescrizione, dovrebbe svolgere accertamenti tali da contraddire i limiti della cognizione connaturata a quella particolare situazione di decorso del tempo e di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. . A prescindere dalla condanna al giudice sono riconosciuti poteri di accertamento del fatto. In altri contesti del processo, al giudice si riconosce, senza incertezze, il potere di accertare il fatto, anche se a limitati effetti. Si pensi all’azione civile su cui il giudice deve pronunciarsi, pervenendo ad una dichiarazione di responsabilità anche quando nei confronti dell’imputato sia dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione. Da tale constatazione si è mossa la giurisprudenza affermando che, in tema di contrabbando, la confisca può essere disposta anche in caso di proscioglimento per estinzione del reato dovuto a prescrizione, a condizione che non sia escluso il rapporto tra la res e il fatto-reato di contrabbando. Si può, pertanto, affermare che, pur a fronte dell’obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, residuano in capo al giudice poteri/doveri di accertamento che non possono considerarsi anomali”. Attribuzione del fatto all’imputato. Le sentenze di proscioglimento, salvo quelle pronunciate con formula ampiamente liberatoria, contengono in varie forme e gradazioni un riconoscimento sostanziale della responsabilità dell’imputato o, a tutto concedere, l’attribuzione del fatto allo stesso. Tanto vale, in special modo, a proposito dell’estinzione per prescrizione, come ricordano anche casi noti alle cronache. Deve esserci un accertamento anche se incidentale . La giurisprudenza più recente, specificamente richiamata dalla pronuncia in esame, ha affermato che quando vi sia un accertamento incidentale della responsabilità dell’imputato e del nesso pertinenziale tra oggetto della confisca e reato, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, l’estinzione per prescrizione non preclude il ricorso alla confisca. Mancato l’accertamento del fatto-reato e del nesso di pertinenzialità tra res e reato. Nel caso in esame il giudice è stato frettoloso e non ha svolto gli opportuni accertamenti ha infatti ordinato la confisca delle presunte” opere d’arte sequestrate, senza avere alcuna certezza della illiceità nel senso di contraffazione, alterazione o riproduzione delle stesse. Inoltre, ha pronunciato declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. senza apparentemente considerare che, pur riconoscendo la causa di estinzione, quando il giudice accerti dagli atti processuali che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, si impone il proscioglimento nel merito, nonostante la ricorrenza del termine di prescrizione. Il ricorso è accolto ma la sentenza deve essere annullata con rinvio, diversamente da quanto richiesto dal ricorrente, atteso che è necessario che altra sezione della Corte territoriale valuti la statuizione con cui è stato confermato il capo della sentenza in punto confisca, al fine di accertare se gli elementi probatori in atti consentano di ritenere configurato il fatto-reato e il nesso pertinenziale sopra descritto e, quindi, in definitiva, i presupposti per la confisca.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 gennaio – 3 febbraio 2015, numero 4954 Presidente Teresi – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. - M.E. ha proposto ricorso, avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA, emessa in data 17/12/2013, depositata in data 15/02/2014, con cui è stata confermata la sentenza del tribunale di ROMA dell'11/11/2011, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere i reati allo stesso ascritti estinti per prescrizione con la medesima sentenza, peraltro, era stata disposta - a norma dell'art. 178, d.lgs. numero 42 del 2004 - la confisca delle presunte opere d'arte sequestrate, ordinando che delle medesime fosse vietata la vendita senza limiti di tempo, nelle aste dei corpi di reato. 2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista dell'imputato, viene dedotto un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. penumero . 