Il padre è obbligato al mantenimento del figlio anche prima del riconoscimento formale della paternità

L’obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, per cui l’atteggiamento omissivo del ricorrente non può considerarsi irrilevante per la mancanza del riconoscimento, neppure data la obiettiva peculiarità d’una situazione nella quale il riconoscimento medesimo era ostacolato dalla madre naturale del bambino.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 53123, depositata il 19 dicembre 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Brescia aveva parzialmente riformato, nelle statuizioni civili e in punto di determinazione della pena, la sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna nei confronti dell’imputato per il delitto di cui all’art. 570, comma 2, numero 2, c.p. violazione obblighi di assistenza familiare . Secondo la ricostruzione dei fatti, l’imputato, padre naturale del figlio nato dall’unione poi cessata con la madre, aveva omesso ogni contributo al mantenimento del bambino dalla nascita fino a maggio 2005, epoca in cui, ottenuto in via giudiziale il riconoscimento della paternità, e stabilita dal giudice la somma mensile dovuta per il mantenimento del figlio, l’interessato aveva iniziato a versare regolarmente il dovuto. Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato l’atteggiamento ostile della madre, spinto al punto che il padre non aveva mai potuto vedere il figlio ed ha dovuto, appunto, ottenere in via giudiziale la possibilità di riconoscerlo. Oltre al vizio di motivazione, deduce violazione dell’art. 570, comma 2, numero 2, c.p Intervenuta decorrenza del termine prescrizionale. In via preliminare, il Collegio investito della questione ha osservato come il reato ascritto si sia estinto per prescrizione nelle more del giudizio di legittimità. Pertanto, alla luce dell’intervenuta decorrenza del temine prescrizionale, l’esame del ricorso deve essere finalizzato, in primis alla verifica di ammissibilità dell’impugnazione, poiché se risultasse inammissibile l’effetto estintivo della prescrizione non sussisterebbe, poi alla valutazione, in caso di ricorso ammissibile, delle censure mosse. Il ricorso appare essere infondato, ma non inammissibile. Non sussistono, afferma il Collegio, le condizioni utili ad imporre una valutazione di insussistenza del fatto e l’eliminazione della condanna civile. Obbligo di assistenza familiare. Infatti, l’obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, per cui l’atteggiamento omissivo del ricorrente non può considerarsi irrilevante per la mancanza del riconoscimento, neppure data la obiettiva peculiarità d’una situazione nella quale il riconoscimento medesimo era ostacolato dalla madre naturale del bambino. Non potrebbe neppure ammettersi la facoltà di condizionare l’atteggiamento di un coniuge e genitore, relativamente alle scelte fondamentali per la vita del figlio minore, attraverso il rifiuto strumentale di prestazioni che non sono facoltative. La sussistenza dello stato di bisogno. La Corte ha, infine, confermato l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, per cui in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno non è escluso dall’intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche se taluno di questi si sostituisca all’inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza. In altre parole, è irrilevante in senso liberatorio del fatto che, pur omettendo il genitore obbligato il versamento della somma dovuta per il mantenimento dei figli, i bisogni di costoro siano fronteggiati dall’altro genitore o dall’intervento di terzi, compresi i servizi sociali. Per tali ragioni, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 novembre – 19 dicembre 2014, n. 53123 Presidente Milo – Relatore Leo Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza del 25/03/2013 con la quale la Corte d’appello di Brescia ha parzialmente riformato, nelle statuizioni civili ed in punto di determinazione della pena, la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 5/03/2012, di condanna nei confronti di C.R. per il delitto di cui all’art. 570, comma 2, numero 2, cod. pen. Secondo la ricostruzione in fatto accolta nelle sentenze di merito, il R., padre naturale del figlio nato dall’unione poi cessata con M.I., aveva omesso ogni contributo al mantenimento del bambino dalla nascita di questi 8/04/2002 fino al maggio del 2005, epoca nella quale, ottenuto in via giudiziale il riconoscimento della paternità, e stabilita dal giudice la somma mensile dovuta appunto per il mantenimento del figlio, l’interessato aveva preso a versare regolarmente il