Germania-Italia-Germania: confermata la consegna alle autorità tedesche del manager in villeggiatura nella Penisola

L’uomo è stato condannato nel Paese d’origine a quattro anni e mezzo di reclusione, ma è poi scappato in Italia. Risibile, però, la tesi, da lui proposta, del radicamento nella Penisola, anche considerando che egli ha siglato in Italia sì un contratto di locazione, ma per villeggiatura.

Sanzioni durissime per un manager tedesco, ritenuto colpevole di aver truffato diversi clienti delle aziende pubblicitarie di cui è stato amministratore nel suo Paese d’origine, difatti, viene decisa la condanna a quattro anni e mezzo di reclusione. Ma c’è un piccolo problema il manager si è dato alla fuga, approdando nella vicina Italia. E sul suolo della Penisola l’uomo punta a rimanere, ritenendo illegittimo il mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca. Tutto inutile, però. Perché è assolutamente risibile la tesi, proposta dall’uomo, delle ‘radici’ oramai messe in Italia, e dei problemi che gli deriverebbero, col ritorno in Germania, dalla lontananza dalle persone care Cassazione, sentenza n. 51082, sez. VI Penale, depositata oggi . In vacanza. Casus belli è la decisione della Corte d’appello di Trento di disporre la consegna del cittadino tedesco alla Germania per l’esecuzione della sentenza di condanna definitiva alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione , pronunciata per reati commessi quale amministratore di fatto di due società. E tre giorni dopo la pronunzia l’uomo è stato arrestato in Italia, ovviamente in esecuzione di mandato d’arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria tedesca . Pronta la reazione dell’uomo, che in Cassazione chiede il rifiuto della consegna alle autorità tedesche . Decisiva, a suo avviso, la considerazione che egli ha stabile dimora in Italia e che, aggiunge l’uomo, le sue gravi condizioni di salute sarebbero destinate ad aggravarsi, in caso di consegna alla Germania, soprattutto a causa della lontananza dai suoi cari . Da un punto di vista teorico, il quadro tracciato dall’uomo pare poter reggere Ma, alla prova dei fatti, esso si rivela assai fragile. È sufficiente, a questo proposito, tener conto di alcuni dati di fatto l’uomo si trova sul territorio dello Stato italiano da pochi mesi ed è sprovvisto di formale residenza in Italia , e, difatti, ha stipulato un contratto di locazione ‘per villeggiatura’, della durata di ventinove giorni egli, al momento dell’arresto , si trovava in albergo infine, egli riceve la pensione in Germania . E, comunque, le sue condizioni di salute non sono ostative alla consegna Demolita, quindi, la linea difensiva tracciata dall’uomo – il quale, peraltro, si è allontanato dal territorio tedesco violando le prescrizioni a lui imposte, e rimuovendo la cavigliera elettronica che gli era stata applicata –, e ciò conduce, inevitabilmente, a confermare la legittimità della consegna del manager all’ autorità giudiziaria tedesca .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 – 5 dicembre 2014, n. 51082 Presidente Conti – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. D.H. ricorre avverso la sentenza con la quale in data 22 ottobre 2014 la Corte d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano ha disposto la consegna del ricorrente alla Germania per l'esecuzione della sentenza di condanna definitiva alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Kassel il 24 maggio 2012 per reati commessi quale amministratore di fatto della societa' Herzog Media srl nel p lodo marzo 2004/marzo 2007 e nel 2006 anche per la societa' Screen Motion srl. Il ricorrente e' stato arrestato il 25 ottobre 2014 a Bolzano in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso per quel titolo dall'autorita' giudiziaria tedesca. 2. II ricorrente chiede che questa Corte rifiuti la consegna alle autorita' tedesche sulla base del fatto che egli ha stabile dimora in Italia e che, in caso di consegna, le sue gravi condizioni di salute sarebbero destinate ad aggravarsi, soprattutto a causa della lontananza dai suoi cari. Considerato in diritto 1. Il ricorso e' inammissibile. Questa Corte si e' piu' volte espressa per indicare i parametri necessari e sufficienti per affermare la stabilita' della presenza di una persona nel territorio dello Stato al fine dell'applicazione delle norme sul mandato d'arresto europeo. In particolare e' stato al riguardo chiarito che la nozione di residenza valorizzabile agli effetti dell'applicazione dei vari regimi di consegna previsti dalla legge n. 69/2005 presuppone a l'esistenza di un reale radicamento, non estemporaneo ma consolidato, dello straniero nello Stato Sez 6, n. 20553/2010 , tra i cui indici necessari, anche se non sufficienti, si pone in primo luogo quello della formale residenza anagrafica in Italia b l'ulteriore, conclusiva evidenza che l'interessato abbia istituito nel territorio dello Stato, con continuita' temporale e sufficiente stabilita' di legami con il territorio stesso, la sede principale, anche se non esclusiva, dei suoi interessi affettivi, lavorativi, professionali, economici o culturali, Sez 6, n. 12665/2008 n. 17643/2008 . La Corte territoriale ha dato conto dell'insussistenza di questi requisiti il ricorrente si trova sul territorio dello Stato da pochi mesi e' sprovvisto di formale residenza in Italia aveva stipulato a fine Maggio 2014 un contratto di locazione per villeggiatura della durata di 29 giorni e al momento dell'arresto si trovava in albergo riceve la pensione in Germania si e' allontanato dal territorio tedesco violando le prescrizioni a lui imposte e rimuovendo la cavigliera elettronica che gli era stata applicata non v'e' prova del trasferimento dei figli in Italia le sue condizioni di salute non sono ostative alla consegna con motivazione completa ed esauriente, del tutto immune da vizi logici e giuridici. Il ricorso si appalesa invece essere del tutto generico e privo di ogni allegazione idonea a dimostrare il preteso legame del ricorrente col territorio italiano. Alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso conseguono le pronunce di cui all'articolo 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 22 comma 5 Legge n. 69/2005.