2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b c.p.p., in relazione all'art. 129 cod. proc. penumero , 240 cod. penumero e 178, d.lgs. numero 42 del 2004, quanto alla disposta confisca delle opere sottoposte a sequestro. La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello disposto la confisca nonostante l'intervenuto proscioglimento per prescrizione del ricorrente quest'ultimo, si precisa in ricorso, era stato tratto a giudizio per rispondere dell'art. 178, d.lgs. numero 42 del 2004 perché, al fine di trame profitto, falsificava i dipinti attribuiti a Mario Schifano nonché per i reati di cui agli artt. 81, 648, 61 numero 2 cod. penumero e 178, d.lgs. numero 42 del 2004 perché, al fine di profitto, acquistava e/o riceveva ovvero deteneva a fine di commercio, opere provento del reato di contraffazione a firma di vari autori d'arte contemporanea all'esito dell'esame di quattro testimoni, veniva emessa sentenza ex art. 129 cod. proc. penumero , accertata l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti, ma il giudice, senza alcun accertamento sull'ipotizzata provenienza illecita e sulla ritenuta riconducibilità allo stile di questo o di quell'autore, disponeva comunque la confisca la Corte d'appello, investita dell'impugnazione sul capo relativo alla disposta confisca, respingeva l'appello ritenendo che l'art. 178, d.lgs. numero 42 del 2004 fosse norma speciale rispetto all'art. 240, comma primo, cod. penumero , quest'ultima non riproducente l'inciso anche se non è stata pronunciata condanna l'art. 178 citato prevede che è sempre disposta la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti e la sentenza di proscioglimento comporta il riconoscimento della responsabilità penale, sicché, non avendo la falsità delle opere richiesto accertamenti anomali rispetto alla declaratoria di estinzione del reato, la confisca andava disposta, tenuto altresì conto che - quanto ai beni non integranti dipinti a firme autorevoli - l'ipotesi di postulata autenticità risultava esclusa dalle testimonianze e dalla mancata rinuncia alla prescrizione. 2.2. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato, anzitutto, l'art. 129 cod. proc. penumero nella parte in cui la sentenza ritiene che la declaratoria di proscioglimento comporti l'affermazione di responsabilità penale, non essendo mai stato svolto alcun accertamento di merito nel caso in esame. 2.3. In secondo luogo, poi, la sentenza avrebbe violato l'art. 178, d.lgs. numero 42 del 2004, in quanto se può condividersi che detta norma è speciale rispetto all'art. 240, cod. penumero , deve tuttavia ritenersi che la disposizione speciale non stabilisce la confisca delle opere nei caso di proscioglimento a ciò si aggiunga, peraltro, che la qualifica di opera dei beni in sequestro è intimamente connessa alla valutazione di merito che non risulta essere stata svolta nel caso in esame sarebbe, quindi, legittimo procedere a confisca in tutti quei casi in cui la norma speciale lo consenta anche in caso di proscioglimento, mentre, nei casi - come quello in esame - in cui ciò non è previsto, l'estinzione del reato precluderebbe la confisca, prevista come obbligatoria solo dall'art. 240, comma secondo, cod. penumero . Considerato in diritto 3. Il ricorso merita accoglimento. 4. Al fine di meglio comprendere l'approdo di questa Corte, è necessario muovere dalla norma applicata e dalla motivazione dell'impugnata sentenza. L'art. 178 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, numero 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, numero 137, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, numero 45, S.O. , sotto la rubrica Contraffazione di opere d'arte ”, prevede all'ultimo comma che è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato . La Corte territoriale, nel rigettare l'appello dell'attuale ricorrente, muove dal rilievo secondo cui l'art. 178 citato e norma speciale rispetto all'art. 240 cod. penumero detta norma, ricorda la Corte territoriale, prevede al comma secondo la c.d. confisca obbligatoria, disponendo che È sempre ordinata la confisca 1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato 1-bis, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies 2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna la disposizione dell'art. 178, però, non riproducendo l'inciso anche se non è stata pronunciata condanna , contenuta nell'art. 240, comma secondo, cod. penumero , deve intendersi nel senso che la confisca si