dovuto. In sintesi, l’esperienza genitoriale si era innestata in un rapporto di coppia già interrotto prima del parto, e poi fortemente conflittuale, nel cui ambito la madre del bambino ne aveva ostacolato il riconoscimento da parte del padre, e questi aveva rifiutato ogni prestazione economica prima che la madre acconsentisse ad una frequentazione ed allo stesso riconoscimento della paternità. La Corte territoriale ha stabilito, incontroverso il fatto storico, che il reato in contestazione sussiste anche quando l’altro genitore abbia i mezzi per mantenere il minore, ed anche in assenza di richieste di contribuzione, connettendosi il dovere di mantenimento al semplice dato della paternità naturale. 2. Ricorre il Difensore dell’imputato, deducendo anzitutto vizio di motivazione in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso ogni considerazione del quadro cognitivo illustrato con i motivi del gravame. In sostanza, si sarebbe trascurato l’atteggiamento ostile assunto ab initio dalla I. e dalla sua famiglia, spintosi al punto che R. non aveva mai potuto vedere il figlio, ed ha dovuto ottenere per via giudiziale la possibilità di riconoscerlo. Si sarebbe trascurato che la madre del minore aveva sempre rifiutato i contributi offerti, denigrando l’interlocutore come persona priva di mezzi ed al fine di ostacolare il riconoscimento della sua paternità. Oltre al vizio di motivazione, si deduce poi violazione, sotto molteplici profili, dell’art. 570, comma 2, numero 2, cod. pen. I giudizi circa la sussistenza dell’obbligo di mantenimento, anche in assenza della richiesta di contribuzione, e di irrilevanza delle difficoltà economiche pure allegate dal R., sarebbero stati enunciati in modo apodittico, trascurando in particolare il rifiuto attivamente opposto dalla madre ad ogni intervento del padre, anche economico, nella vita del minore. Nella specie, d’altra parte, la fattispecie incriminatrice sarebbe stata applicata pur mancando ogni prova del fatto che il minore interessato fosse venuto a trovarsi in stato di bisogno, ed anzi ricorrendo la prova che la madre aveva avuto i mezzi per mantenerlo adeguatamente, al punto da rifiutare, ancora una volta, un intervento finanziario del padre del minore. Ancora, la rilevanza della transitoria indisponibilità di redditi elevati da parte del R., che negli anni in questione aveva dichiarato in media redditi di poco superiori ai 2.000 euro, sarebbe stata negata in modo assertivo, trascurando la produzione documentale al proposito, ed anzi giungendo ad affermare che l’imputato non avrebbe neppure allegato un proprio stato di indigenza. Considerato in diritto 1. In via preliminare va osservato come il reato ascritto al ricorrente si sia estinto per prescrizione nelle more del giudizio di legittimità, ed in particolare pochi mesi dopo la pronuncia della sentenza impugnata. I Giudici dei merito hanno infatti stabilito con chiarezza che la condotta omissiva dei R. era cessata nel maggio del 2005, allorquando, ottenuto il riconoscimento di paternità, egli aveva preso a versare regolarmente la somma stabilita dal Giudice per il suo concorso al mantenimento del figlio. Il termine prorogato di sette anni e sei mesi, tenuto conto delle sospensioni determinatesi nel corso del procedimento per un tempo complessivamente pari a circa otto mesi, è quindi scaduto nel luglio del 2013. 2. Alla luce dell’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale, l’esame del ricorso va finalizzato ad alcune operazioni essenziali in primo luogo, la verifica di ammissibilità dell’impugnazione, poiché se la stessa risultasse inammissibile, alla luce di una giurisprudenza ormai pacifica, l’effetto estintivo della prescrizione non sussisterebbe la valutazione, in caso di ricorso ammissibile, delle censure mosse alla decisione impugnata, sia per apprezzare l’eventuale ricorrenza delle condizioni indicate al comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen., sia per stabilire se vadano conservate le statuizioni civili adottate dai Giudici territoriali prima dell’evento estintivo. 