Accordo tra imputato e pm, il giudice può dare solo una risposta secca, sì o no

In tema di patteggiamento, il giudice può soltanto respingere o accogliere la richiesta formulata dalle parti in tutta l’articolazione del calcolo della sanzione e della relativa individuazione. Non può, quindi, effettuare degli interventi di modifica, dovendo limitarsi a verificare che la pena complessivamente richiesta non ecceda i limiti legali.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4632, depositata il 30 gennaio 2015. Il caso. Il tribunale di Vicenza disponeva, su richiesta del pm e dell’imputato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., una pena di 6 mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando di non aver potuto visionare le motivazioni della sentenza impugnata, a causa dell’avvenuto smarrimento del fascicolo processuale. Ciò costituiva una circostanza molto rilevante, in ragione della denunciata difformità della pronuncia rispetto all’originario accordo intercorso tra le parti. In più, i giudici avrebbero erroneamente omesso di valutare l’istanza di sostituzione della pena irrogata con la misura del lavoro di pubblica utilità, nonostante l’espresso condizionamento della volontà negoziale delle parti al ricorso di tale sostituzione. La Corte di Cassazione rileva l’effettivo smarrimento degli atti originali del fascicolo. La successiva ricostituzione era incompleta, mancando il verbale relativo all’udienza di trattazione del processo, con la conseguente impossibilità di accertare l’effettivo contenuto dell’accordo intervenuto tra imputato e pm. Poteri del giudice in caso di patteggiamento. In tema di patteggiamento, il giudice può soltanto respingere o accogliere la richiesta formulata dalle parti in tutta l’articolazione del calcolo della sanzione e della relativa individuazione. Non può, quindi, effettuare degli interventi di modifica, dovendo limitarsi a verificare che la pena complessivamente richiesta non ecceda i limiti legali. Ciò vale anche in caso di subordinazione dell’applicazione della pena alla sua sostituzione con la misura del lavoro di pubblica utilità. Nel caso di specie, mancando il fascicolo processuale, non è possibile verificare l’effettiva subordinazione dell’efficacia della volontà delle parti alla condizione della sostituzione della pena concordata con la misura del lavoro di pubblica utilità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Vicenza.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 – 30 gennaio 2015, n. 4632 Presidente Sirena – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. O.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen tenza in data 4/10/2013, con la quale il Tribunale di Vicenza, sulla congiunta ri chiesta del pubblico ministero e dell'imputato, ha applicato, nei confronti del B., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di sei mesi di arresto e di euro 1.500,00 di ammenda, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica aggravato dalla provocazione di un incidente e dalla commissione del fatto in ora notturna tasso alcolemico pari a 1,68 g/I , commesso in Vicenza il 24/8/2012. Con il ricorso proposto, l'imputato denuncia la violazione di legge consumata ai danni del proprio diritto di difesa, non essendo stato il B. posto in condizione di visionare le motivazioni della sentenza impugnata, a causa dell'avvenuto smarrimento del fascicolo processuale presso la cancelleria del giudice a quo circostanza, tanto più rilevante, nel caso di specie, in ragione del la denunciata difformità della decisione assunta dal tribunale di Vicenza, rispetto all'originario accordo intercorso tra le parti processuali. Sotto altro profilo, l'imputato censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo il giudice di merito emesso la sentenza impugnata dopo aver già proceduto alla decisione sul fatto già oggetto dell'originaria imputazione con testata a suo carico, cui aveva fatto seguito un'irrituale riconvocazione delle par ti. Da ultimo, l'imputato si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale di Vicenza, nella parte in cui ha erroneamente omesso di valutare l'istanza di sostituzione della pena irrogata con la misura del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, co. 9-bis, c.d.s., nonostante l'espresso condiziona mento della volontà negoziale delle parti, manifestata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., al ricorso di detta sostituzione. Ha depositato memoria il Procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso. Considerato in diritto 2. II ricorso è fondato. Secondo quanto attestato dal Procuratore generale presso la Corte di cassa zione con la memoria conclusionale depositata, risulta che gli atti relativi al fasci colo dell'odierno procedimento siano andati smarriti presso la cancelleria dei Tri bunale di Vicenza cfr. la memoria in atti . A seguito della disposta ricostituzione di detto fascicolo, peraltro, gli atti successivamente trasmessi a questa Corte dal tribunale di Vicenza risultano tuttora incompleti, non essendo stato allegato il verbale relativo all'udienza di trat tazione del processo dinanzi al giudice vicentino, con la conseguente impossibili tà di accertare l'effettivo contenuto dell'accordo intervenuto tra imputato e il pubblico ministero ai fini della applicazione della pena negoziata. Al riguardo, osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, il giudice non può che respingere o accogliere la richiesta formulata dalle parti in tutta l'articolazio ne del calcolo della sanzione e della relativa individuazione, senza facoltà di ope rare interventi che modifichino il tema pattiziamente devoluto, dovendosi limita re a verificare che la pena complessivamente richiesta non ecceda, in difetto o in eccesso, dai limiti legali cfr. Sez. 6, Sentenza n. 3461 del 13/02/1998, Rv. 210091 Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 16/03/2000, Rv. 217597 . Tale principio non soffre deroghe anche per quel che attiene l'avvenuta su bordinazione, ad opera delle parti, dell'applicazione della pena alla sua sostitu zione con la misura del lavoro di pubblica utilità in tal caso, infatti, il giudice è tenuto unicamente a verificare la praticabilità della richiesta sostituzione, even tualmente pervenendo, in caso negativo, al rigetto dell'istanza delle parti. Ciò posto, nel caso di specie, non essendo possibile procedere a causa dei rilevato smarrimento del fascicolo processuale alla verifica dell'effettiva subordi nazione dell'efficacia della volontà delle parti alla condizione della sostituzione della pena concordata con la misura del lavoro di pubblica utilità, dev'essere ine vitabilmente disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento in questa sede impugnato con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Vi cenza per l'ulteriore corso , atteso che, in tema di patteggiamento, a fronte di una contestazione circa la conformità della sentenza impugnata all'accordo con cluso tra le parti, il giudice, mancando la possibilità della verifica degli atti per essere stato smarrito il fascicolo processuale, non può ritenere come verosimile un fatto del quale non vi è alcuna prova documentale cfr., sul punto, Sez. 6, Sentenza n. 16717 dei 26/02/2003, Rv. 226810 . P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.