imporrebbe in ogni caso in cui sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento, come affermato dalle Sezioni Unite Sez. U, numero 38834 del 10/07/2008 - dep. 15/10/2008, P.M. in proc. De Maio, Rv. 240565 nel caso in esame, la falsità delle opere non avrebbe richiesto accertamenti anomali rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato infine, l'art. 178, prevede che è sempre ordinata la confisca e tale obbligatorietà deve intendersi nel senso che la confisca ex art. 178, comma quarto, d.lgs. numero 42 del 2004, dovrebbe essere disposta anche prescindendo da una sentenza di condanna, secondo l'interpretazione offerta da questa Corte Sez. 3, numero 22038 del 12/02/2003 - dep. 20/05/2003, Pludwinski, Rv. 225319, la quale ha affermato che in tema di opere d'arte contraffatte, la confisca prevista dall'art. 127, ultimo comma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, numero 490 permane anche nel caso di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, trattandosi di confisca obbligatoria la cui applicabilità prescinde da una sentenza di condanna art. 240, secondo comma, numero 2 cod. penumero , salvo che si tratti di opere appartenenti a persone estranee al reato, ne1 è possibile procedere alla vendita nelle aste dei corpi di reati come opere non autentiche , ai sensi dell'art. 128 del cit. d.lgs., trattandosi di falsi d'arte e non di copie di sculture, pitture e opere grafiche infine, quanto all'eccezione secondo cui sarebbero state sequestrate indistintamente non solo le opere con firme falsificate, ma anche quelle di generica illecita provenienza, la Corte d'appello ha ritenuto condivisibile la tesi del tribunale secondo cui l'ipotesi della postulata autenticità delle opere risulterebbe esclusa dalle escussioni testimoniali espletate e la chiesta rinuncia agli altri mezzi istruttoria ammessi risulterebbe incompatibile con la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione. 5. Tanto premesso, osserva il Collegio come, pur condividendosi il presupposto del ragionamento della Corte territoriale ossia che l'art. 178, d.lgs. numero 42 del 2004, sia norma speciale rispetto all'art. 240, comma secondo, cod. penumero , non possa invece condividersi l'approdo cui è pervenuta la Corte d'appello, nel senso di ritenere che si tratti di un'ipotesi di confisca obbligatoria applicabile anche in caso di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione. La Corte territoriale, come detto, richiama a sostegno dell'assunto la circostanza che l'art. 178 citato non contempla, a differenza del disposto di cui all'art. 240, comma secondo, numero 2, cod. penumero , l'inciso anche se non è stata pronunciata condanna tuttavia, ciò dovrebbe intendersi nel senso che la confisca si imporrebbe in ogni caso in cui si abbia sentenza di proscioglimento, richiamandosi a tale fine quanto affermato dalle Sezioni Unite Sez. U, numero 38834 del 10/07/2008 - dep. 15/10/2008, P.M. in proc. De Maio, Rv. 240565 tuttavia, osserva il Collegio, con tale sentenza le Sezioni Unite ebbero ad affermare il principio secondo cui la confisca delle cose costituenti il prezzo del reato, prevista obbligatoriamente dall'art. 240, comma 2, numero 1, c.p., non può essere disposta nel caso di estinzione del reato. Nella motivazione del predetto autorevole arresto, il Supremo Collegio, si richiama al precedente giurisprudenziale, sempre delle Sezioni Unite, che - riguardando un caso sostanzialmente analogo a quello in esame, venendo in rilievo la norma di cui all'art. 722 cod. penumero , che in materia di gioco d'azzardo prevede che È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati - ha affermato che anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, cod. penumero , per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 cod. penumero e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento Sez. U, numero 5 del 25/03/1993 - dep. 23/04/1993, Carlea ed altri, Rv. 193120, nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d'azzardo, la Cassazione ha ritenuto che, essendo detto reato estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art. 722 cod. penumero del denaro esposto nel giuoco, presupponendo tale norma la condanna dell'imputato . 