3. Il ricorso è infondato, ma non inammissibile. Unitamente a questioni di fatto, sulle quali si tornerà tra breve, sono state poste questioni concernenti la portata della fattispecie incriminatrice, prospettando soluzioni inaccoglibili ma non pretestuose o stravaganti al punto da superare la soglia della infondatezza manifesta. Questa Corte deve dunque rilevare l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale. 4. Non sussistono, d’altra parte, le condizioni utili ad imporre una valutazione di insussistenza del fatto e, per altro verso, l’eliminazione della condanna civile pronunciata nei confronti di R L’obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, di talché l’atteggiamento omissivo dei ricorrente non può considerarsi irrilevante per la mancanza del riconoscimento, neppure data la obiettiva peculiarità d’una situazione nella quale il riconoscimento medesimo era ostacolato dalla madre naturale del bambino. Men che meno potrebbe ammettersi, com’è ovvio, la facoltà di condizionare l’atteggiamento di un coniuge e genitore, relativamente alle scelte fondamentali per la vita del figlio minore, attraverso il rifiuto strumentale di prestazioni che non sono facoltative. Neppure è necessario, per l’integrazione del fatto punibile, che il soggetto obbligato resti inerte a fronte di specifiche sollecitazioni o iniziative giudiziarie da parte di colui o di coloro che si assumono in via di fatto la responsabilità di assicurare la sussistenza di un minore impossidente. È ovvio che poco sarebbe possibile fare nel caso di un soggetto che si renda irreperibile o che rifiuti materialmente le offerte reali del debitore. Ma nella sede presente non si pone neppure un problema di approfondimento del tema, nella prospettiva delle cause di giustificazione e del principio ad impossibilia nemo tenetur. A proposito delle offerte di supporto economico formulate nei confronti della I., risulta nella migliore delle ipotesi che le stesse fossero state apertamente subordinate alla disponibilità della donna a transigere nella controversia sul riconoscimento di paternità. In queste condizioni le offerte - che per altro non risulta corrispondessero al debito di mantenimento gravante sul genitore naturale - potevano legittimamente essere rifiutate. Risulta anzi, dalla deposizione della citata I., che R. era stato espressamente richiesto di contribuire al mantenimento del bambino senza porre indebite condizioni, e che aveva rifiutato la prestazione, pure per lui obbligatoria. Si è dunque lontani, nella specie, da quella pratica di offerta reale o di comportamenti equivalenti che, sola, potrebbe essere presa in considerazione al fine di escludere il rilievo penalistico della condotta. E del resto il ricorrente ha omesso di prospettare in fatto d’aver compiuto pratiche dei genere, nel contempo allegando, non senza qualche prezzo sul piano della coerenza argomentativa, che negli anni in discussione avrebbe goduto di redditi insufficienti per la sua stessa sopravvivenza. A tale ultimo proposito, va ribadito che la mera incapienza” dei redditi denunciati non vale ex se a giustificare l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, sia perché si tratta di informazioni comunque provenienti dal diretto interessato e normalmente esenti da ogni verifica, sia perché i mezzi per l’adempimento per l’obbligazione potrebbero essere tratti da forme alternative di ricchezza. D’altra parte si ammette comunemente, in giurisprudenza, che spetta all’obbligato di allegare la propria impossibilità ad adempiere, indicando elementi tali da consentire al giudice un’indagine in proposito ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 7372 del 29/01/2013, rv. 254515 Sez. 6. Sez. 6, Sentenza n. 5751 del 14/12/2010, rv. 249339 . La stessa effettiva indisponibilità di mezzi non gioverebbe all’interessato, poiché dovrebbe anche risultare una seria sua attivazione al fine di ottemperare ai doveri di assistenza economica verso i figli, e dunque che lo stesso interessato non sia riuscito a conseguire un reddito adeguato pur avendo usato, in proposito, ogni possibile diligenza ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 11696 del 03/03/2011, rv. 249655 . Va infine confermato l’orientamento ormai costante della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno non è escluso dall’intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche se taluno di questi si sostituisca all’inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza Sez. 6, Sentenza n. 40823 del 21/03/2012, rv. 254168 Sez. 6, Sentenza n. 2736 del 13/11/2008, rv. 242854 . Ciò che comporta nel caso di figli minori, salvo il caso che questi dispongano in proprio di mezzi adeguati al proprio sostentamento ad esempio per lasciti ereditari, rendite finanziarie, ecc. , l’irrilevanza in senso liberatorio del fatto che, pur omettendo il genitore obbligato il versamento della somma dovuta per il mantenimento dei figli, i bisogni di costoro siano fronteggiati dall’altro genitore o dall’intervento di terzi, compresi i servizi sociali ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 8912 del 04/02/2011, rv. 249639 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.