6. Occorre, però, ancora osservare - come già la sentenza numero 38834/2008 - che la sentenza delle Sezioni Unite numero 5 del 1993, ha affermato anche che per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale . Tale affermazione, che è ripresa da Sez. 6, sentenza numero 27043 del 19/02/2008 - dep. 3/07/2008, Console non massimata , quale motivazione unica della esclusione di confiscabilità del prezzo del reato in assenza di sentenza di condanna, deve, però, per le Sezioni Unite De Maio, essere aggiornata, anche alla luce di un sistema processuale, che si è sviluppato attraverso molteplici modifiche legislative ed incisive evoluzioni giurisprudenziali. Il Supremo Collegio, a tal fine, richiama, in primo luogo, la circostanza che al giudice sono riconosciuti ampi poteri di accertamento del fatto nel caso in cui ciò sia necessario ai fini di un pronuncia sull'azione civile, tanto che la parte civile può proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio art. 576 c.p.p. , con la conseguenza che il giudice può pervenire all'affermazione della responsabilità dell'imputato, anche se nei confronti di costui sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno Sez. Unumero , 29 marzo 2007, numero 27614, Lista, rv. 236537 Sez. Unumero , 11 luglio 2006 numero 25083, Negri, rv. 233918 Sez. II, 24 ottobre 2003 - 16 gennaio 2004, numero 897, Cantamessa, rv. 227966 . Ancora si richiama nella sentenza delle Sezioni Unite l'art. 301, d.P.R. 23 gennaio 1973, numero 43, sostituito dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991, numero 413, che, al comma 1, dispone nei casi di contrabbando è sempre ordinata al confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto . Anche in tale fattispecie, ricordano le Sezioni Unite, la giurisprudenza è uniforme nel ritenere che la confisca possa essere disposta sebbene il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, sempre che non venga escluso il rapporto tra la res ed il fatto di contrabbando da ultimo Sez. 2, numero 8330 del 26/11/2013 - dep. 21/02/2014, Antonicelli e altri, Rv. 259009 Sez. III, 21 settembre 2007, numero 38724, Del Duca, rv. 237924 Sez. III, 26 novembre 2001 - 7 febbraio 2002, numero 4739, Vanni, rv. 221054 . Già questi brevi richiami - proseguono le Sezioni Unite - consentono di affermare che, rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi in linea d principio anomala . Né si può trascurare che, come insegna la stessa Corte Costituzionale da ultimo sent. numero 85 del 2008 che la categoria delle sentenze di proscioglimento, a parte quelle ampiamente liberatorie perché pronunciate con le formule il fatto non sussiste e l'imputato non lo ha commesso , comprende sentenze che, pur non applicando una pena, comportano in diverse forme e gradazioni un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato stesso e ciò in particolare vale per le dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione. Occorre anche considerare, in linea generale, continua il Supremo Collegio, ciò che la Corte Costituzionale osservava già nei primi anni '60 Corte Cost. 1961 numero 29 Id. 1964, numero 46 e cioè che la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto è sempre la privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, così da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge. Pertanto, considerando l'evoluzione della legislazione in materia e la sempre più ampia utilizzazione dell'istituto della confisca al fine di contrastare i più diffusi fenomeni di criminalità, si può dire con le Sezioni Unite che, in caso di estinzione del reato, il riconoscimento al giudice di poteri di accertamento al fine dell'applicazione della confisca medesima non possono dirsi necessariamente legati alla facilità dell'accertamento medesimo e che, quindi, tale accertamento possa riguardare non solo le cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura art. 240, comma 2, numero 2, c.p. , ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato. Queste considerazioni, per le Sezioni Unite Di Maio, non consentono di modificare l'interpretazione che ha portato alla formulazione dell'indicato principio di diritto fissato con la sentenza numero 5/1993, ma si pongono quale motivo di riflessione per il legislatore rimanendo ancora valido il monito di una autorevole dottrina, lontana nel tempo, ma presente nell'insegnamento, secondo la quale è antigiuridico e immorale che il corrotto, non punibile per qualsiasi causa, possa godersi il denaro ch'egli ebbe per commettere il fatto obiettivamente delittuoso”. 7. Quanto affermato dalle Sezioni Unite, dunque, impone di tener conto della giurisprudenza successiva, in particolare di quella più recente che, sul punto, ritiene, da un lato, che l'estinzione del reato per prescrizione non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, nei casi in cui vi sia comunque stato un accertamento incidentale, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, della responsabilità dell'imputato e del nesso pertinenziale n fra oggetto della confisca e reato Sez. 6, numero 31957 del 25/01/2013 - dep. 23/07/2013, Cordaro e altri, Rv. 255596 dall'altro, che in caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento sul fatto-reato onde ordinare la confisca non solo delle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura art. 240, comma secondo, numero 2, cod. penumero , ma anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato ad es., nei casi di cui agli artt. 240, comma secondo, numero 1, cod. penumero , e 12-sexies legge numero 356 del 1992 Sez. 2, numero 32273 del 25/05/2010 - dep. 24/08/2010, Pastore, Rv. 248409 . In tal senso, dunque, pur potendosi ritenere ammissibile il ricorso alla confisca ex art, 178, d.lgs. numero 42 del 2004 anche in caso di reato estinto per prescrizione, occorre pur sempre che il giudice abbia accertato il fatto reato, non potendosi trarre argomenti a favore da quella giurisprudenza, pure esistente con riferimento alla disciplina in materia di beni culturali, la quale ritiene, ad esempio, che la confisca prevista per il reato di esportazione abusiva di beni culturali va disposta, oltre che in caso di pronuncia di condanna, anche in ipotesi di proscioglimento per cause che non riguardino la materialità del fatto e non interrompano il rapporto tra la res ed il reato Sez. 3, numero 49438 del 04/11/2009 - dep. 23/12/2009, P.G. in proc. Zerbone, Rv. 245862 fattispecie di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nello stesso senso, Sez. 2, numero 1253 del 28/02/1995 - dep. 05/04/1995, Vallorani, Rv. 201589, la quale aveva affermato che la confisca delle cose oggetto di contrabbando prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e deve essere disposta anche quando l'imputato venga prosciolto o dichiarato non punibile, differenziandosi la stessa dalla confisca prevista dall'art. 240 cod. penumero che attribuisce la facoltà e non l'obbligo, salvo le ipotesi di intrinseco carattere criminoso delle cose, di disporre la misura di sicurezza patrimoniale, sempre che sia intervenuta condanna . Ed invero, dev'essere qui osservato che la confisca cui si riferisce tale giurisprudenza è quella prevista dall'art. 174, d.lgs. numero 42 del 2004 3. il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando , facendo tale disposizione riferimento all'istituto della confisca previsto dalle leggi doganali per gli oggetti di contrabbando e, dunque, al disposto dell'art. 301, d.P.R. numero 43 del 1973. 8. Deve, conclusivamente, ritenersi necessario per il giudice, nel caso in cui prosciolga l'imputato per prescrizione, al fine di ordinare la confisca ex art. 178, d.lgs. numero 42 del 2004, svolgere, secondo la più recente giurisprudenza, un accertamento incidentale, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, della responsabilità dell'imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato. Ed è questo ciò che sembra essere mancato nel caso in esame. Ed infatti, non è condivisibile quanto affermato in sentenza nel senso che, nel caso di specie, la falsità delle opere non avrebbe richiesto accertamenti anomali rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato, come, del resto, l'affermazione che la sentenza di proscioglimento per prescrizione comporterebbe il riconoscimento della responsabilità dell'imputato o comunque l'attribuzione del fatto - reato. Vero è, infatti, che la Corte costituzionale con la richiamata sentenza numero 85 del 2008 ha osservato come la categoria delle sentenze di proscioglimento non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all'attitudine lesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto, atteso che, a fianco di decisioni ampiamente liberatorie - quelle pronunciate con le formule il fatto non sussiste” e l'”imputato non lo ha commesso” - detta categoria comprende, difatti, sentenze che, pur non applicando una pena, comportano - in diverse forme e gradazioni - un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo, tra cui quelle di estinzione per prescrizione. Ma è anche vero che lo stesso Giudice delle Leggi, ha chiarito nella medesima pronuncia che sentenze come quelle dianzi indicate sono idonee ad arrecare all'imputato significativi pregiudizi, sia di ordine morale che di ordine giuridico, osservandosi, con particolare riferimento a questi ultimi, che gli stessi si connettono a loro volta, in via generale, alla possibilità che l'accertamento di responsabilità o comunque di attribuibilità del fatto all'imputato, contenuto nelle sentenze in questione - ancorché privo di effetti vincolanti - pesi comunque in senso negativo su giudizi civili, amministrativi o disciplinari connessi al medesimo fatto. Talora, peraltro, prosegue la Corte Costituzionale, il nocumento giuridico può discendere dalla pronuncia in modo diretto, come nel caso della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, che disponga la confisca di beni dell'imputato eventualmente, di rilevante valore . Rispetto a tale misura di sicurezza - per il disposto dell'art. 579, comma 3, cod. proc. penumero - si ritiene dal Giudice delle Leggi non possa venire comunque in rilievo la clausola di salvezza degli artt. 579 e 680, contenuta nell'art. 593, comma 1, cod. proc. penumero clausola da cui un indirizzo interpretativo peraltro non pacifico desume che l'imputato avrebbe conservato, anche dopo la riforma, il potere di appellare quantomeno il capo della sentenza di proscioglimento relativo all'applicazione di misure di sicurezza. 9. Ed allora, non può che condividersi l'assunto difensivo laddove censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto accertati i reati in esame nonostante il proscioglimento emesso ai sensi dell'art. 129, cod. proc. penumero e non si badi, ai sensi dell'art. 531 cod. proc. penumero , all'esito del dibattimento dopo aver esaminato solo quattro testimoni, in assenza di qualsiasi accertamento di natura tecnica consulenza tecnica o perizia che comprovasse la contraffazione, alterazione o riproduzione delle opere sequestrate all'imputato. Che, del resto, sia mancato l'accertamento dell'esistenza del fatto - reato e del nesso pertinenziale tra res e reato, lo si desume agevolmente, non solo dall'aver fatto ricorso all'art. 129 cod. proc. penumero dovendosi, infatti, considerare, che in presenza di una causa estintiva del reato il giudice del gravame è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma secondo, cod. proc. penumero soltanto se la prova dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della non commissione del medesimo da parte dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza necessità di nuove indagini e di ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il principio dell'immediata operatività della causa estintiva Sez. 4, numero 33309 del 08/07/2008 - dep. 11/08/2008, Rizzato, Rv. 241961 , ma soprattutto dalla formula utilizzata dal giudice nel disporre la confisca, avendo infatti utilizzato il giudice il termine presunte riferito alle opere d'arte sequestrate visti gli artt. 178, d.lgs. 22.01.2004, numero 42 e 240 c.p. ordine la confisca delle presunte opere d'arte sequestrate , ciò che tradisce, all'evidenza, la mancanza della necessaria certezza della illiceità delle opere d'arte ossia la mancanza di prova che le stesse fossero contraffatte, alterate o riprodotte , ciò che ne impediva la confiscabilità. 10. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma non potendosi accogliere la richiesta difensiva di annullamento senza rinvio affinché rivaluti la statuizione con cui è stato confermato il capo della sentenza che ha disposto la confisca, provvedendo, in base ai principi di diritto dianzi affermati, ad accertare se - in base agli elementi probatori in atti - possa ritenersi configurabile il fatto - reato ed il nesso pertinenziale tra res e reato, comportando tale accertamento un necessario apprezzamento di fatto, inibito a questa Corte di legittimità. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.